Accoglimento del diritto alla pensione di privilegio e condanna del Ministero dell'Interno (L)

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Categoria: Sentenze - Ordinanza - Parere - Decreto
Creato Lunedì, 07 Maggio 2012 01:10
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia
GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
in composizione monocratica ai sensi dell’articolo 5 della legge 21.7.2000, n. 205, in persona del Cons. Maurizio Massa,
nella pubblica udienza del giorno  20-3-2012, ha pronunziato
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 26184, del registro di segreteria, proposto con ricorso da ...OMISSIS..., rappresentato e difeso dall’Avv. -,
                                                                  RICORRENTE
contro
         I.N.P.S. (quale successore universale dell’I.N.P.D.A.P.), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giulio Peco e Angela Caliò Marincola Sculco, con domicilio presso l’Avvocatura ex Inpdap in Milano, via Circo n. 16,
Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza,
                                                                           RESISTENTI
per il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata ordinaria, a decorrere dal 1.05.2005,  e per la condanna della P.A. e dell’Ente Previdenziale convenuti ad erogare il trattamento pensionistico richiesto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dalla data di maturazione del credito principale fino all’effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, diritti e onorari.
VISTI il regio decreto 13.8.1933, n. 1038; il decreto-legge 15.11.1993, n. 453, convertito dalla legge 14.1.1994, n. 19; gli articoli 5 e 9 della legge 21.7.2000, n. 205;
ESAMINATI il ricorso e tutti gli altri documenti di causa;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 4/11/2009, parte ricorrente ha chiesto a questa Corte dei Conti quanto indicato in epigrafe.
Con memoria depositata 3-1-2011, l’INPDAP eccepiva il difetto di legittimazione passiva poiché, nel caso di specie, l’istituto agisce in qualità di ordinatore secondario di spesa. Per le spese chiedeva la compensazione.
Il Ministero dell’Interno, con memoria depositata in data 20.12.2010, ha chiesto il rigetto del ricorso con compensazione delle spese.
Con ordinanza n. 5/11/C del 24-1-2011, questa Corte ha disposto accertamenti istruttori medico-legali.
Il 16-5-2011, è stato depositato il richiesto parere dell’Ufficio Medico Legale del Ministero della Salute.
Con memoria depositata l’11-10-2011, la difesa di parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Con atto depositato in udienza si è costituita l’Avvocatura ex Inpdap, confermando le conclusioni già formulate in atti ed eccependo il difetto giurisdizione sull’accertamento della dipendenza da causa di servizio.
Nell’udienza, udite le parti presenti, come da verbale, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere respinta la eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall’INPS ex INPDAP convenuto, in quanto in relazione al petitum ed alla causa poetendi svolge funzione di ordinatore secondario di spesa.
Le attribuzioni di “ordinatore principale e secondario di spesa” costituiscono una mera ripartizione di competenza di apparati della pubblica amministrazione comunque costituenti nel loro complesso la figura di obbligato passivo.
Quando nei giudizi pensionistici l’attore abbia provveduto a chiamare in causa, oltre l’amministrazione che ha emesso l’atto, anche l’ente eventualmente tenuto al pagamento, deve riconoscersi la sussistenza di un suo interesse a che la sentenza faccia stato anche nei confronti di quest’ultimo legittimato passivo.
Deve essere respinta anche la eccezione di difetto di giurisdizione sull’accertamento della dipendenza da causa di servizio in quanto questo Giudice ha la giurisdizione sull’accertamento della dipendenza da causa di servizio perché strumentale ed essenziale alla valutazione dei presupposti di riconoscimento del beneficio pensionistico richiesto.
Spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei conti, a norma degli art. 13 e 62 r.d. 12 luglio 1934 n. 1214, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti (Cassazione civile, sez. un., 16 gennaio 2003, n. 573).
In via pregiudiziale si rileva che a norma dell'art. 21, comma 1, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214: “…l'INPDAP e l'ENPALS sono soppressi dal 1° gennaio 2012 e le relative funzioni sono attribuite  all'INPS,  che succede  in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al  31  dicembre  2011, l'INPDAP  e  l'ENPALS  possono  svolgere  solo  atti   di   ordinaria amministrazione”.
L’art. 110 del codice di procedura civile, sulla successione nel processo, prevede che:
“Quando la parte vien meno per morte o per altra causa, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto”.
Ai sensi dell’art. 21, comma 2-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214:  “In attesa dell'emanazione dei decreti di cui al comma 2,  le strutture centrali e periferiche degli enti soppressi  continuano  ad espletare  le  attivita'  connesse  ai  compiti  istituzionali  degli stessi. A tale scopo, l'INPS nei giudizi  incardinati  relativi  alle attivita' degli enti soppressi e' rappresentato e difeso in  giudizio dai  professionisti  legali  gia'  in  servizio  presso  l'INPDAP   e l'ENPALS”.
