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Sostituto commissario di P.S. - Trasferimento d'ufficio - Ricorso

Dettagli



IMPIEGO PUBBLICO
T.A.R. @@ @@ @@, Sent., 07-03-2012, n. 199

Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Ricorre il Sostituto Commissario della Polizia di Stato @@ per avversare (con il ricorso introduttivo) il proprio trasferimento d'ufficio disposto con gli atti impugnati dalla sede di servizio del Commissariato di @@ alla Questura di @@, con decorrenza immediata, e (con motivi aggiunti) il trasferimento d'ufficio disposto presso il Commissariato di @@ @@.
A motivazione del trasferimento veniva posta dall'Autorità, dalla quale il ricorrente dipende, una ritenuta condizione di incompatibilità ambientale del ricorrente medesimo, scaturita dai fatti accertati in una informativa prodotta in seno ad un procedimento penale meglio indicato in atti, resa utilizzabile ai fini amministrativi in data 10.2.2010, dalla quale emergeva che il S. aveva intrattenuto rapporti tesi ad ottenere vantaggi lavorativi per propri familiari e che sussisteva una condizione conflittuale nel Commissariato di @@ che lo riguardava.
Avviato con nota protocollo n. 333/C/I/SEz.2/7082 del 21.5.2010 l'iter amministrativo per il trasferimento d'ufficio ai sensi dell'art. 55, comma 4 e 5 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, il ricorrente effettuava accesso agli atti con autorizzazione datata 21.6.2010 e presentava una memoria scritta, ulteriormente integrata, ove esponeva le proprie ragioni, evidenziando l'illegittimità del trasferimento d'ufficio.
Nonostante tali deduzioni, in data 4.11.2010 gli veniva notificato il primo provvedimento di trasferimento d'ufficio del 29.10.2010.
Tale atto è stato impugnato con il ricorso introduttivo dell'odierno giudizio, affidato ad articolate censure in fatto ed in diritto, con le quali si fa valere la violazione dell'art. 9, 11, 13, 14 del D.P.R. n. 737 del 1981 per superamento del termine di 120 giorni per l'avvio del procedimento disciplinare (I motivo), per omessa valutazione delle condizioni personali e di servizio dell'interessato, che non sarebbe stato ascoltato in audizione (II motivo), per violazione dei termini di rinnovo del procedimento disciplinare (III motivo); nonché per difetto di motivazione ed eccesso di potere quanto alle regole di svolgimento del procedimento, di apprezzamento dei fatti sostanziali e di partecipazione dell'interessato secondo le regole generali della L. n. 241 del 1990 (IV motivo).
Si è costituita l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, che resiste al ricorso in difesa del provvedimento impugnato, di cui sostiene la legittimità.
Con ordinanza nr. 71/11 del 10 marzo 2011 il TAR ha respinto la domanda cautelare, accolta invece in sede di appello (ordinanza nr. 2712/2011 del 24.6.2011), con obbligo per l'Amministrazione di disporre il trasferimento del ricorrente in altra sede della Provincia di @@ @@.
Il S. è stato così trasferito alla sede del Commissariato di P.S. di @@ con provvedimento notificato il 19 luglio 2011, che l'interessato ha impugnato con motivi aggiunti, reiterando le medesime censure di cui al ricorso principale.
Alla pubblica udienza dell'8 febbraio 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.
Aderendo al principio di diritto affermato dal Consiglio di Stato in sede cautelare con l'ordinanza nr. 2712/2011, va affermanto che l'azione amministrativa, pur nella sua discrezionalità, deve conformarsi al principio di proporzionalità e che, in sede di bilanciamento degli interessi, vanno riconosciute sia le esigenze dell'Autorità di provvedere sulla prospettata incompatibilità ambientale, ostativa alla permanenza in servizio del ricorrente presso il Commissariato di P.S. di @@, sia le esigenze di quest'ultimo a che gli sia consentito di prestare servizio in una sede compatibile con la propria situazione familiare.
Secondo questo principio, sono fondati e meritano accoglimento sia il ricorso introduttivo principale che i successivi motivi aggiunti, con le seguenti precisazioni.
I) Va preliminarmente osservato che, a base del trasferimento d'ufficio del ricorrente dalla sua originaria sede di servizio, sono evidenziate condizioni di incompatibilità ambientale, che gli argomenti della difesa del ricorrente non possono superare.
In merito, il Collegio non può che confermare, anche nella presente sede decisoria, i principi di diritto espressi dal Tribunale nella sentenza nr. 1691/2010, pronunciata inter partes in ordine a precedente provvedimento di trasferimento d'ufficio.
Invero, nell'odierna fattispecie gli eventi che hanno determinato l'Autorità al trasferimento sono da ricondursi a relazioni intercorse tra il ricorrente ed imprenditori della zona, volte ad ottenere l'inserimento di congiunti o comunque familiari o persone ad esso vicine in ambiti lavorativi nella disponibilità dei secondi ed a situazioni di tensioni tra il ricorrente ed il dirigente del Commissariato di appartenenza.
