..Cessazione dal servizio..perché carente "di uno dei requisiti di cui all'art. 25, comma 2, della L. 1 aprile 1981, n. 121"…

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Categoria: Sentenze - Ordinanza - Parere - Decreto
Creato Martedì, 01 Maggio 2012 01:04
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IMPIEGO PUBBLICO
Con@@@ Stato Sez. III, Sent., 19-04-2012, n. 2306Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Con sentenza n. 20418 del 2005 il T.@@R. per la Campania annullava in decreto del Capo della Polizia di Stato in data 17 aprile 2002, di irrogazione nei confronti del vice-sovraintendente @@@@@ della sanzione disciplinare della destituzione dal servizio con decorrenza 23 aprile 2002 .
Con provvedimento in data 17 luglio 2006, sempre a firma del Capo della Polizia, il rapporto di impiego del sig. @@@ era ricostituito con effetto dal 23 aprile 2002 .
Era inoltre inflitta la sanzione disciplinare della sospensione dall'impiego per la durata di mesi sei, con decorrenza dalla predetta data del 23 aprile 2002 e con rinvio, quanto alla motivazione, alla separata Delib. del 28 aprile 2006.
Nel provvedimento di riassunzione era contestualmente statuito, con rinvio ai "motivi indicati in premessa", l'avvio del @@@ a visita "ai fini di accertarne l'idoneità attitudinale e psico- fisica ai servizi di istituto".Con decreto del 27 luglio 2006 il Capo della Polizia con richiamo al "verbale n. 1, datato 27.07.2006, della Commissione competente ad accertare la permanenza dei requisiti attitudinali di cui al D.M. n. 198 del 2003, dal quale risulta che il vice sovrintendente @@@@@ è stato dichiarato non idoneo in attitudine" disponeva la cessazione dal servizio dello stesso con decorrenza 28 luglio 2006, perché carente "di uno dei requisiti di cui all'art. 25, comma 2, della L. 1 aprile 1981, n. 121".Avverso i provvedimenti prima menzionati nella parte in cui dispongono la verifica della permanenza dei requisiti psico attitudinali, accertano il difetto degli stessi e dispongono la cessazione dal servizio il sig. @@@ proponeva ricorso avanti al T.@@R. per la Campania, deducendo articolati motivi di violazione di legge ed eccesso di potere in diversi profili.
Con sentenza n. 8612 del 2006 il T.@@R. adito accoglieva il ricorso.
Il giudice territoriale - dopo avere ricostruito la disciplina derivante dagli artt. 1 e 2 del D.M. 30 giugno 2003 sui requisiti psico fisici per l'accesso ai servizi di polizia, nonché per la verifica della persistenza degli stessi in costanza di impiego - rilevava che il mero decorso del tempo di assenza dal servizio non costituisce "specifica circostanza" cui collegare la rinnovazione degli accertamenti. Tantomeno la perdita dei requisiti poteva collegarsi ai fatti per i quali era stata esercitata l'azione disciplinare. In ogni caso il quadro regolamentare limiterebbe le verifiche di idoneità ai soli requisiti di tipo fisico e psichico e non lo estende a quello attitudinale che, quale qualità soggettiva non mutevole nel tempo, è una tantum accertato all'ingresso nel corpo di Polizia.Appella il Ministero dell' interno che ha svolto considerazioni a sostegno della legittimità dei provvedimenti adottati e chiesto per la riforma della sentenza impugnat@@In Sig. @@@ si è costituito in resistenz@@All'udienza del 9 marzo 2012 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.2. Il Ministero appellante contesta l'assunto del T.@@R. in base al quale i mero fattore tempo dell'assenza dal servizio non può essere ricondotto nell' alveo delle "specifiche circostanze", cui fa richiamo l'art. 2, comma 3, del D.M. n. 198 del 2003 - concernente il requisiti di idoneità fisica e psichica attitudinale di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato - in presenza delle quali possa disporsi d'ufficio il giudizio di idoneità al servizio.Osserva il collegio, in contrario alle conclusioni del primo giudice, che l'assenza per un non limitato periodo (nella specie quattro anni) da un servizio che richiede continuità di impegno sul territorio, nei servizi di ordine pubblico e di repressione dei reati, il cui stesso svolgimento concorre allo sviluppo ed affinamento delle qualità professionali dell' operatore di polizia, può avere incidenza sui requisiti di idoneità fisica e psichica, quali accertati nel momento di ingresso nei ruoli della Polizia di Stato, e determinare una ricaduta degli stessi al di sotto della soglia di idoneità ordinariamente richiest@@In tale ipotesi l' Amministrazione può dal luogo ad un rinnovata verifica del possesso dei requisiti di idoneità fisica e psichica, che devono permanere, in base ai parametri stabiliti dal D.M. n. 198 del 2003, per tutto il periodo di appartenenza al corpo della Polizia di Stato.2.1. Detto accertamento non resta circoscritto alla sola idoneità fisica e psichica, ma si estende anche al requisito attitudinale.Invero l'art. 25 della L. n. 121 del 1981 prende in considerazione in modo unitario i requisiti psico - fisici ed attitudinali degli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, da stabilirsi a mezzo di apposto regolamento.
L'art. 2 del D.M. n. 198 del 2003 - che disciplina gli accertamenti nel corso del rapporto di impiego - nella sua rubrica è testualmente riferito all' "accertamento dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale degli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato".Mentre il primo e secondo comma di detta disposizione riguardano i requisiti di idoneità fisica e psichica al servizio e disciplinano le modalità di verifica in costanza di rapporto, il terzo comma concerne il "giudizio di idoneità al servizio" complessivamente considerato - da disporsi d'ufficio in presenza delle situazioni e circostanze ivi indicate - che si estende anche del requisito attitudinale, stante la specifica tipologia di impegno che grava sul personale di polizia.Non può accedersi all'assunto del T.@@R. che predica l'immutabilità del tempo del possesso del requisito attitudinale al servizio di polizia. Detto requisito, a giudizio del primo giudice, un volta accertato al momento dell'immissione in ruolo, non potrebbe essere messo in discussione, tanto più in assenza di una motivazione specifica sulle ragioni che vi hanno dato caus@@Le manifestazioni della struttura psichica inerenti al livello evolutivo, al controllo emotivo, alle capacità intellettive, al grado di socialità (tutti aspetti qualificati nella tabella 3 allegata al D.M. n. 198 del 2003 come rilevanti agli effetti della valutazione dell'attitudine al servizio ), possono essere influenzate e condizionate nel tempo da diversi fattori e non costituiscono realtà innate e tantomeno immutabili (cfr. Con@@@ St., Commissione Speciale, n. 4787 del 29 ottobre 2010)La circostanza che l'operatore di Polizia, come nel caso di specie, sia incorso in plurimi illeciti disciplinari può costituire, inoltre, indice sintomatico di un mutamento nella sfera motivazionale del soggetto ad assolvere il delicato ruolo che grava sull'appartenente alla Polizia di Stato - che implica specifico impegno, spirito di sacrificio, assunzione di rischio, conduzione di una vita di relazione ispirata al rigoroso rispetto della legge ed alla massima tutela della propria immagine e reputazione - così che, in presenza di un periodo di non limitata interruzione del servizio attivo, può rendersi necessario, oltreché opportuno, procedere ad un rinnovata verifica dell' idoneità, anche sotto il profilo dell'attitudine, all'assolvimento dei compiti di istituto.Per le considerazioni che precedono l'appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso di primo grado.
In relazione ai profili della controversia spese ed onorari del giudizio possono essere compensati fra le parti per i due gradi del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata respinge il ricorso di primo grado.
Spese compensate per i due gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativ@@

