..collocamento in congedo per "non ammissione in servizio permanente"...

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Categoria: Sentenze - Ordinanza - Parere - Decreto
Creato Martedì, 01 Maggio 2012 01:56
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FORZE ARMATE
Cons. Stato Sez. IV, Sent., 18-04-2012, n. 2289Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado era stato chiesto dall'odierno appellato @@@@ l'annullamento del provvedimento prot. n. --- del 25 febbraio 2009, con cui il Comandante del Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche aveva rigettato l'istanza di prolungamento della ferma da questi presentata ai sensi dell'art. 5 della L. n. 53 del 1989.
L'odierno appellato, poi, con "motivi aggiunti" depositati il 5 agosto 2009 aveva gravato il provvedimento prot. n. 346806/M1-4 del 15 luglio 2009, con cui il vice Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri ne aveva disposto il collocamento in congedo per "non ammissione in servizio permanente".
L'originario ricorrente, nel rappresentare che era stato sottoposto a procedimento penale ed a procedimento disciplinare per una vicenda legata al rinvenimento di sostanza stupefacente nella sua disponibilità, e di avere presentato istanza per il prolungamento della ferma (in relazione alla quale aveva completato il periodo di quattro anni utile all'ammissione al servizio permanente) fino al termine dei suindicati procedimenti, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della L. n. 53 del 1989, ne aveva ricevuto risposta negativa, nella considerazione che era già stato proposto il suo proscioglimento dalla ferma, a norma dell'art. 4, comma 4, della L. n. 53 del 1989.Aveva quindi prospettato motivi di censura incentrati sui vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, sostanzialmente lamentando che si era provveduto a proporne il proscioglimento dalla ferma, a norma dell'art. 4, comma 4, della L. n. 53 del 1989 prima ancora di acquisirne le difese nel procedimento disciplinare in corso: il generico rinvio al pendente iter di proscioglimento dalla ferma non soddisfaceva l'esigenza di motivazione del rigetto dell'istanza per il prolungamento della ferma e la determinazione assunta non teneva conto della circostanza che gli veniva contestata solo la detenzione, e non anche l'uso, di una modesta quantità di "ecstasy".Anche il collocamento in congedo, ai sensi dell'art. 4, comma 5, della L. n. 53 del 1989, in ragione della sua "non ammissione in servizio permanente" era viziato, in quanto connotato da insufficiente istruttoria, a fronte della non gravità degli addebiti mossigli.Il Tribunale amministrativo regionale - che in sede di delibazione sulle domande cautelari di sospensione della esecutività dei provvedimenti impugnati aveva accolto l'istanza di sospensione della esecutività dei medesimi- ha definito la causa nel merito accogliendo il ricorso.In particolare, il primo giudice, ricostruito il quadro normativo sotteso alla controversia, ha rilevato che alla scadenza del quadriennio, in presenza di un procedimento penale o disciplinare relativo a fatti ostativi al transito del carabiniere in servizio permanente, l'ordinamento apprestava lo strumento della temporanea prosecuzione della ferma volontaria, sì che si potesse attendere la conclusione di quel procedimento, avente carattere pregiudiziale, e verificare se fosse venuta meno la circostanza impeditiva originariamente rilevata.Ciò comportava che il diniego di prolungamento della ferma volontaria poteva essere legittimamente opposto al richiedente solo quando l'Amministrazione già disponesse di elementi che autonomamente giustificassero il giudizio negativo, perché concernenti altri requisiti - la cui assenza fosse di per sé sufficiente a negare la stabilizzazione del rapporto di servizio - o perché da soli risultanti idonei ad integrare l'insussistenza di quella stessa categoria di requisiti cui andavano ascritti i fatti oggetto del procedimento penale o disciplinare, onde sarebbe stato del tutto inutile in simili casi attenderne l'esito.Ove, però, essa fosse chiamata a compiere apprezzamenti sui fatti interessati dal giudizio penale o disciplinare e non potesse prescindere dagli stessi per la formulazione del giudizio ex art. 4, comma 1, della L. n. 53 del 1989, l'Amministrazione doveva necessariamente tenere conto dell'esito dell'accertamento operato in quella sede, con valutazioni che, se di carattere sfavorevole per il militare, fossero naturalmente assistite dalla puntuale indicazione delle ragioni che le sorreggono, onde potersene verificare la logicità e correttezza.Ha quindi ritenuto fondata la censura di difetto di motivazione quanto al diniego di prolungamento della ferma volontaria in quanto ivi era stata richiamata unicamente la sopraggiunta proposta di proscioglimento dalla