..poliartropatia cronica degenerativa.. - ..condanna la resistente a corrispondere al ricorrente l'equo indennizzo..
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- Creato Mercoledì, 09 Maggio 2012 01:56
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Trib. Perugia Sez. lavoro, Sent., 02-03-2012
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
@@ si è rivolto a questo Tribunale per ottenere l'accertamento del proprio diritto a percepire l'equo indennizzo per infermità dovuta a causa di servizio in relazione alla patologia - protrusioni discali multiple in soggetto con spondiloartrosi cervico lombare - da cui è affetto, con le conseguenti statuizioni condannatorie a carico dell'amministrazione resistente alle dipendenze della quale lavora.
Il CTU ha accertato che il ricorrente soffre effettivamente di poliartropatia cronica degenerativa a modesta valenza funzionale, che la stessa è insorta a causa di servizio e che è ascrivibile all'8 categoria della tabella allegata al D.P.R. n. 834 del 1981. Considerato che il Consulente ha effettuato un attento esame del caso, che le sue conclusioni sono frutto di valutazioni coerenti rispetto alle premesse di fatto note e contemporaneamente prive di errori sul piano logico e su quello giuridico e che le stesse sono state confermate, con motivazione convincente, all'esito delle osservazioni del CTP della resistente, il Giudice ritiene di far proprie tali conclusioni. Ne consegue che il ricorso va accolto: la resistente dovrà pertanto corrispondere al ricorrente l'equo indennizzo in relazione all'infermità in questione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla debenza al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in via equitativa sulla base delle tariffe professionali a suo tempo approvate con D.M. Giustizia 127/2004, in considerazione del fatto che l'art. 9 del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012, pubblicato sulla G.U. del medesimo giorno ed immediatamente vigente ha previsto che la liquidazione dei compensi al difensore debba essere effettuata sulla base di un decreto del Ministero vigilante allo stato inesistente. Nulla è invece dovuto, in mancanza di prova di effettivo esborso (Cass., sez. I, 2605/2006), per l'attività svolta dal CTP di cui parte ricorrente ha chiesto la liquidazione con la nota spese depositata all'odierna udienza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- dichiara che il ricorrente soffre di poliartropatia cronica degenerativa, che tale patologia è dipendente da causa di servizio e che la medesima è ascrivibile all'8 categoria del D.P.R. n. 834 del 1981 ;
- condanna la resistente a corrispondere al ricorrente l'equo indennizzo per la patologia di cui al punto precedente, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla debenza al saldo;
- condanna la resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, che qui si liquidano equitativamente in Euro 1.650,00 per compenso professionale, oltre IVA e CAP come per legge ed Euro 13,45 per spese vive, somme da distrarsi in favore dell'avv. ----, dichiaratosi procuratore antistatario;
- pone a carico della resistente gli oneri di CTU, come separatamente liquidati.