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Accoglimento del diritto alla pensione di privilegio e condanna del Ministero dell'Interno (La)

Dettagli

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SENT. 388/2012                            REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
=   °   =
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
rappresentata ai sensi dell'art. 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205 dal consigliere dr. Andrea Lupi, assistito dal segretario d’udienza sig.ra  Domenica Laganà, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 70118/PC, sul ricorso prodotto da @@, rappresentato e difeso dagli avvocati -
CONTRO
Il Ministero dell’Interno
        VISTO il ricorso e tutti gli altri documenti di causa;
Uditi nella pubblica udienza del 30 marzo 2012, per il  ricorrente l’avv. Margherita Pietrogrande, per delega dell’avv. - e per il Ministero dell’Interno il dottor Sandro Mascambroni.
FATTO
Con il presente ricorso il sig. @@ ha impugnato il decreto n. 149 del 2009 con il quale il Ministero dell’Interno ha respinto la domanda di pensione privilegiata dichiarando non dipendenti da causa di servizio le infermità bronchite cronica, artrosi diffusa con discopatie multiple, gastroduodenite e ipertensione arteriosa.
A tal riguardo parte ricorrente rileva che le infermità sono state già  riconosciute dipendenti da causa di servizio dalla CMO e che egli, in qualità di sovrintendente della Polizia di Stato, sin dal 1974 ha svolto servizi in reparti operativi in molte città d’Italia (tra le quali Roma e Milano) e in Albania .
Si è costituito il Ministero dell’Interno che ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto il provvedimento di diniego emesso nella fattispecie è pienamente legittimo essendosi adeguato al parere negativo del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, l’unico organo che, ai sensi del DPR 461/2001, può rendere giudizi sulla dipendenza da causa di servizio delle infermità.
All’esito dell’udienza dell’11 gennaio 2011 è stata emessa ordinanza di richiesta di parere medico legale all’UML presso il Ministero della Salute, il quale ha reso il parere in data 30 settembre 2011 concludendo per la dipendenza da causa di servizio delle infermità accertate con riconoscimento – al complesso morboso – della 5^ categoria di pensione della Tabella A.
All’odierna udienza l’avvocato Pietrogrande ha insistito per l’accoglimento del ricorso nei sensi del parere dell’UML, mentre il dott. Mascambroni si è riportato alle conclusioni di cui agli atti scritti.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
Questo Giudice non ha motivo per discostarsi dal parere dell’UML che ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio delle infermità accertate a carico del sig. @@.
In particolare, riguardo alla bronchite cronica, l'UML  rileva che l'attività svolta dal @@, soprattutto quale conducente di automezzi della Polizia di Stato, lo ha esposto,  in modo continuativo e reiterato, all'inquinamento atmosferico, nonché a repentini passaggi dal caldo al freddo. Fattori concausali questi che certamente hanno favorito l'insorgenza dell'infermità polmonare.
Così, allo stesso modo  il dover mantenere per lungo tempo una postura  coatta, scorretta e incongrua, quale quella dell'autista, ha certamente favorito l'insorgenza di un processo degenerativo articolare a danno della colonna vertebrale.
L'UML ritiene infine che l'elevato grado di stress psico fisico cui è stato sottoposto nello svolgimento del servizio, per molti anni,   il sig. @@ costituisca certamente un fattore concausale che abbia favorito l'insorgenza dell'infermità gastrica e dell'ipertensione arteriosa.
Il ricorso va dunque accolto e per l'effetto, va riconosciuto il diritto del sig. @@ alla concessione del trattamento pensionistico privilegiato di 5^ categoria Tabella A, quale risultante delle seguenti ascrizioni: 8^ categoria ta@@ A per l'infermità bronchitica,  8^ categoria ta@@ A per l'artrosi con discopatie multiple, 7^ categoria ta@@ A per la gastroduodenite cronica e 8^ categoria ta@@ A per l'ipertensione arteriosa.
Sugli importi arretrati vanno liquidati interessi e rivalutazione monetaria, secondo le modalità indicate all’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, giusta l’interpretazione autentica di cui dall’art. 45, comma 6, della legge n. 448/1998.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Unico delle Pensioni della Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la regione Lazio, definitivamente pronunciando,
ACCOGLIE
il ricorso n. 70118/PC del registro di Segreteria proposto da   @@ e, per l'effetto, riconosce il diritto del ricorrente  a percepire il trattamento pensionistico privilegiato di 5^ categoria tabella A  per il complesso morboso bronchite cronica, artrosi diffusa con discopatie multiple, gastroduodenite e ipertensione arteriosa.
Sugli importi arretrati vanno liquidati interessi e rivalutazione monetaria, secondo le modalità indicate all’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, giusta l’interpretazione autentica di cui dall’art. 45, comma 6, della legge n. 448/1998.
Spese compensate.
Così deciso in Roma, il giorno 30 marzo 2012.
IL GIUDICE
f.to Consigliere dr. Andrea Lupi
 
-                           Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 05/04/2012
                                        P. Il Direttore
         IL RESPONSABILE DEL SETTORE PENSIONISTICO
                                  f.to Paola ACHILLE
 
 
SEZIONE
ESITO
NUMERO
ANNO
MATERIA
PUBBLICAZIONE
LAZIO
Sentenza
388
2012
Pensioni
05-04-2012



   

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