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Modifiche alla disciplina in materia di permessi e congedi per l'assistenza alle persone con disabilita' - decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119

Dettagli

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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
  CIRCOLARE 3 febbraio 2012, n. 1   
 Modifiche alla disciplina in materia di permessi e congedi per l'assistenza alle persone con disabilita' - decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119 («Attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi»). (12A05238) (GU n. 109 del 11-5-2012 )  
                                Alle Amministrazioni pubbliche di cui
                                all'art. 1, comma 2,  del  d.lgs.  n.
                                165/2001

 
1. Premessa.
  Sulla Gazzetta Ufficiale del 27  luglio  2011,  n.  173,  e'  stato
pubblicato il decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119  (Attuazione
dell'art. 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante  delega  al
Governo per il  riordino  della  normativa  in  materia  di  congedi,
aspettative e permessi). Il decreto e' entrato in vigore l'11  agosto
2011.
  Gli articoli 3, 4 e 6 del citato decreto hanno modificato il regime
del prolungamento del congedo parentale, dei permessi e  del  congedo
straordinario  per  l'assistenza  delle  persone  in  situazione   di
handicap grave.
  Rimane invariato il regime dei permessi, del trasferimento e  della
tutela della sede per i lavoratori in situazione  di  handicap  grave
che fruiscono  delle  agevolazioni  per  le  esigenze  della  propria
persona, nonche' quello del trasferimento e della tutela  della  sede
per i lavoratori che assistono i famigliari disabili.
  La presente circolare e' stata elaborata a  seguito  di  un  lavoro
istruttorio  di  confronto  con  il  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, l'INPS e  l'INPDAP,  con  l'obiettivo  di  fornire
indicazioni di carattere generale omogenee per i settori  del  lavoro
pubblico e privato, ferme  restando  le  autonome  determinazioni  di
ciascuna   amministrazione   nell'esercizio   del   proprio    potere
organizzativo e gestionale. Rimane salvo quanto gia'  illustrato  dal
Dipartimento della funzione pubblica nella circolare n. 8  del  2008,
paragrafo 2.2 e 2.3, a proposito dell'utilizzo frazionato ad ore  dei
permessi e, per le parti non incompatibili, quanto gia'  detto  nella
circolare n. 13 del 2010.
  Di seguito si procede quindi ad  illustrare  le  novita'  apportate
dalle menzionate  disposizioni,  che  sostanzialmente  riguardano  il
prolungamento del congedo parentale  nel  caso  di  minori  disabili,
modifiche alla disciplina del congedo biennale, il regime del  cumulo
dei permessi  per  l'assistenza  a  piu'  persone  in  situazione  di
handicap grave,  la  necessita'  di  documentazione  a  supporto  del
permesso nel caso di assistenza nei  confronti  di  persone  disabili
residenti  ad  oltre  150  Km  di  distanza  stradale  rispetto  alla
residenza del lavoratore.
  Valgono  anche  in  questo  caso  le  precisazioni   terminologiche
compiute nella menzionata circolare n. 13 del  2010  in  ordine  alle
espressioni «persona disabile» e «persona in situazione  di  handicap
grave».
2. Prolungamento del congedo parentale.
  L'art. 3 del decreto legislativo n. 119 del 2011 modifica l'art. 33
del decreto legislativo  n.  151  del  2001.  Con  la  novella  viene
ridefinita la durata complessiva del congedo  parentale  nell'ipotesi
in cui il minore sia persona in situazione di handicap grave.