ferma ex art. 4, comma 4, della L. n. 53 del 1989, la quale si presentava a propria volta imperniata, quale elemento costitutivo della decisione, anche sulla vicenda oggetto del procedimento penale e del procedimento disciplinare e sulle "... carenti qualità etiche e morali ..." dell'appellato che si era ritenuto di doversene evincere.Non risultava, pertanto, sorretto il diniego dalla sussistenza di autonome ragioni giustificatrici, di talchè si rivelava immotivata la scelta di addivenire immediatamente al congedo del militare.Del pari illegittimo, è stato dichiarato dal primo giudice il successivo provvedimento di collocamento in congedo per "non ammissione in servizio permanente".Ciò perché la circostanza che si fosse medio tempore stabilito nel procedimento disciplinare che "il Carabiniere @@@@ è meritevole di conservare il grado" (verbale in data 13 luglio 2009 della Commissione di disciplina, pronunciatasi all'unanimità) non avrebbe dovuto essere ignorata dall'Autorità decidente, che aveva posto a base della sua scelta il giudizio per cui "il militare, nel periodo in esame ai fini dell'ammissione in servizio permanente, ha: - manifestato un insufficiente profilo complessivo con evidenti carenze nelle qualità militari, professionali e di condotta, fornendo, nel contempo, un rendimento attestato su livelli insoddisfacenti; - palesato, di conseguenza, la mancanza dei requisiti minimali richiesti per poter continuare a permanere nelle fila dell'Arma" A tali valutazioni finali, infatti, si era addivenuti in ragione di una serie di pareri, motivati anche con la considerazione che"... il procedimento penale ed il relativo procedimento disciplinare ... delineano un modus comportamentale assolutamente non consono al proprio status ... ha compromesso il rapporto di fiducia e stima fondamentale per il corretto svolgimento del servizio d'istituto ... l'episodio di cui si è reso protagonista, oltre a risultare gravemente lesivo dei principi e dei valori etici cui si ispira l'istituzione, ha arrecato un danno all'immagine dell'Arma ...", onde ne risultava evidente l'incoerenza con il giudizio reso nel procedimento disciplinare - che sottendeva ad una valutazione di minore gravità dell'infrazione e comunque all'insussistenza di profili di incompatibilità con l'appartenenza all'Arma.Se rispondeva al vero che al giudizio negativo circa i profili morali e attitudinali del ricorrente si era pervenuti in ragione di una pluralità di elementi, riguardanti il rendimento complessivo ed altri aspetti inerenti la condotta in servizio, tuttavia si presentava illegittimo, ad avviso del primo giudice, il provvedimento amministrativo di natura discrezionale fondato su una serie di motivi, tutti ugualmente concorrenti alla sua adozione, qualora ne risultasse viziato anche uno solo di essi ( non essendo possibile in simili casi stabilire a posteriori quali sarebbero state le conclusioni dell'Amministrazione in assenza del capo di motivazione viziato).Avverso la sentenza in epigrafe l' Amministrazione rimasta soccombente in primo grado ha proposto un articolato appello chiedendo in primo luogo la declaratoria di inammissibilità dei motivi aggiunti proposti in primo grado e tesi ad avversare il provvedimento di collocamento in congedo per mancata ammissione in servizio permanente in quanto il detto diniego non era connesso con la delibera di mancata ammissione in servizio permanente e, quindi, avrebbe dovuto essere impugnata nell'ambito di un autonomo procedimento.Nel merito, la motivazione della impugnata decisione era apodittica ed aveva accomunato (traendo poi un convincimento di contraddittorietà dal relativo esito difforme cui erano approdati) due diversi procedimenti amministrativi- quello relativo allamancata ammissione al servizio permanente e quello relativo al procedimento disciplinare di
stato, al quale il militare era stato sottoposto in ragione dell'accertata detenzione di sostanze
stupefacenti -. Così operando all'evidenza una inesistente connessione teleologica tra due iterprocedimentali in realtà caratterizzati da natura e oggetto assolutamente differenti.Ne conseguiva che nessuna contraddizione poteva rilevarsi nell'operato dell'Amministrazione, che all'esito di due distinte istruttorie, peraltro eterogenee nei contenuti, condotte nell'alveo di due ben
diversificati procedimenti amministrativi,non connessi, aveva ritenuto da un lato non ravvisabili i minimali requisiti per la permanenza in servizio attivo del militare (valutati alla luce delle risultanze dell' intero periodo di prova quadriennale), e, dall'altro (in una fase endoprocedimentale di un iter
amministrativo peraltro non ancora conclusosi) non configurabili profili di responsabilità (considerati limitatamente alla vicenda del possesso di stupefacenti) tali da determinarne ladefinitiva radiazione dai ruoli.
