Violazione di domicilio - Sostituto Commissario di P.S. - Ispezione abusiva di locali destinati a privata dimora

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Categoria: Sentenze - Ordinanza - Parere - Decreto
Creato Martedì, 15 Maggio 2012 01:28
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VIOLAZIONE DI DOMICILIO
Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 21-06-2011) 09-12-2011, n. 45904

Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. La Corte d'Appello di @@, con sentenza 20/7/2010, confermava la decisione 8/10/2008 del locale Tribunale, che aveva dichiarato @@ colpevole dei reati di cui all'art. 323 c.p. (capo a) e art. 615 c.p. (capo b), unificati dal vincolo della continuazione, e lo aveva condannato a pena ritenuta di giustizia, nonchè al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile.
Gli addebiti mossi all'imputato possono essere così sintetizzati:
- capo a) quale sostituto commissario in servizio presso il Dipartimento della Polstrada di @@, benchè privo della qualità di rappresentante per la sicurezza dei lavoratori, in violazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, artt. 18, 19 e 30, aveva abusivamente eseguito un'ispezione all'interno dei locali destinati a privata dimora del dirigente @@, cagionando intenzionalmente a costui un danno, integrato dalla violazione della privacy;
- capo b) ponendo in essere la condotta di cui al capo che precede e abusando, quindi, delle proprie funzioni, si era introdotto nella privata dimora in uso al dirigente della Polstrada @@; in (OMISSIS).
Il Giudice distrettuale riteneva che la condotta del D.V. integrava gli estremi dei reati addebitatigli in quanto, contrariamente a quanto dallo stesso sostenuto, non era stata espressione del potere di controllo della sicurezza sul luogo di lavoro, ma era stata ispirata dalla sola esigenza di constatare la presunta utilizzazione abusiva dei locali da parte del T., nei cui confronti l'imputato aveva instaurato una controversia sindacale, proprio in conseguenza della mutata destinazione di alcuni locali della "zona benessere" in abitazione del dirigente del Compartimento della Polstrada di @@.
2. Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l'imputato e ha dedotto: 1) violazione della legge penale, con riferimento agli artt. 323 e 615 c.p., considerato che non erano ravvisabili nella condotta da lui tenuta gli estremi delle corrispondenti fattispecie criminose nella loro stessa materialità;
2) violazione della legge penale, con riferimento agli artt. 43, 323 e 615 c.p., per difetto dell'elemento soggettivo dei reati contestatigli; 3) violazione di legge (artt. 1226 e 2059 c.c., artt. 113 e 432 c.p.c.) e vizio di motivazione in relazione alle adottate statuizioni civili.
3. Il ricorso è inammissibile, perchè proposto tardivamente.
Osserva la Corte che il dispositivo della sentenza impugnata risulta essere stato pronunciato, alla presenza dell'imputato e del suo difensore, in data 20/7/2010, con riserva per il deposito della motivazione entro i successivi 90 giorni, termine fissato dal giudice ex art. 544 c.p.p., comma 3. La sentenza, completa di motivazione, risulta essere stata regolarmente depositata entro il detto termine (deposito avvenuto il 27/9/2010). In tale caso, il termine d'impugnazione, secondo la previsione dell'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. e), è di 45 giorni e deve farsi decorrere, ai sensi del cit. articolo, comma 2, lett. e), "dalla scadenza del termine... determinato dal giudice per il deposito della sentenza", vale a dire, nel caso specifico, dal 18/10/2010.
Ciò posto, il termine entro il quale l'imputato poteva proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di @@ scadeva il 2/12/2010. Il ricorso risulta essere stato depositato, presso la cancelleria del Tribunale di Melfi, dall'avv. Lomio Luigi, difensore di fiducia dell'imputato, in data 17/1/2011, quindi ben oltre la scadenza del termine perentorio di legge.
4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che stimasi equa, di Euro 1.000,00, alla rifusione delle spese sostenute in questa fase dalla parte civile @@ e liquidate nella misura in dispositivo precisata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonchè al rimborso delle spese in favore della parte civile @@, liquidate in Euro 1.700,00, oltre alle spese generali, a I.V.A. e C.P.A. come per legge.