 

 

IMPIEGO PUBBLICO
Con@@@ Stato Sez. III, Sent., 19-04-2012, n. 2306

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Con sentenza n. 20418 del 2005 il T.@@R. per la Campania annullava in decreto del Capo della Polizia di Stato in data 17 aprile 2002, di irrogazione nei confronti del vice-sovraintendente @@@@@ della sanzione disciplinare della destituzione dal servizio con decorrenza 23 aprile 2002 .

Con provvedimento in data 17 luglio 2006, sempre a firma del Capo della Polizia, il rapporto di impiego del sig. @@@ era ricostituito con effetto dal 23 aprile 2002 .

Era inoltre inflitta la sanzione disciplinare della sospensione dall'impiego per la durata di mesi sei, con decorrenza dalla predetta data del 23 aprile 2002 e con rinvio, quanto alla motivazione, alla separata Delib. del 28 aprile 2006.

Nel provvedimento di riassunzione era contestualmente statuito, con rinvio ai "motivi indicati in premessa", l'avvio del @@@ a visita "ai fini di accertarne l'idoneità attitudinale e psico- fisica ai servizi di istituto".

Con decreto del 27 luglio 2006 il Capo della Polizia con richiamo al "verbale n. 1, datato 27.07.2006, della Commissione competente ad accertare la permanenza dei requisiti attitudinali di cui al D.M. n. 198 del 2003, dal quale risulta che il vice sovrintendente @@@@@ è stato dichiarato non idoneo in attitudine" disponeva la cessazione dal servizio dello stesso con decorrenza 28 luglio 2006, perché carente "di uno dei requisiti di cui all'art. 25, comma 2, della L. 1 aprile 1981, n. 121".

Avverso i provvedimenti prima menzionati nella parte in cui dispongono la verifica della permanenza dei requisiti psico attitudinali, accertano il difetto degli stessi e dispongono la cessazione dal servizio il sig. @@@ proponeva ricorso avanti al T.@@R. per la Campania, deducendo articolati motivi di violazione di legge ed eccesso di potere in diversi profili.

Con sentenza n. 8612 del 2006 il T.@@R. adito accoglieva il ricorso.