Erroneamente era stato sottovalutato il coinvolgimento dello stesso in un procedimento penale per un reato grave e la circostanza che l'appellato avesse unicamente detenuto la sostanza stupefacente rinvenuta nella propria disponibilità, non consumandola, appariva del tutto ininfluente posto che lo stesso aveva ammesso di avere in passato (anche) consumato sostanza stupefacente.L'appellato ha depositato una articolata memoria ribadendo la piena ammissibilità dei motivi aggiunti depositato in primo grado, ed evidenziando che il procedimento penale a proprio carico era stato archiviato.Ha quindi rievocato gli esiti di un procedimento penale nei confronti di un Generale dell'Arma dei Carabinieri (conclusosi con una pesante condanna) evidenziando che non era stata disposta alcuna sospensione precauzionale dall'impiego in pregiudizio di quest'ultimo e facendone discendere il vizio di disparità di trattamento.All'adunanza camerale del 31 agosto 2010 fissata per la trattazione dell'incidente cautelare la Sezione, con l'ordinanza n. 3929/2010 ha accolto l'istanza di sospensione della esecutività dell'appellata decisione " ritenuto che sussistano i presupposti per l'accoglimento dell'istanza cautelare atteso che, ad una prima valutazione, le doglianze del Ministero ricorrente inducono a prevedere un esito positivo del gravame."Alla odierna pubblica udienza del 3 aprile 2012 la causa è stata posta in decisione dal Collegio.Motivi della decisione
1.L'appello è fondato e va accolto con conseguente annullamento della impugnata decisione, integrale reiezione del ricorso di primo grado e salvezza degli atti impugnati.1.1. Va disattesa la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti proposto in primo grado avanzata dall'appellante amministrazione: rammenta in proposito il Collegio che la possibilità di impugnare con lo strumento dei motivi aggiunti non l'atto già impugnato, deducendone nuove ragioni di illegittimità, bensì un nuovo provvedimento sopravvenuto, palesemente connesso alla vicenda contenziosa già pendente, si giustifica con il favor per il simultaneus processus che permea l'attuale processo amministrativo." (Consiglio Stato , sez. IV, 12 giugno 2007 , n. 3106)Si rimarca peraltro che secondo la giurisprudenza occorre che tale atto dev'esser palesemente connesso alla vicenda contenziosa già pendente, nel senso, cioè, che il presupposto necessario e il limite d'operatività dell'istituto dei motivi aggiunti è l'accertata sussistenza d'un rapporto di connessione tra i diversi provvedimenti con riguardo all'oggetto del giudizio instaurato (cfr. Cons. St., V, 19 marzo 2007 n. 1307).La connessione tra provvedimenti, tuttavia, non ricorre soltanto laddove più atti regolino in tempi diversi la stessa fattispecie e, per di più, in relazione alla medesima chiave valutativa ed al medesimo interesse tutelato: una simile opzione restrittiva, a tacer d'altro, ne impedirebbe di ravvisarne la sussistenza allorchè, specie in rapporti di durata quali quelli di pubblico impiego, si succedano diversi provvedimenti datoriali, pur regolanti aspetti diversi del rapporto, il che colliderebbe con le sottese aspirazioni al simultaneus processus (e renderebbe incomprensibile la rilevanza del concetto di "connessione soggettiva").Nel caso di specie - ferma la indipendenza ed autonomia dei procedimenti instaurati, a torto, come meglio si vedrà di seguito, negata dal primo giudice, ed altrettanto a torto sovrapposta al giudizio sulla meritevolezza della conservazione del grado- il legame (quantomeno soggettivo ed in parte oggettivo)tra gli atti impugnati appare evidente, ed in ogni caso l'eventuale assenza dello stesso non avrebbe potuto dare luogo alla sanzione della inammissibilità sia perché l'errore commesso dall'appellato avrebbe natura scusabile, sia perché non è contestato che l'impugnazione possedesse comunque i requisiti per valere come autonomo gravame.2. Nel merito l'appello dell'amministrazione è certamente fondato.3.Il punto nodale della impugnazione proposta dall'appellato in primo grado- ed accolta dal primo giudice- riposa nel disposto di cui al comma 1 dell'art. 5 della L. 1 febbraio 1989, n. 53 che così prevede: " il militare che alla scadenza della ferma volontaria non possa essere ammesso in servizio permanente per temporanea inidoneità fisica al servizio incondizionato o perché imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare, anche se sospeso dal servizio, può