Le circostanze addotte a base del trasferimento di ufficio sono emerse da una informativa della PG, relativa ad un procedimento penale, ancorchè successivamente archiviato, resa ostensibile ai fini amministrativi in data 10.2.2010 (in precedenza l'A.G., appositamente interpellata, ne aveva negato l'ostensibilità, circostanza che si è riportata già nella sentenza di questo Tribunale nr. 1691/2010 e che pertanto non necessita di ulteriori trattazioni).
I.1) Va esaminato preventivamente il profilo della prima censura, inerente l'asserita violazione dei termini legali per l'avvio del procedimento disciplinare e quello, ulteriore, dedotto con la terza censura, secondo cui sarebbero violati i termini di riapertura del procedimento disciplinare, con cui si afferma, tra l'altro, che il procedimento odierno altro non sarebbe che una riedizione di precedente procedimento sospeso in sede giurisdizionale dal Consiglio di Stato e poi archiviato (il precedente procedimento risulta archiviato il 6.11.2008 e l'avvio del procedimento odierno risulta avvenuto con comunicazione del 2.4.2010; v. inoltre, ord. TAR RC nr. 54/2009 di rigetto della domanda cautelare e ord. CdS. nr. 1349/09, che ha sospeso il trasferimento del ricorrente al Commissariato di @@ sulla scorta dell'avvenuta archiviazione del procedimento penale in esito al quale il ricorrente era stato trasferito in sede disciplinare).
Tale gruppo di censure muove dalla considerazione, in fatto, che gli accadimenti presi in esame dall'Autorità sono i medesimi già oggetto della precedente vicenda e che, comunque, l'informativa di PG resa ostensibile il 10.2.2010 era già stata utilizzata in occasione di quel procedimento. Per tali ragioni, all'Autorità sarebbe stato oramai interdetto di riesaminare ex novo la posizione del ricorrente, rimettendola in discussione nonostante il giudizio formatosi ed il decorso del tempo.
Tali deduzioni difensive sono inconducenti, così come proposte.
Intanto, analogamente a quanto già affermato nella sentenza nr. 1691/2010, il ricorrente muove dalla qualificazione del provvedimento come oggetto di esercizio di potere disciplinare, mentre ciò è espressamente escluso, perché il trasferimento è stato disposto per incompatibilità ambientale.
In secondo luogo, sui fatti oggetto del precedente procedimento disciplinare non si è formato alcun giudicato, essendo il relativo processo attualmente pendente inter partes, solo essendosi conclusa la fase cautelare ed il primo grado di giudizio, definito con la richiamata sentenza nr. 1691/2010, che risulta gravata in appello.
Ne discende che l'Autorità ha conservato la propria piena autonomia nell'apprezzamento delle circostanze già dedotte, e, comunque, il contenuto dell'informativa richiamata in atti e, precisamente, nella nota nr. 64/1.2.08/10, prot. 10533/2010 del 5 maggio 2010, a firma del Questore di @@ @@, è tale da attualizzare un giudizio di sussistenza di ragioni di incompatibilità ambientale, che dunque fonda ex novo l'esercizio del potere gerarchico.
Peraltro, i contatti tra il ricorrente e persone esterne alla Polizia di Stato, volti ad ottenere agevolazioni o favori di natura lavorativa per propri congiunti, costituiscono certamente una ragione non illogica, né irrazionale o manifestamente sproporzionata per trarne un giudizio di sussistenza di ragioni di incompatibilità ambientale tra il ricorrente e l'area geografica di diretto interesse dell'ufficio in cui il S. presta servizio, in funzione delle specifiche attività di polizia giudiziaria che lo stesso disimpegna.
Meglio riproponendo ed ampliando temi già valutati dal Tribunale nella richiamata pronuncia nr. 1691/2010, va osservato che si deve distinguere tra potere disciplinare (Consiglio di Stato sez. IV, 20 ottobre 2011, n. 5635; Cassazione civile sez. lav., 06 luglio 2011, n. 14875) e potere gerarchico, nell'ambito del quale si inserisce il trasferimento per incompatibilità ambientale (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 16 dicembre 2011, n. 6623; Consiglio di Stato sez. IV, 09 dicembre 2011, n. 6474).
Il trasferimento d'ufficio di un dipendente della Polizia di Stato, secondo la pacifica giurisprudenza appena richiamata, non ha natura sanzionatoria neppure indiretta ed è disposto nell'esclusivo interesse della funzionalità dell'Ufficio.
Sulla scorta dell'indirizzo che può enuclearsi dall'ordinanza nr. 2712/2011 del Consiglio di Stato, che ha fatto applicazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza dell'azione amministrativa, nella materia dei trasferimenti d'autorità del personale militare va rilevato che la mancanza di natura o finalità sanzionatoria comporta un più accentuato obbligo di motivazione e di apprezzamento delle condizioni personali del sottoposto, perché costui è chiamato a subire un sacrificio personale di particolare rilievo. Conseguentemente il relativo potere va esercitato con ogni possibile cautela ed estrema chiarezza nei suoi presupposti, evidenziando in fatto la sostanziale proporzionalità e l'effettiva preordinazione alla rimozione delle situazioni di incompatibilità ambientale, nonché l'assenza di altre soluzioni possibili, concomitanti o alternative, parimenti efficaci secondo ragionevolezza.