  Il previgente dettato normativo prevedeva il prolungamento «fino  a
tre anni del periodo  di  astensione  facoltativa  dal  lavoro»,  con
diritto, per tutto il periodo, all'indennita' economica pari  al  30%
della retribuzione. La  disposizione  aveva  dato  adito  a  problemi
interpretativi, poiche' era sorto il dubbio  che  il  compimento  del
terzo anno di eta'  del  bambino  rappresentasse  il  limite  per  la
fruizione del congedo. Il novellato art. 33,  comma  1,  del  decreto
legislativo n. 151 del 2001 stabilisce chiaramente  la  possibilita',
fruibile alternativamente da parte di ciascun genitore del minore  in
situazione di handicap grave, di beneficiare  del  prolungamento  del
congedo parentale per un periodo massimo, comprensivo dei periodi  di
normale congedo parentale, di tre anni, da godere entro il compimento
dell'ottavo anno di vita del minore stesso (con diritto, per tutto il
periodo, all'indennita' economica pari al 30% della retribuzione). Il
prolungamento  del  congedo  parentale  decorre   a   partire   dalla
conclusione del periodo di  normale  congedo  parentale  teoricamente
fruibile dal genitore richiedente (art. 33 comma 4).
  Si segnala che la modifica non ha  riguardato  invece  il  comma  1
dell'art. 42 del citato decreto, che prevede la  possibilita'  per  i
genitori di fruire,  in  alternativa  al  prolungamento  del  congedo
parentale, di due ore di permesso al giorno sino  al  compimento  del
terzo anno di vita del bambino. Ne  deriva  che,  dopo  l'entrata  in
vigore della novella, i genitori del minore in situazione di handicap
grave continuano a poter fruire - in alternativa al prolungamento del
congedo parentale - dei riposi  orari  retribuiti  ma  solo  fino  al
compimento del terzo anno di vita del bambino.
  Alla luce del vigente disposto normativo, pertanto:
    i genitori, anche adottivi, con bambini fino a tre anni  di  eta'
hanno la possibilita' di fruire, in alternativa, dei  tre  giorni  di
permesso mensile ovvero delle due ore di  riposo  giornaliere  ovvero
del prolungamento del congedo parentale;
    i genitori, anche adottivi, con bambini oltre i tre anni  e  fino
agli otto anni di vita possono beneficiare, in alternativa,  dei  tre
giorni di permesso  mensile  ovvero  del  prolungamento  del  congedo
parentale;
    i genitori, anche adottivi, con figli oltre gli otto anni di eta'
possono fruire dei tre giorni di permesso mensile.
  Secondo l'art. 33 del citato decreto legislativo n. 151  del  2001,
il prolungamento del  congedo  e'  accordato  «a  condizione  che  il
bambino  non  sia  ricoverato   a   tempo   pieno   presso   istituti
specializzati, salvo che in tal caso, sia richiesta dai  sanitari  la
presenza del genitore». Valgono comunque  anche  in  questa  sede  le
deroghe esplicitate nella circolare n. 13 del 2010  al  paragrafo  5,
lettera a).
3. Modifica della disciplina sul congedo di cui all'art. 42, comma 5,
del decreto legislativo n. 151 del 2001.
  L'art. 4 del decreto legislativo n. 119 del 2011 ha  modificato  la
disciplina del congedo straordinario contenuta nell'art. 42, comma 5,
del decreto legislativo n. 151 del  2001.  L'attuale  disciplina  del
congedo e' pertanto contenuta  nei  commi  da  5  a  5-quinquies  del
menzionato art. 42. Di seguito vengono forniti chiarimenti  circa:  i
soggetti legittimati alla fruizione  del  congedo,  le  modalita'  di
fruizione,  la  durata  del  congedo  e  il   trattamento   economico
spettante.
a) I soggetti legittimati alla fruizione del congedo.