ottenere, a domanda, di continuare a permanere in ferma volontaria.".3.1. Appare al Collegio evidente che il tenore della disposizione evoca un potere dell'Amministrazione latamente discrezionale ("può ottenere") e non già un diritto potestativo del militare, di guisa che il convincimento dell'amministrazione sul punto -non certo abnorme od illogico, anche per quello che di qui a poco si rappresenterà- non appare intrinsecamente censurabile.L'Amministrazione, in particolare, può ben ritenere che una vicenda disciplinare o penale sconsigli, nelle more della definizione della stessa, il permanere in servizio seppur in ferma volontaria di un militare: e tale valutazione potrebbe essere censurata soltanto per manifesti profili di abnormità ovvero per eclatanti casi di disparità di trattamento, nel caso di specie non sussistenti.3.2. Per altro verso la Sezione ha in passato manifestato il condivisibile convincimento, dal quale il Collegio non ravvisa motivo per discostarsi, fondato anche sul tenore letterale dell'art. 4 comma 4 della richiamata L. n. 53 del 1989 secondo cui "è legittimo il provvedimento che dispone il collocamento in congedo del militare in ferma volontaria per scarso rendimento e condotta disciplinare manchevole, quando esso si fonda sull'esame della condotta del militare negli anni precedenti e sul giudizio espresso da superiori gerarchici."(Consiglio Stato , sez. IV, 03 giugno 2010 , n. 3541).Al contempo, si è detto in passato (ed è evidente l'analogia -ancorchè non la sovrapponibilità in quanto in quel caso si era in presenza di un assuntore conclamato di stupefacente- della situazione vagliata con la decisione che di seguito si riporta con quella oggetto del presente procedimento) che"è legittimo il provvedimento di diniego del prolungamento della ferma volontaria per inadeguatezza delle doti morali, caratteriali e attitudinali allo svolgimento delle funzioni di istituto, adottato ai sensi dell'art. 4 L. 1 febbraio 1989, n. 53, motivato con riferimento alla circostanza dell'uso personale prolungato di sostanze stupefacenti." (Consiglio Stato , sez. IV, 03 luglio 2000 , n. 3647).In particolare, nella motivazione della detta decisione, che appare al Collegio integralmente condivisibile, si è rimarcato che "il giudizio che l'amministrazione deve formulare al termine della ferma volontaria, in ordine alla sussistenza dei requisiti richiamati dal menzionato articolo 4, L. n. 53 del 1989, è ampiamente discrezionale, sindacabile dal giudice amministrativo esclusivamente ab externo, sotto il profilo della manifesta abnormità o illogicità (cfr, in tema di rafferma di un carabiniere, Cons. giust. amm. 14 ottobre 1997, n. 445).Tale giudizio deve prendere in considerazione distintamente sia i requisiti psico - fisici, sia quelli lato sensu morali e attitudinali. Solo in presenza di tutti i requisiti, non bilanciabili in alcun modo fra di loro (cfr. sez. IV, 23 ottobre 1990, n. 820) è possibile consentire la prosecuzione della ferma."Inoltre, è stato condivisibilmente ritenuto ivi che "anche dopo la parziale abrogazione ad opera del referendum del 18 aprile 1993 di alcune norme del Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti - D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - a mente dell'art. 75 del predetto Testo Unico, l'assunzione di sostanze stupefacenti rimane illecito amministrativo.L'intero sistema normativo divisato dal Testo Unico, lungi dal porsi in un'ottica agnostica rispetto all'uso personale di sostanze stupefacenti, si incentra sull'attività di contrasto, a livello preventivo e repressivo del fenomeno. Per quanto più specificamente attiene alle Forze Armate, gli articoli 107 e 108 configurano tutta una serie di adempimenti a carico delle strutture facenti capo al Ministero della difesa, fra cui spiccano: le attività informative sul fenomeno criminoso sul traffico di sostanza stupefacenti; la campagne sanitarie di prevenzione; le azioni di prevenzione a mezzo di consultori e servizi di psicologia delle Forze armate."In ultimo, si è ivi evidenziato che "né giova il richiamo a taluni precedenti della sezione (cfr. sez. IV, 14 gennaio 1999, n. 20; id., 18 giugno 1998 n. 948), in forza dei quali si è escluso, ai fini del reclutamento, che il vizio degradante di cui all'art. 31, R.D. 3 gennaio 1926, n. 126, fosse rintracciabile in un episodio isolato di assunzione di sostanza stupefacente di tipo hascisc, giacché come tale, doveva intendersi