Interdizione anticipata per gravi complicanze della gravidanza o preesistenti forme morbose - Trasferimento delle competenze dalle Direzioni territoriali del Lavoro alle Aziende Sanitarie Locali
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- Creato Giovedì, 10 Maggio 2012 01:14
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I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Msg. 7-5-2012 n. 7250
Interdizione anticipata per gravi complicanze della gravidanza o preesistenti forme morbose - Trasferimento delle competenze dalle Direzioni territoriali del Lavoro alle Aziende Sanitarie Locali - Integrazioni al Msg. 5 aprile 2012, n. 6141.
Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Msg. 7 maggio 2012, n. 7250 (1).
Interdizione anticipata per gravi complicanze della gravidanza o preesistenti forme morbose - Trasferimento delle competenze dalle Direzioni territoriali del Lavoro alle Aziende Sanitarie Locali - Integrazioni al Msg. 5 aprile 2012, n. 6141.
(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Con Msg. 5 aprile 2012, n. 6141 è stato comunicato che, a decorrere dal 1° aprile 2012, i provvedimenti di interdizione per gravidanza a rischio sono rilasciati dalle Aziende Sanitarie Locali e non dalle Direzioni Territoriali del Lavoro.
Con Lett.Circ. 29 marzo 2012, n. 32/0007247 (allegata), il Ministero del lavoro ha reso noto che - nelle more della definizione delle modalità di gestione esclusiva da parte delle Aziende Sanitarie Locali dei provvedimenti in oggetto - varie Direzioni Territoriali del Lavoro hanno assicurato la propria collaborazione al fine di non lasciare prive di tutela le lavoratrici che, successivamente al 31 marzo 2012, si trovassero nella necessità di ottenere l'interdizione anticipata dal lavoro.
Pertanto, durante tale fase transitoria, i provvedimenti di interdizione in oggetto - che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 18, ultimo comma, del D.P.R. n. 1026/1976, devono essere inviati all'Inps ai fini del trattamento economico - potranno pervenire sia dall'Azienda Sanitaria Locale sia dalla Direzione Territoriale del Lavoro tramite posta certificata (art. 48 del D.Lgs. n. 82/2005, c.d. Codice Amministrazione Digitale). Non si esclude tuttavia che detti provvedimenti possano pervenire anche mediante raccomandata postale nel caso in cui non sia stato possibile l'invio tramite posta certificata.
Viceversa, i provvedimenti di interdizione inviati all'Inps attraverso modalità che, in base alla normativa vigente, non sono idonee alla trasmissione dei provvedimenti in oggetto (ad esempio attraverso caselle di posta elettronica non certificata) dovranno essere ritrasmessi con le modalità sopra indicate.
A tal fine, sarà cura della Struttura Inps competente (in base alla residenza oppure al domicilio della lavoratrice interessata) contattare direttamente l'Azienda Sanitaria Locale o la Direzione Territoriale del Lavoro che ha redatto il provvedimento di interdizione anticipata per la ritrasmissione del provvedimento medesimo nelle modalità sopra indicate (posta certificata o raccomandata postale).
Permane, per la lavoratrice interessata, la possibilità di allegare alla domanda telematica di maternità il provvedimento di interdizione alla stessa rilasciato. In tal caso, sarà cura della richiedente rendere dichiarazione di conformità del provvedimento allegato all'originale in suo possesso (art. 19 e 19-bis del D.P.R. n. 445/2000).
Allegato
Lett.Circ. 29 marzo 2012, n. 32/0007247
Art. 15, D.L. n. 5/2012 - Interdizione anticipata dal lavoro per gravi complicanze - Rilascio autorizzazioni (2)
(2) Il testo della lettera circolare 29 marzo 2012, n. 32/0007247, emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è riportato autonomamente.
Lett.Circ. 29 marzo 2012, n. 32/0007247
Msg. 5 aprile 2012, n. 6141
D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026, art. 18