  Come noto, dopo l'entrata in vigore della legge n.  388  del  2000,
con la quale e' stato introdotto il  congedo  per  l'assistenza  alle
persone in situazione di handicap grave, la Corte  costituzionale  in
piu' occasioni ha avuto modo di pronunciarsi  sulla  disposizione  in
esame, da ultimo estendendo, con la  sentenza  n.  19  del  2009,  la
possibilita'  di  fruire  del  congedo  anche  in  favore  dei  figli
conviventi di persone con handicap grave in caso di mancanza di altri
soggetti  idonei.  Con  il  recente  intervento  normativo  e'  stato
individuato un elenco  di  persone  legittimate  alla  fruizione  del
congedo,  stabilendo  un  ordine  di  priorita'   e   prevedendo   in
particolare che esso spetta ai seguenti soggetti:
    1) coniuge convivente della persona  in  situazione  di  handicap
grave;
    2) padre o madre, anche adottivi o affidatari, della  persona  in
situazione di handicap grave, in  caso  di  mancanza,  decesso  o  in
presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;
    3) uno dei  figli  conviventi  della  persona  in  situazione  di
handicap grave, nel caso in cui il coniuge convivente ed  entrambi  i
genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie
invalidanti. Si segnala che la possibilita' di concedere il beneficio
ai figli conviventi si verifica nel caso  in  cui  tutti  i  soggetti
menzionati (coniuge convivente ed entrambi i genitori) si trovino  in
una  delle  descritte  situazioni   (mancanza,   decesso,   patologie
invalidanti);
    4) uno dei fratelli o sorelle  conviventi  nel  caso  in  cui  il
coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli  conviventi  della
persona in situazione di handicap grave siano  mancanti,  deceduti  o
affetti  da  patologie  invalidanti.  Anche  in  tale   ipotesi,   la
possibilita' di concedere il  beneficio  ai  fratelli  conviventi  si
verifica solo nel caso in cui tutti i  soggetti  menzionati  (coniuge
convivente, entrambi i  genitori  e  tutti  i  figli  conviventi)  si
trovino  in  una  delle  descritte  situazioni  (mancanza,   decesso,
patologie invalidanti).
  Per  quanto  riguarda  i  concetti  di  «mancanza»   e   «patologie
invalidanti»  si  rinvia  alle  indicazioni  fornite   nella   citata
circolare n. 13 (par. 2).
  A fronte di alcune richieste di parere sul punto, si aggiunge  che,
poiche' l'ordine dei soggetti possibili beneficiari e' stato indicato
direttamente ed espressamente dalla legge, la quale ha pure stabilito
le condizioni in cui si puo' «scorrere» in favore del legittimato  di
ordine successivo, tale ordine non si ritiene  derogabile.  Pertanto,
per l'individuazione dei legittimati non  pare  possibile  accogliere
dichiarazioni di rinuncia alla fruizione al fine di far «scattare» la
legittimazione del soggetto successivo, ne' dare rilievo a situazioni
di fatto o di diritto che non siano state esplicitamente  considerate
nella  norma  (come,  ad  esempio,  la  circostanza  che  il  coniuge
convivente sia lavoratore autonomo o imprenditore).
  Il  diritto  al  congedo  e'  subordinato  per  tutti  i   soggetti
legittimati, tranne  che  per  i  genitori,  alla  sussistenza  della
convivenza. Questo requisito e' provato  mediante  la  produzione  di
dichiarazioni sostitutive, rese ai  sensi  degli  articoli  46  e  47
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, dalle  quali
risulti  la  concomitanza  della   residenza   anagrafica   e   della
convivenza,  ossia  della  coabitazione  (art.  4  del  decreto   del
Presidente  della  Repubblica  n.  223  del  1989).  In   linea   con
l'orientamento  gia'  espresso  in  precedenza,  al  fine  di  venire
incontro all'esigenza di tutela delle persone disabili, il  requisito
della convivenza previsto nella norma si  intende  soddisfatto  anche
nel caso in cui la dimora abituale del dipendente e della persona  in
situazione di handicap grave siano nello stesso stabile (appartamenti
distinti nell'ambito dello stesso numero civico) ma non nello  stesso
interno. Sempre al  fine  di  agevolare  l'assistenza  della  persona
disabile, il requisito della convivenza potra' ritenersi  soddisfatto
anche nei casi in cui sia attestata, mediante la dovuta dichiarazione
sostitutiva, la dimora temporanea, ossia l'iscrizione nello schedario
della popolazione temporanea di  cui  all'art.  32  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, pur  risultando  diversa
la dimora abituale (residenza) del  dipendente  o  del  disabile.  Le
amministrazioni disporranno per  gli  usuali  controlli  al  fine  di
verificare la veridicita' delle dichiarazioni  (art.  71  del  citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000).