solo quello consistente in un stato patologico del fisico o in una grave devianza della psiche del candidato.In tali fattispecie doveva essere riscontrato lo stato di salute e l'efficienza del soggetto, mediante accertamenti strumentali sanitari rigorosi, da apprezzarsi sul piano medico legale, e non confondibili con le valutazioni di tipo morale ed attitudinale che si collocano sul piano della sfera caratteriale dell'aspirante all'arruolamento. Inoltre a ben vedere, diversa e la posizione di un soggetto che non ha ancora assunto, mercè l'arruolamento, gli obblighi giuridici e deontologici del militare in servizio, rispetto a quella di chi, già appartenente al Corpo, li infrange. In quest'ultimo caso, la riscontrata mancanza di affidamento sulle doti morali e caratteriali del militare ben può fondarsi sul provato abuso di sostanze stupefacenti anche se circoscritto nel tempo; purché non si risolva in un unico singolare atto di assunzione che non abbia lasciato alcuna traccia organica e non abbia avuto alcuna ripercussione o collegamento con il servizio, né direttamente né indirettamente, così da non integrare il livello minimo di disvalore che deve comunque connotare il fatto, anche da un punto di vista funzionale; Ferma restando la possibilità di sottoporre il militare a giudizio disciplinare per non avere denunciato o arrestato i venditori o cedenti le sostanze stupefacenti, in violazione degli obblighi gravanti sugli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria."Già alla stregua di tali considerazioni appare evidente che l'appello è destituito di fondamento, ben potendo il giudizio complessivo sull'attitudine dell'appellante sotteso alla valutazione in ordine prolungamento della ferma volontaria tenere conto dell'episodio di detenzione di sostanza stupefacente citato, indipendentemente dalla diretta sanzionabilità dello stesso, ovvero dalle (indipendenti) valutazioni adottate in pendenza del giudizio ( disciplinare, ed anche penale) sul predetto episodio.3.1 Ritiene tuttavia il Collegio di dovere aggiungere qualche ulteriore considerazione.
La circostanza che un militare detenga stupefacente (e per di più trattandosi non già di droghe cosiddette "leggere", ma di ecstasy); sia quindi entrato in contatto con spacciatori che allo stesso lo hanno in precedenza ceduto; non li abbia denunciati; sia quindi, all'evidenza, da costoro permanentemente, e per ciò solo, condizionabile od addirittura ricattabile, appare al Collegio gravissima.E tale - si badi- è sempre stata considerata dalla Sezione: (si veda in proposito, in altro ambito: "è proporzionata e, quindi, legittima la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio comminata ad un agente della polizia penitenziaria sorpreso con alcuni pregiudicati mentre si drogava e senza aver fatto nulla per impedire tale accadimento, trattandosi di comportamento che costituisce palese violazione dei doveri che incombono sugli appartenenti alle Forze dell'ordine.-Consiglio Stato , sez. IV, 30 giugno 2010 , n. 4163-;"ai sensi dell'art. 14 comma 10, L. 31 luglio 1954, n. 599, come sostituito dall'art. 4, D.L. 19 agosto 2005, n. 197, è legittimo il provvedimento di perdita del grado del finanziere in servizio permanente risultato positivo agli accertamenti diagnostici per l'uso anche saltuario o occasionale di sostanze stupefacenti. -Consiglio Stato , sez. IV, 13 maggio 2010 , n. 2927-;"la frequentazione di soggetti dediti all'uso di cannabinoidi da parte di un graduato della Guardia di Finanza rappresenta certamente quella grave carenza di qualità morali che non può consentire di continuare a svolgere i compiti istituzionali del Corpo, atteso che tale condotta si pone con essi in forte ed immediato contrasto ed è quindi circostanza sufficiente da sola a legittimare il provvedimento di perdita del grado per rimozione.- Consiglio Stato , sez. IV, 12 maggio 2009 , n. 2904-;).E ciò in disparte la circostanza dell'avvenuta -o meno- consumazione dello stupefacente stesso( posto che la detenzione, come si è ben chiarito nella decisione sopra richiamata per esteso, non è comunque circostanza neutra, od irrilevante) .E trattasi di vicenda certamente valutabile sotto il profilo della caratteristica di idoneità morale (valutazione, quest'ultima, sulla quale non può certo incidere la circostanza relativa alla avvenuta archiviazione dell'episodio in sede penale e disciplinare).La sentenza di primo grado non ha colto detti elementi.
