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Polizia Municipale. Il Comando gli toglie l'arma, il TAR ne dispone la riassegnazione

Dettagli

 

 

N. 00292/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01429/2011 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1429 del 2011, proposto da:
@@ @@, rappresentato e difeso dagli avv.
-
contro
Comune di Cesena, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv.
Benedetto Ghezzi, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R., in Bologna,
Strada Maggiore n. 53;
per l'annullamento
a)del provvedimento in data 28.09.2011, con il quale il comune di Cesena ha
disposto la non assegnazione dell'arma all'Agente di Pubblica Sicurezza @@
@@, con ordine al medesimo di immediata riconsegna dell’arma al Comando
del Corpo di Polizia Municipale; b) dell’ordine di servizio n. 5 a firma del
Comandante del Corpo di Polizia Municipale del comune di Cesena del
28/9/2011, con cui veniva disposto che il ricorrente venisse assegnato al Nucleo
Informatori - Educazione stradale con decorrenza immediata;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Cesena;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2012, il dott. Umberto
Giovannini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame, è stato impugnato il provvedimento in data 28.09.2011,
con il quale il comune di Cesena ha disposto la non assegnazione dell'arma
all'Agente di Pubblica Sicurezza @@ @@, con ordine al medesimo di
immediata riconsegna dell’arma al Comando del Corpo di Polizia Municipale.
L’interessato ha inoltre esteso l’impugnativa all’ordine di servizio n. 5 del
28/9/2011, con il quale il Comandante del Corpo di Polizia Municipale del
comune di Cesena ne ha disposto il trasferimento al Nucleo Informatori -
Educazione stradale con decorrenza immediata.
Il ricorrente deduce, a sostegno del gravame, censure rilevanti violazione dell’art. 6
del D.M. n. 145 del 1987, dell’art. 5 della L. n. 65 del 1986, dell’art. 43 del R.D. n.
773 del 1931 e, infine, dell’art. 7 della L. n. 241 del 1990, oltre che doglianze
rilevanti eccesso di potere, sotto i profili di violazione del giusto procedimento,
insufficienza e illogicità della motivazione, carenza dei presupposti, sviamento di
potere ed ingiustizia manifesta, e rilevanti, infine, in relazione al secondo atto
impugnato, illegittimità in via derivata rispetto al primo provvedimento.
L’amministrazione comunale resistente, costituitasi in giudizio, chiede che il
ricorso sia respinto, in quanto infondato.
Alla camera di consiglio del 1/3/2012, la causa è stata chiamata ed essa, dopo che
le parti sono state informate della possibilità di emissione di una sentenza nel
merito ex art. 60 cod. proc. amm., è stata trattenuta per la decisione, come da
verbale.
Il Collegio osserva che il ricorso merita accoglimento.
In particolare risultano fondate le censure rilevanti violazione dell’art. 7 della L. n.
241 del 1990 e rilevanti eccesso di potere per insufficiente ed illogica motivazione.
Riguardo al primo punto, si osserva che, trattandosi di provvedimento comunale a
carattere discrezionale e lesivo in modo rilevante della posizione giuridica del
ricorrente (non assegnazione dell’arma da tempo e continuativamente in dotazione
ad un agente scelto della Polizia Municipale), l’amministrazione comunale avrebbe
dovuto comunicare al proprio dipendente l’avviso di cui all’art. 7 della L. n. 241 del
1990, onde consentirgli di partecipare al procedimento a cui era direttamente
interessato, dandogli la possibilità di formulare, al riguardo, le proprie osservazioni.
Nella specie, poi, non si rileva la sussistenza di particolari esigenze di celerità ed
urgenza tali da giustificare l’omissione dell’avviso e, comunque, tali esigenze non
risultano evidenziate dall’amministrazione nel provvedimento impugnato.
In relazione al secondo punto, si osserva che l’amministrazione procedente non ha
assolto l’onere motivazionale di estrinsecare l’iter logico seguito per addivenire alla
determinazione di non rinnovare l’assegnazione dell’arma al ricorrente e di
trasferirlo ad altro servizio comunale.
Ciò in presenza, da un lato, di un unico elemento a sfavore, peraltro risalente nel
tempo, costituito dalla condanna penale subita dal ricorrente in data 22/10/1992
(anteriormente, quindi, alla immissione in servizio quale agente di Polizia
Municipale del comune di Bologna) perché dichiarato responsabile del reato di cui
all’art. 73 comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 e in presenza, dall’altro lato, di una
carriera quale agente della Polizia Municipale vincitore di pubblico concorso,
sviluppatasi senza elementi negativi dal 2002 al 2006 presso il comune di Bologna e
dal 2006 fino ad ora presso il comune di Cesena, con assegnazione al medesimo
dell’arma, in via continuativa dal 4/9/2003 fino all’adozione del provvedimento
impugnato. Oltre a ciò, l’amministrazione comunale avrebbe dovuto anche
valutare, ancora in riferimento alla predetta condanna penale ex artt. 444 e 445
c.p.p., che in data 28/3/2002 il G.I.P. di Tempo Pausania ha dichiarato estinto il
relativo reato (v. doc. n. 12 del ricorrente).
In relazione a tali fatti, risulta di conseguenza del tutto insufficiente ed
irragionevole la motivazione del provvedimento impugnato, in quanto essa si
limita a dare rilievo unicamente alla citata condanna penale.
Stante l’accertata illegittimità del provvedimento di non assegnazione dell’arma
principalmente impugnato, va accolta anche la censura di illegittimità in via
derivata rassegnata dal ricorrente nei riguardi del consequenziale atto (ordine di
servizio n. 5) di assegnazione del medesimo ad altro ufficio comunale.
Per le suesposte ragioni, il ricorso è accolto, e, per l’effetto, sono annullati gli atti
con esso impugnati.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia – Romagna, Bologna (Sezione
Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e,
per l’effetto, annulla gli atti con esso impugnati.
Condanna il comune di Cesena, quale parte soccombente, al pagamento, in favore
del ricorrente, delle spese relative al presente giudizio, che liquida per l’importo
onnicomprensivo di €. 2.000,00 (duemila/00) oltre c.p.a. e i.v.a., tenuto conto della
limitata complessità delle questioni esaminate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2012, con
l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Mozzarelli, Presidente
Bruno Lelli, Consigliere
Umberto Giovannini, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/05/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

   

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