  Il nuovo comma 5-bis dell'art. 42 del decreto  legislativo  n.  151
del  2001  estende  anche  al  congedo  in  esame  il  principio  del
«referente unico» gia' introdotto dall'art. 24 della legge n. 183 del
2010 per i permessi ex lege  n.  104  del  1992.  Infatti,  la  norma
stabilisce che il congedo straordinario di cui all'art. 42 citato  ed
i permessi di cui all'art. 33 della legge n. 104 non  possono  essere
riconosciuti a piu' di un lavoratore  per  l'assistenza  alla  stessa
persona in situazione di handicap grave. Ne  consegue  che,  in  base
alla  legge,  la  fruizione  dei  permessi  e  del  congedo  dovranno
concentrarsi in capo al medesimo legittimato e, pertanto,  non  sara'
possibile beneficiare del congedo per assistere una persona  disabile
nell'ipotesi in cui un altro lavoratore risulti autorizzato a  fruire
dei permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992
per la stessa persona. Allo stesso modo, non potranno essere fruiti i
permessi di  cui  all'art.  33,  comma  3,  della  citata  legge  per
assistere una persona in situazione di handicap grave nell'ipotesi in
cui un altro lavoratore risulti autorizzato a beneficiare di  periodi
di congedo per la stessa persona. Fanno eccezione a questa  regola  i
genitori, anche adottivi, del minore in situazione di handicap grave,
i quali possono fruire delle prerogative in maniera  alternata  anche
nell'arco dello stesso mese.
b) Le modalita' di fruizione.
  Il decreto legislativo n. 119 del 2011 ha  modificato  il  disposto
dell'ex comma 5 dell'art. 42 in esame, prevedendo  all'attuale  comma
5-bis   che   «i   genitori,   anche   adottivi,   possono    fruirne
alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro  genitore  non  puo'
fruire dei benefici di cui all'art. 33, commi 2 e 3, della  legge  n.
104 del 1992 e 33, comma 1, del presente decreto.». A  seguito  della
modifica, i  genitori  possono  fruire  delle  predette  agevolazioni
(permessi di tre giorni mensili,  permessi  di  due  ore  al  giorno,
prolungamento del congedo parentale) anche in maniera cumulata con il
congedo straordinario nell'arco dello stesso mese, mentre e' precluso
il cumulo dei benefici nello stesso giorno. La conclusione vale anche
nel caso in cui la fruizione delle agevolazioni avvenga da  parte  di
un solo genitore, che, pertanto, nell'arco  dello  stesso  mese  puo'
fruire del congedo ex art. 42, commi 5 ss.,  decreto  legislativo  n.
151 del 2001 e dei permessi di cui all'art. 33, commi 2  e  3,  della
legge n. 104 del 1992 o  del  prolungamento  del  congedo  parentale.
Analogamente, il dipendente che assiste una persona in situazione  di
handicap grave diversa dal figlio nell'ambito dello stesso mese  puo'
fruire del congedo in esame e del permesso di cui all'art. 33,  comma
3, della legge n. 104  del  1992.  Deve  quindi  intendersi  superato
quanto detto nella circolare n. 13  del  2010,  al  paragrafo  4,  in
ordine alla preclusione rispetto al cumulo tra congedo  ex  art.  42,
comma 5, e permessi. A fronte di alcune richieste di  chiarimento  in
proposito, si precisa, inoltre, che nel caso  di  fruizione  cumulata
nello stesso mese del congedo (ovvero di ferie, aspettative od  altre
tipologie di permesso) e dei citati  permessi  di  cui  all'art.  33,
comma 3, da parte del dipendente a tempo pieno questi ultimi spettano
sempre nella misura intera stabilita dalla legge (3 giorni) e non  e'
previsto un riproporzionamento.
  In base a quanto previsto dall'art. 42, commi 1 e  2,  del  decreto
legislativo n. 151 del 2001, per i  genitori  rimane  comunque  ferma
l'alternanza, nell'arco dello stesso mese, tra la fruizione delle due
ore di permesso al giorno (art. 33, comma 2, della legge n.  104  del
1992), il prolungamento del congedo parentale (art. 33, comma 1,  del
decreto legislativo n. 151 del 2001) e le tre giornate di permesso al
mese (art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992).