II) E' sotto tale ultimo aspetto che i provvedimenti impugnati sono illegittimi, per le censure ascritte.
Dalle deduzioni difensive del ricorrente e dal riscontro di esse che è dato evincersi negli atti impugnati risulta che la situazione di incompatibilità ambientale è stata apprezzata con solo riguardo alla posizione del ricorrente, mentre non risulta (neppure a livello di deduzioni difensive dell'Autorità) che sia stata presa in esame la posizione del dirigente del Commissariato di PS di @@ (nei cui confronti si è registrato il dissenso del S.), né risultano essere stati escussi i testi indicati dall'interessato al fine di dimostrare l'inesistenza di un discredito nei propri confronti.
In altri termini, non risulta essere stata avviata alcuna seria indagine interna circa le condizioni lavorative, di servizio, o di rapporti interpersonali che il ricorrente ha reiteratamente rappresentato in sede di procedimento amministrativo, ove ha lamentato la sussistenza di un atteggiamento persecutorio nei propri confronti, che avrebbe avuto anche ricadute su attività di indagine e di istituto, di modo che è stata riferita esclusivamente al ricorrente la situazione di incompatibilità ambientale, producendo risultati sostanzialmente analoghi a quelli propri di un provvedimento sanzionatorio.
Un giudizio di ragionevolezza va poi condotto anche in relazione alla sede di destinazione.
Quanto a tale scelta (dapprima @@, poi @@), non risulta che sia stata presa in considerazione - se non in maniera puramente nominale - la condizione personale del ricorrente, che quest'ultimo ha illustrato in giudizio, con particolare riguardo alle esigenze di salute della figlia ed alla possibilità di trasferimento presso altra sede compresa nella zona di @@, ovvero la Polizia di Frontiera di @@ @@.
E' dunque illegittimo il trasferimento d'ufficio di un dipendente della Polizia di Stato operato per condizioni di incompatibilità ambientale, disposto senza prendere in considerazione (con motivazione sostanziale ed al di là di mere formule di stile) le condizioni personali e familiari del ricorrente, poiché, non avendo tale misura una connotazione disciplinare o sanzionatoria, laddove non sussistano precise esigenze di natura organizzativa (come la situazione dell'organico, la sussistenza di esigenze di istituto ben individuate e così via), non v'è ragione di imporre una specifica destinazione, specie se poi questa sia oggettivamente contrastante con le esigenze personali dell'interessato.
III) Da quanto sin qui esposto, il gravame è fondato e va conseguentemente disposto l'annullamento degli atti impugnati, facendo espressamente salvi gli ulteriori atti dell'Autorità ammninistrativa, come infra specificati.
Ai sensi dell'art. 34, lett. "c" del c.p.a., è necessario disporre le seguenti misure volte a tutelare le situazioni giuridiche dedotte in giudizio.
III.1) Il ricorrente dovrà essere trasferito temporaneamente presso l'Ufficio della Polizia di frontiera dallo stesso indicato negli scritti difensivi, presso il quale non svolgerà funzioni di polizia giudiziaria, fino al compimento delle attività di cui ai punti successivi.,.
III. 2) L'Autorità resistente avvierà una completa indagine amministrativa sulle condizioni della sede di servizio originaria del ricorrente, allo scopo di accertare i fatti e le condizioni da quest'ultimo esposte negli scritti difensivi, da completarsi entro il termine di giorni novanta dalla comunicazione della presente sentenza o sua notifica a cura di parte, incaricando della sua esecuzione funzionari in possesso di specifica qualifica ed esperienza, appartenenti ad uffici della Polizia di Stato, diversi da quelli ricadenti nell'ambito della Provincia di @@ @@.
III. 3) All'esito dell'indagine espletata come indicato al punto sub III.2, la posizione del ricorrente sarà riesaminata, nel pieno contraddittorio procedimentale, e sarà disposta la conferma della sua assegnazione alla sede di servizio di cui al punto III.1 o la sua assegnazione ad altra sede, da individuarsi secondo le esigenze organizzative della Polizia di Stato, da contemperare con le esigenze familiari del ricorrente (da esaminarsi con apposita motivazione).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la @@ Sezione Staccata di @@ @@
definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati, nei modi di cui in motivazione..
Condanna l'Autorità resistente alle spese di lite che liquida in Euro 1.500,00 oltre IVA, CPA, importo di notifica e contributo unificato, nonché spese generali nella misura di legge del 12,50%.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


   

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