Dato atto che la legge di conversione sopra citata, al comma 2-bis, prevede una fase transitoria in cui (espressamente) il contenzioso prosegue transitoriamente con le avvocature e i funzionari Inpdap, si ritiene che il processo continua nei confronti dell’I.N.P.S. quale successore universale ex lege dell’INPDAP.
Il ricorrente, deduce che ha prestato servizio alle dipendenze del Ministero dell’Interno, con la qualifica di Sovrintendente Capo della Polizia di Stato, per molti anni fino all’1 maggio 2005, allorquando veniva collocato in quiescenza; la Commissione Medica Ospedaliera di Caserta con p.v. n. 355 del 9.9.2005 ha giudicato la sua infermità ascrivibile alla 5^ categoria a vita dal congedo; il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio ha giudicato detta infermità non dipendente da c.s. per le motivazioni espresse nel parere n. 22727/07 del 4.7.2008; l'interessato ha impugnato il decreto del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale del Personale – Servizio Trattamento di Pensione e di Previdenza n. 062/09 del 28 aprile 2009, reiettivo della domanda presentata il 17.5.2005 intesa all’ottenimento della pensione privilegiata per asserita non dipendenza da causa di servizio della malattia “Esiti di pregresso i.m.a. non Q antero settale e di intervento di ptca con stent su iva in buon compenso emodinamico”.
L’Ufficio Medico Legale del Ministero della Salute,  in riscontro alla ordinanza n. 5/11/C del 24-1-2011, con cui questa Corte ha disposto accertamenti istruttori medico-legali, ha reso il parere depositato il 16-5-2011, sulla base dell’esame dei documenti relativi alla condizione del ricorrente e previa visita diretta, formulando le seguenti considerazioni:
“...esprime il parere che sia possibile ammettere un nesso concausale efficiente e determinante tra l’infermità cardiaca sofferta dal ricorrente ed attività di servizio per le seguenti motivazioni: la cardiopatia ischemica, di cui l’infarto del miocardio e l’angina pectoris sono la tipica espressione clinica, riconosce come patogenesi una insufficiente irrorazione del miocardio per riduzione del flusso ematico coronarico, a sua volta derivante da restringimento o subocclusione del lume vasale per fatti ateromatosi dell’intima della parete arteriosa. L’ateromatosi vasale deriva a sua volta da una etiologia multifattoriale: familiarità, obesità, iperlipidemia, diabete mellito, ipertensione arteriosa, abitudini voluttuarie (fumo di sigarette, abuso di caffè) ed infine particolari condizioni di stress psico-fisico. In quanto a quest’ultimo fattore, il carico lavorativo specialmente se caratterizzato dall’obbligo di attendere servizi di particolare responsabilità, rappresenta certamente un’area di stress tanto inevitabile quanto senza dubbio definibile come a livello critico, per cui si realizza una esasperazione della performance che fatalmente si indirizza verso il patologico. Circa il ruolo sostenuto dallo stress e sulle varie fasi che dal normale conducono al patologico, la ricerca scientifica ha ampiamente dimostrato lo stretto rapporto esistente con variazioni sostanziali indotte nel funzionamento fisiologico dell’apparato cardiovascolare e con l’innesco di meccanismi fisiopatologici ormai ben conosciuti a diretta conseguenza di stimolazione neuro-endocrina di due tipi: una che comporta l’attivazione dell’asse simpatico-midollare del surrene con una risposta cardiovascolare a livello diretto di pronto intervento funzionale, e l’altra che comporta invece l’attivazione del sistema ipofisi-corticale del surrene con una risposta lenta ma persistente e con un’azione a livello metabolico cardiocircolatorio. La validità di tutti i fattori di rischio collegati allo stress e comunemente accettati, si basa sulla conoscenza dettagliata dei meccanisnii postulati nella genesi e nello sviluppo della malattia ipertensiva: le risposte neuro-endocrine scatenate dagli stressors comprendono sia l’eccessiva produzione catecolamine (adrenalina e noradrenalina) che quella di corticosteroidi che potenziano le risposte vascolari adrenergiche alle catecolamine stesse. Come diretta conseguenza si crea il sovvertirnento di numerosi parametri fisiologici quale l’aumento della pressione arteriosa, della frequenza cardiaca, del consumo di ossigeno, dell’adesività e dell’aggregazione piastrinica con funzione trombogena, la mobilizzazione dei lipidi con alti valori di trigliceridi plasmatici e di colesterolo che costituiscono fattore gravemente predisponente ed aggravante nei confronti della malattia aterosclerotica. Sulla base di quanto esposto e si può affermare che l’organismo tenti di adattarsi allo stress, cioè ad un evento che tende a squilibrare l’omeostasi biologica, attraverso l’attivazione di varie funzioni endocrine e l’induzione di profonde modificazioni metaboliche ed emodinamiche: tali modificazioni, se ripetute e persistenti, sfociano inevitabilmente nel patologico. Va ricordato inoltre che nel determinismo di episodi ischemici, lo stress deve essere continuo, intenso, fonte di patema per l’individuo, assorbente sotto il profilo, psichico e fisico, aspetto non riconducibile nell’ambito di qualsivoglia attività lavorativa e tale da poter assurgere a vero e proprio fattore usurante per il muscolo cardiaco e la funzione circolatoria.