  Il congedo e' fruibile anche in modo frazionato (a  giorni  interi,
ma non ad ore).  Affinche'  non  vengano  computati  nel  periodo  di
congedo i giorni festivi, le  domeniche  e  i  sabati  (nel  caso  di
articolazione dell'orario su cinque giorni),  e'  necessario  che  si
verifichi l'effettiva ripresa del lavoro al termine  del  periodo  di
congedo richiesto. Tali giornate non saranno conteggiate nel caso  in
cui la domanda  di  congedo  sia  stata  presentata  dal  lunedi'  al
venerdi',  se  il  lunedi'  successivo   si   verifica   la   ripresa
dell'attivita' lavorativa ovvero anche un'assenza  per  malattia  del
dipendente o del figlio. Pertanto, due differenti frazioni di congedo
straordinario intervallate da un periodo di ferie  o  altro  tipo  di
congedo, debbono comprendere ai fini del calcolo del numero di giorni
riconoscibili come congedo straordinario anche i giorni festivi  e  i
sabati (per l'articolazione su cinque giorni) cadenti subito prima  o
subito dopo le ferie o altri congedi o permessi.
  Quanto precede vale anche nel caso in cui il dipendente richiedente
abbia un rapporto di lavoro part-time con l'amministrazione. Nel caso
di part-time verticale, il conteggio  delle  giornate  dovra'  essere
effettuato sottraendo i periodi in cui non  e'  prevista  l'attivita'
lavorativa, considerato che in  tale  ipotesi  la  prestazione  e  la
retribuzione  del  dipendente  sono   entrambe   proporzionate   alla
percentuale di part-time.
c) La durata del congedo.
  Per quanto riguarda la durata, il novellato comma  5-bis  dell'art.
42 del decreto legislativo n. 151 del 2001 precisa  che  «il  congedo
fruito ai sensi del comma 5 non puo' superare la  durata  complessiva
di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap  e  nell'arco
della vita lavorativa».
  Dalla disposizione si evince un duplice principio: da un  lato,  la
norma stabilisce che ciascuna persona in situazione di handicap grave
ha diritto a due anni di assistenza a titolo di congedo straordinario
da parte dei  famigliari  individuati  dalla  legge,  dall'altro,  il
famigliare lavoratore che provvede all'assistenza puo' fruire  di  un
periodo massimo di due anni di congedo  per  assistere  i  famigliari
disabili.
  Al riguardo, si deve tener conto del fatto che il  congedo  di  cui
all'art. 42, commi 5 ss., rappresenta  una  species  nell'ambito  del
genus di congedo disciplinato dall'art. 4, comma 2, della legge n. 53
del 2000. Tale disposizione stabilisce che «i dipendenti di datori di
lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati
motivi familiari, un periodo di congedo, continuativo  o  frazionato,
non superiore a due anni». Pertanto,  il  «contatore»  complessivo  a
disposizione di ciascun dipendente e' comunque  quello  di  due  anni
nell'arco della vita lavorativa, a prescindere dalla causa  specifica
per cui il congedo e' fruito. Si chiarisce, cosi', che  utilizzati  i
due anni, ad esempio, per il congedo ex art.  42,  commi  5  ss.,  il
dipendente avra' esaurito anche il limite individuale  per  «gravi  e
documentati  motivi  familiari».   Si   chiarisce,   altresi',   che,
trattandosi di limite massimo individuale, ad  un  lavoratore  o  una
lavoratrice che nel tempo avesse fruito, ad es., di un anno e quattro
mesi di permessi anche non retribuiti «per gravi e documentati motivi
familiari», il congedo di cui all'art. 42,  comma  5,  potra'  essere
riconosciuto solo nel limite di otto mesi.