Non ha colto che il citato art. 5 richiamava una valutazione assolutamente discrezionale, quanto al prolungamento della ferma; non ha colto la gravità dell'episodio quanto al collocamento in congedo, laddove peraltro non ha neppure posto in risalto, che la circostanza dell'avvenuta sottoposizione a procedimento penale legittimasse certamente il giudizio sfavorevole sulla prosecuzione del rapporto con l'Arma e ciò in disparte dall'esito finale dello stesso.3.2. D'altro canto la circostanza che addebiti disciplinari e/o penali possano sfociare in un provvedimento di archiviazione, non può precludere all'amministrazione appellante un giudizio a più ampio spettro di affidabilità morale sul protagonista di detti episodi: tantopiù laddove lo stesso si incardini nell'ambito di una valutazione che per le già chiarite ragioni è assistita da latissima discrezionalità, quale è quello sul prolungamento della ferma, e laddove si ponga mente alla circostanza che il detto episodio riguarda un soggetto che era stato in precedenza giudicato "nella media", privo di punte di eccellenza.La sentenza, in accoglimento dell'appello, va quindi riformata.
4. Né possono giovare alla posizione dell'appellato le ulteriori deduzioni contenute nella memoria di costituzione.Quanto alla asserita disparità di trattamento perpetrata - ad avviso dell'appellato- dall'Amministrazione, va rammentato che sin da tempo risalente la giurisprudenza ha chiarito che"è infondata la censura di disparità di trattamento , per l'irrogazione di sanzioni disciplinari diverse a più dipendenti, non essendo fra loro equiparabili le rispettive situazioni e responsabilità."(Consiglio Stato , sez. I, 16 febbraio 1994 , n. 815).
In termini più ampi, la giurisprudenza ha più volte chiarito che "la censura di eccesso di potere per disparità di trattamento a fronte di scelte discrezionali dell'Amministrazione è riscontrabile soltanto in caso di assoluta identità di situazioni di fatto e di conseguente assoluta irragionevole diversità del trattamento riservato, situazioni la cui prova rigorosa deve essere fornita dall'interessato, con la precisazione che la legittimità dell'operato della Pubblica amministrazione non può comunque essere inficiata dall'eventuale illegittimità compiuta in altra situazione."(ex multis, Consiglio Stato , sez. V, 11 gennaio 2011 , n. 79).Nel caso di specie vengono genericamente(ed in carenza di qualsiasi supporto probatorio-documentale) sottoposte al vaglio del Collegio situazioni non analoghe (nel caso in oggetto un processo conclusosi con la condanna di un Generale non seguita dalla sospensione dal servizio) a tacer d'altro perché nel caso citato nella memoria dell'appellato si trattava di valutare condotte ascrivibili ad un Ufficiale in servizio da tempo risalente e, quindi, oggetto di numerose pregresse valutazioni relative allo stato di servizio dallo stesso prestato in passato, che ben può avere inciso sulle scelte dell'amministrazione in senso difforme da quello oggetto della odierna delibazione.4.1. La decisione della Corte Costituzionale n. 62/2009 richiamata a pag. 8 della memoria dell'appellato, infine, (all'evidenza tesa a dimostrare la contraddittorietà dei provvedimenti impugnati con quello nell'ambito del quale si era stabilito che l'appellato potesse mantenere il grado, in quanto tutti, egualmente tesi a valutare la personalità complessiva del militare) non appare utilmente invocabile in quanto nel caso di specie non sopravvenne alcun positivo accertamento di avvenuta commissione di un illecito disciplinare.5.Conclusivamente, l'appello è fondato e, va accolto, dal che consegue l'annullamento della impugnata decisione e la integrale reiezione del ricorso di primo grado.6. Sussistono le condizioni di legge per compensare tra le parti le spese processuali sostenute.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)definitivamente pronunciando sull'appello, numero di registro generale 6991 del 2010 come in epigrafe proposto,lo accoglie e, per l'effetto, in riforma dell'appellata decisione respinge integralmente il ricorso di primo grado.
Compensa tra le parti le spese processuali del doppio grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.