Il giudice territoriale - dopo avere ricostruito la disciplina derivante dagli artt. 1 e 2 del D.M. 30 giugno 2003 sui requisiti psico fisici per l'accesso ai servizi di polizia, nonché per la verifica della persistenza degli stessi in costanza di impiego - rilevava che il mero decorso del tempo di assenza dal servizio non costituisce "specifica circostanza" cui collegare la rinnovazione degli accertamenti. Tantomeno la perdita dei requisiti poteva collegarsi ai fatti per i quali era stata esercitata l'azione disciplinare. In ogni caso il quadro regolamentare limiterebbe le verifiche di idoneità ai soli requisiti di tipo fisico e psichico e non lo estende a quello attitudinale che, quale qualità soggettiva non mutevole nel tempo, è una tantum accertato all'ingresso nel corpo di Polizia.

Appella il Ministero dell' interno che ha svolto considerazioni a sostegno della legittimità dei provvedimenti adottati e chiesto per la riforma della sentenza impugnat@@

In Sig. @@@ si è costituito in resistenz@@

All'udienza del 9 marzo 2012 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2. Il Ministero appellante contesta l'assunto del T.@@R. in base al quale i mero fattore tempo dell'assenza dal servizio non può essere ricondotto nell' alveo delle "specifiche circostanze", cui fa richiamo l'art. 2, comma 3, del D.M. n. 198 del 2003 - concernente il requisiti di idoneità fisica e psichica attitudinale di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato - in presenza delle quali possa disporsi d'ufficio il giudizio di idoneità al servizio.

Osserva il collegio, in contrario alle conclusioni del primo giudice, che l'assenza per un non limitato periodo (nella specie quattro anni) da un servizio che richiede continuità di impegno sul territorio, nei servizi di ordine pubblico e di repressione dei reati, il cui stesso svolgimento concorre allo sviluppo ed affinamento delle qualità professionali dell' operatore di polizia, può avere incidenza sui requisiti di idoneità fisica e psichica, quali accertati nel momento di ingresso nei ruoli della Polizia di Stato, e determinare una ricaduta degli stessi al di sotto della soglia di idoneità ordinariamente richiest@@

In tale ipotesi l' Amministrazione può dal luogo ad un rinnovata verifica del possesso dei requisiti di idoneità fisica e psichica, che devono permanere, in base ai parametri stabiliti dal D.M. n. 198 del 2003, per tutto il periodo di appartenenza al corpo della Polizia di Stato.

2.1. Detto accertamento non resta circoscritto alla sola idoneità fisica e psichica, ma si estende anche al requisito attitudinale.

Invero l'art. 25 della L. n. 121 del 1981 prende in considerazione in modo unitario i requisiti psico - fisici ed attitudinali degli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, da stabilirsi a mezzo di apposto regolamento.

L'art. 2 del D.M. n. 198 del 2003 - che disciplina gli accertamenti nel corso del rapporto di impiego - nella sua rubrica è testualmente riferito all' "accertamento dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale degli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato".

Mentre il primo e secondo comma di detta disposizione riguardano i requisiti di idoneità fisica e psichica al servizio e disciplinano le modalità di verifica in costanza di rapporto, il terzo comma concerne il "giudizio di idoneità al servizio" complessivamente considerato - da disporsi d'ufficio in presenza delle situazioni e circostanze ivi indicate - che si estende anche del requisito attitudinale, stante la specifica tipologia di impegno che grava sul personale di polizia.

Non può accedersi all'assunto del T.@@R. che predica l'immutabilità del tempo del possesso del requisito attitudinale al servizio di polizia. Detto requisito, a giudizio del primo giudice, un volta accertato al momento dell'immissione in ruolo, non potrebbe essere messo in discussione, tanto più in assenza di una motivazione specifica sulle ragioni che vi hanno dato caus@@

Le manifestazioni della struttura psichica inerenti al livello evolutivo, al controllo emotivo, alle capacità intellettive, al grado di socialità (tutti aspetti qualificati nella tabella 3 allegata al D.M. n. 198 del 2003 come rilevanti agli effetti della valutazione dell'attitudine al servizio ), possono essere influenzate e condizionate nel tempo da diversi fattori e non costituiscono realtà innate e tantomeno immutabili (cfr. Con@@@ St., Commissione Speciale, n. 4787 del 29 ottobre 2010)

La circostanza che l'operatore di Polizia, come nel caso di specie, sia incorso in plurimi illeciti disciplinari può costituire, inoltre, indice sintomatico di un mutamento nella sfera motivazionale del soggetto ad assolvere il delicato ruolo che grava sull'appartenente alla Polizia di Stato - che implica specifico impegno, spirito di sacrificio, assunzione di rischio, conduzione di una vita di relazione ispirata al rigoroso rispetto della legge ed alla massima tutela della propria immagine e reputazione - così che, in presenza di un periodo di non limitata interruzione del servizio attivo, può rendersi necessario, oltreché opportuno, procedere ad un rinnovata verifica dell' idoneità, anche sotto il profilo dell'attitudine, all'assolvimento dei compiti di istituto.

Per le considerazioni che precedono l'appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso di primo grado.

In relazione ai profili della controversia spese ed onorari del giudizio possono essere compensati fra le parti per i due gradi del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata respinge il ricorso di primo grado.

Spese compensate per i due gradi di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativ@@