  Va evidenziato che nell'ipotesi in cui la  situazione  di  handicap
grave  rivedibile  non  sia   confermata   da   parte   dell'apposita
commissione, il dipendente decade dal beneficio, con  la  conseguenza
che  l'amministrazione  non  potra'  riconoscere  la  fruizione   del
congedo, ne' dei permessi. Inoltre, la fruizione del congedo non puo'
essere accordata per un periodo che  superi  l'eventuale  termine  di
efficacia dell'accertamento di handicap grave.
  Si segnala che, in base a quanto risulta dai  CCNL  (art.  23  CCNL
comparto ministeri del  16  maggio  2001,  art.  6  CCNL  regioni  ed
autonomie locali del 14 settembre 2000, art. 33  CCNL  comparto  enti
pubblici non economici del 14 febbraio 2001, art.  35  CCNL  comparto
S.S.N. del 20 settembre 2001), in linea anche con l'orientamento gia'
manifestato dall'ARAN, in caso di part-time verticale la  durata  del
congedo  deve  essere  riproporzionata  in  osservanza  della  regola
generale espressa nelle clausole,  precisandosi  che  tale  modalita'
applicativa continua ad applicarsi sin quando perdura  la  situazione
che l'ha originata, ossia sino a quando  il  dipendente  fruisce  del
part-time verticale.
d) Il trattamento spettante durante il congedo.
  Il nuovo comma 5-ter dell'art. 42 del decreto  legislativo  n.  151
del 2001  stabilisce  che  il  dipendente  che  fruisce  del  congedo
straordinario ha diritto  a  percepire  un'indennita'  corrispondente
all'ultima retribuzione, ma con riferimento esclusivamente alle  voci
fisse e continuative  del  trattamento.  L'indennita',  pertanto,  e'
corrisposta nella misura dell'ultima retribuzione percepita  e  cioe'
quella dell'ultimo  mese  di  lavoro  che  precede  il  congedo,  con
esclusione degli emolumenti variabili della retribuzione  accessoria,
che non abbiano, cioe', carattere fisso e continuativo.  L'indennita'
al lordo  della  relativa  contribuzione,  per  esplicita  previsione
normativa,  spetta  fino  all'importo  complessivo   annuo   pari   a
€ 43.579,06  (importo  riferito  all'anno  2010).  Detto  importo  e'
rivalutato annualmente a decorrere dall'anno 2011, sulla  base  della
variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai  ed  impiegati.  L'importo   si   intende   al   lordo   della
contribuzione, con riferimento alla quota a carico  dell'ente  datore
di lavoro e a quella a carico del lavoratore.
  Ai sensi del comma 5-quinquies del citato articolo,  i  periodi  di
congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di
ferie, tredicesima, trattamento di fine  rapporto  e  trattamenti  di
fine servizio (cfr.: circolare INPDAP n. 11 del  2001),  ma,  essendo
coperti  da  contribuzione,  sono  validi   ai   fini   del   calcolo
dell'anzianita'. Si precisa che  il  riferimento  alla  contribuzione
figurativa contenuto nella norma  vale  solo  per  i  lavoratori  del
settore  privato   e   non   per   i   dipendenti   delle   pubbliche
amministrazioni,  poiche'  per  questi  ultimi  la  contribuzione  va
calcolata, trattenuta e versata, secondo le ordinarie  regole,  sulla
base dei trattamenti corrisposti (circolare INPDAP n.  2  del  2002).
Tale contribuzione  deve  essere  versata  ai  fini  del  trattamento
pensionistico, a seconda  della  gestione  cui  risulta  iscritto  il
lavoratore beneficiario,  a  favore  della  gestione  unitaria  delle
attivita' sociali e creditizie nonche'  a  favore  dell'assicurazione
sociale  vita.  In  considerazione  del  previsto  limite  di   spesa
complessivo tra indennita' da erogare e contribuzione, si sottolinea,
inoltre, che non sono valorizzabili ai  fini  pensionistici,  neanche
tramite accredito figurativo a carico della  gestione  previdenziale,
gli importi di retribuzione eccedenti i limiti massimi imposti.