Premesso quanto sopra, dall’esame della documentazione presentata dal ricorrente e dalla visita effettuata, emerge come le mansioni di sovrintendente capo della Polizia, svolte a Milano fino al 1980 e poi, sempre a Milano, anche di sindacalista della Polizia fossero da considerare quali imperniate di cospicuo stress psico-fisico, tali da comportare responsabilità dirette di tipo giuridico e da coinvolgere la persoialità dell’individuo anche al di fuori dell’orario di lavoro. Pertanto è possibile ammettere che l’attività svolta abbia potuto asurgere a fattore di rischio concausale nella genesi dell’affezione in esame che si è manifestata in un soggetto pur con preminenti fattori di rischio quali il diabete, l’ipercolesterolemia e l’abuso tabagico.
Per quanto attiene alla classifica l’infermità cardiaca, considerato il quadro clinico strumentale desumibile dagli atti e dalla visita svolta, alla data della cessazione dal servizio era equamente ascrivibile alla 5^ ctg. Tab. A”.
Il parere reso dal qualificato organo tecnico, in sede di supplemento istruttorio, basato sull’analisi dei riscontri documentali e sulla coerenza logico-scientifica delle argomentazioni e delle conclusioni, spiega in modo chiaro ed esaustivo perché il ricorso deve essere accolto.
La decorrenza del  trattamento pensionistico privilegiato dalla data di cessazione dal servizio è fissata dall'articolo 191, primo comma, del DPR 1092/1973:
“La pensione diretta e l'assegno rinnovabile decorrono dalla data di cessazione dal servizio stabilita nel relativo provvedimento, salvi i casi per i quali è diversamente disposto”.
In ordine alla decorrenza del beneficio, considerato che parte ricorrente ha proposto la relativa domanda in data 17 maggio 2005, e pertanto entro due anni dalla cessazione dal servizio (1.5.2005), il trattamento pensionistico compete, a termini dell’art. 191, primo comma, D.P.R. 1092/1973, a decorrere dal 1^ maggio 2005.
Va dunque riconosciuto a favore del ricorrente il diritto alla pensione privilegita di 5^ (quinta) categoria tab. A a vita ai sensi della legge n. 313 del 1968 e successive modifiche con decorrenza dalla data di cessazione dal servizio (1/5/2005), con liquidazione di interessi e rivalutazione sulle somme tardivamente pagate secondo i criteri stabiliti dalla sentenza 18.10.2002 n.10/2002/QM delle Sezioni riunite di questa Corte.
Considerata la soccombenza, si deve disporre la condanna del Ministero convenuto al rimborso delle spese di lite da liquidarsi in via equitativa.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
ACCOGLIE
il ricorso indicato in epigrafe e accerta il diritto del ricorrente alla pensione di privilegio  ascritta alla tabella A categoria 5^ a vita ai sensi della legge n. 313 del 1968 e successive modifiche con decorrenza dal 1^ maggio 2005, con liquidazione di interessi e rivalutazione sulle somme tardivamente pagate secondo i criteri stabiliti dalla sentenza 18.10.2002 n. 10/2002/QM delle Sezioni riunite di questa Corte.
CONDANNA
il Ministero dell’Interno, al pagamento delle spese di giudizio comprensive di onorari e diritti di difesa, liquidandole nella misura di euro 500,00 (cinquecento).
Così deciso  in Milano, il 20-3-2012.        
IL GIUDICE
(Cons. Maurizio Massa)
Depositata in Segreteria 10/04/2012
IL DIRIGENTE
 
SEZIONE
ESITO
NUMERO
ANNO
MATERIA
PUBBLICAZIONE
LOMBARDIA
Sentenza
211
2012
Pensioni
10-04-2012