  Il  trattamento  non  e'  invece  assoggettato  alla  contribuzione
TFS/TFR, in quanto, come visto, il congedo di cui trattasi non rileva
a tali fini.
  Si coglie l'occasione per fornire chiarimenti in merito  al  regime
speciale di contribuzione vigente per i dipendenti di amministrazioni
pubbliche privatizzate. In proposito, l'art. 20 del decreto-legge  n.
112 del 2008, convertito  in  legge  n.  133  del  2008,  prevede,  a
decorrere dal 1° gennaio 2009,  per  le  imprese  privatizzate  dello
Stato, degli enti pubblici e degli enti locali, con personale optante
(ai  sensi  dell'art.  5  della  legge  n.  274  del  1991)  per   il
mantenimento  dell'iscrizione  ad  INPDAP  l'obbligo  del  versamento
all'INPS  della  contribuzione  per  maternita'  (congedi  e   riposi
previsti dal decreto legislativo n. 151 del 2001; permessi ex lege n.
104 del 1992). Come precisato dall'INPDAP con la nota operativa n. 18
del 22 dicembre 2009 e dall'INPS con  la  circolare  n.  114  del  30
dicembre 2008, a decorrere dalla medesima data, l'INPS e'  tenuto  ad
erogare  ai  suddetti  optanti  -  indipendentemente,  quindi,  dalla
gestione pensionistica di loro appartenenza - le previste prestazioni
economiche di maternita' ed a riconoscere la  relativa  contribuzione
figurativa, da  valorizzare  successivamente  in  INPDAP  tramite  la
ricongiunzione d'ufficio prevista dall'art. 6 della legge n.  29  del
1979. Anche l'indennita' collegata al congedo straordinario  ex  art.
42 rientra  tra  le  prestazioni  economiche  di  maternita'  erogate
dall'INPS e coperte da contribuzione figurativa, cui  fa  riferimento
la previsione del citato art. 20 (cfr. messaggio  I.N.P.S.  n.  31250
del 10 dicembre 2010). Pertanto, per i lavoratori sopra  individuati,
durante i periodi di congedo straordinario, nessuna contribuzione  e'
dovuta ad INPDAP.
  Il comma 5-quarter (anch'esso introdotto dall'art.  4  del  decreto
legislativo n. 119 del 2011) prevede  che  con  la  fruizione  di  un
periodo di congedo straordinario continuativo  non  superiore  a  sei
mesi il dipendente  matura  il  diritto  a  fruire  di  permessi  non
retribuiti (senza diritto a contribuzione figurativa) in misura  pari
al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbe maturato  nello
stesso arco di tempo lavorativo.  Si  precisa  che  gli  stessi,  non
essendo   retribuiti,   non   sono   parimenti    assoggettabili    a
contribuzione.
4. Il regime del cumulo dei permessi per l'assistenza a piu'  persone
in situazione di handicap grave.
  L'art. 6 del decreto legislativo  n.  119  del  2011  restringe  la
platea dei legittimati alla fruizione dei permessi  per  l'assistenza
nei confronti di  piu'  persone  in  situazione  di  handicap  grave.
Infatti, in base al nuovo periodo aggiunto al comma  3  dell'art.  33
della legge n. 104 del 1992, «Il dipendente ha  diritto  di  prestare
assistenza nei confronti di piu' persone in  situazione  di  handicap
grave, a condizione che si tratti del  coniuge  o  di  un  parente  o
affine entro il primo grado oppure entro il secondo grado  qualora  i
genitori o il coniuge della persona con  handicap  in  situazione  di
gravita' abbiano compiuto i 65 anni di eta'  oppure  siano  anch'essi
affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.».  Tale
disposizione contempla la fattispecie in  cui  lo  stesso  lavoratore
intenda cumulare i permessi per assistere piu' disabili. La norma  va
intesa nel senso che il cumulo di piu' permessi in capo  allo  stesso
lavoratore e' ammissibile solo a  condizione  che  il  famigliare  da
assistere sia il coniuge o un parente o  un  affine  entro  il  primo
grado o entro il secondo grado  qualora  entrambi  i  genitori  o  il
coniuge  della  persona  in  situazione  di  handicap  grave  abbiano
compiuto i 65 anni o siano affetti da patologie invalidanti  o  siano
deceduti o mancanti e il cumulo delle agevolazioni  sara'  consentito
al  massimo  per  l'assistenza  nell'ambito  del  secondo  grado   di
parentela o affinita'.
5. La documentazione circa il raggiungimento del luogo  di  residenza
della persona in situazione di handicap grave nel caso  di  fruizione
dei permessi previsti dall'art. 33, comma 3, della legge n.  104  del
1992.
  L'art. 6, comma 1, del decreto  legislativo  n.  119  del  2011  ha
modificato l'art. 33 della legge n. 104 del 1992 aggiungendo il comma
3-bis. La disposizione prevede che «Il lavoratore che usufruisce  dei
permessi di cui al comma 3 per assistere  persona  in  situazione  di
handicap grave, residente  in  comune  situato  a  distanza  stradale
superiore a  150  chilometri  rispetto  a  quello  di  residenza  del
lavoratore, attesta con titolo di  viaggio,  o  altra  documentazione
idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito».
  In base alla  nuova  previsione,  il  lavoratore  che  fruisce  dei
permessi dovra' provare di essersi effettivamente recato, nei  giorni
di fruizione degli stessi, presso  la  residenza  del  famigliare  da
assistere, mediante  l'esibizione  del  titolo  di  viaggio  o  altra
documentazione  idonea  (a  mero  titolo  di  esempio,  ricevuta  del
pedaggio autostradale, dichiarazione del  medico  o  della  struttura
sanitaria presso cui  la  persona  disabile  e'  stata  accompagnata,
biglietto del mezzo pubblico utilizzato per lo spostamento in  loco),
la  cui   adeguatezza   verra'   valutata   dall'amministrazione   di
riferimento,  fermo  restando  che  l'assenza   non   potra'   essere
giustificata  a  titolo  di  permesso  ex  lege  n.  104   del   1992
nell'ipotesi in cui il lavoratore non riesca  a  produrre  al  datore
l'idonea documentazione.
  La disposizione fa riferimento al luogo di residenza del dipendente
e della persona in situazione di handicap grave. Il  presupposto  per
l'applicazione della norma e' pertanto quello del  luogo  in  cui  e'
fissata la residenza anagrafica per entrambi i soggetti  interessati.
Considerato che la finalita' della  norma  e'  quella  di  assicurare
l'assistenza alle persone disabili, in base alla  legge  occorre  far
riferimento alla residenza, che e' la dimora abituale della  persona,
mentre non e' possibile considerare il  domicilio,  che,  secondo  la
definizione del c.c., e' «nel luogo in cui essa ha stabilito la  sede
principale dei suoi affari  ed  interessi».  Anche  in  questo  caso,
l'amministrazione potra' dare rilievo alla dimora temporanea  (ossia,
come visto, l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea
di cui all'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223
del 1989) attestata mediante la  relativa  dichiarazione  sostitutiva
resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445  del
2000.
6. Rilevazione  dati  relativi  ai  permessi  per  l'assistenza  alle
persone in situazione di handicap grave.
  Infine,  si  rammenta  a  tutte  le  amministrazioni  l'adempimento
previsto dall'art. 24 della legge n.  183  del  2010  ai  fini  della
rilevazione  sulla  fruizione  dei  permessi  per  l'assistenza  alle
persone in situazione di handicap grave e si raccomanda  il  rispetto
del termine previsto dalla legge (31 marzo di ogni anno). Si  segnala
altresi' che, considerate le richieste pervenute e tenendo conto  del
fatto che si tratta del primo anno di  gestione  del  sistema,  sara'
ancora  consentito  per  i  mesi  di  gennaio  e  febbraio  del  2012
comunicare i dati relativi all'anno 2010.
    Roma, 3 febbraio 2012


                
                                                 Il Ministro          
                                      per la pubblica amministrazione
                                            e la semplificazione      
                                               Patroni Griffi         

Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 106

   

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