..art. 1, comma 1, della L. 29 marzo 2001, n. 86, prevede…indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi…

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Categoria: Sentenze - Ordinanza - Parere - Decreto
Creato Martedì, 01 Maggio 2012 01:51
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FORZE ARMATE
Cons. Stato Sez. IV, Sent., 18-04-2012, n. 2281Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna l'appellato @@, appuntato scelto in servizio permanente, fa presente di essere stato trasferito per servizio in data 7 maggio 2001 dalla stazione del Comune di @@ a quella del Comune di @@ @@ con determinazione del 17 aprile 2001 del Comandante della Regione Carabinieri Sardegn@@
In particolare il trasferimento fu disposto in quanto era urgente e indifferibile la copertura del posto di @@, vi era un posto esuberante a @@ e il dipendente aveva manifestato la propria disponibilità a tale passaggio, come veniva specificato nell'atto che evidenziava "valutate le coincidenti esigenze dell'Amministrazione".Il dipendente, sulla base del fatto che le due sedi si trovavano in due differenti comuni, con istanza del 7 dicembre 2002, chiedeva il riconoscimento della indennità di trasferimento ai sensi dell'art. 1 L. n. 86 del 29 marzo 2011 per i 24 mesi successivi al trasferimento.Non avendo avuto soddisfazione, il dipendente su menzionato @@@@ agiva quindi dinanzi al Tar Sardegna, che accoglieva il ricorso, ritenendo infondata la tesi dell'Amministrazione, che riteneva di dover individuare un altro presupposto non previsto dalla legge e non sussistente nella specie, della distanza di dieci chilometri tra i due Comuni, ritenendosi, al contrario, che la unica esigenza individuata dalla L. n. 86 del 2001 era lo spostamento da un Comune ad un altro.
Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso, ritenendo che la norma di legge (art. 1 L. 29 marzo 2001, n. 86) per il trasferimento di autorità prevede soltanto il requisito del trasferimento in diverso comune, superando quindi il silenzio normativo del previgente art. 1 L. n. 100 del 1987, che era stato colmato dalla elaborazione di giurisprudenza con la richiesta dei requisiti previsti per l'indennità di missione, tra cui figuravano appunto i dieci chilometri di distanza minim@@Avverso tale sentenza, propone appello il Ministero della Difesa, deducendo in diritto che il requisito della distanza dei dieci chilometri è da intendersi ancora vigente perché la disposizione relativa non risulta abrogata e anche l'indennità di trasferimento è subordinata, come quella di missione, al requisito della distanza dei dieci chilometri.In punto di fatto, l'appellante Ministero deduce che il Comune della sede originaria di @@ e il Comune della sede di destinazione (Stazione di @@ @@) risultano essere situati ad una distanza di soli nove chilometri, come certificato in data 5 febbraio 2009 dall'ACI.
L'appellato si è costituito, ribadendo nel senso della infondatezza dell'appello e invocando, a suo favore, pronunce della sesta sezione del Consiglio di Stato (tra le ultime, la n. 8211 del 24 novembre 2010) che hanno ritenuto non sussistente la necessità del requisito della distanza per l'indennità nel trasferimento di autorità.Alla udienza pubblica del 3 aprile 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.Motivi della decisione
L'appello è fondato, in quanto, come chiarito dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, deve ritenersi necessario il rispetto del requisito minimo della distanza di almeno dieci chilometri tra la località di provenienza e quella di destinazione (Consiglio di Stato, ad.plen. 16 dicembre 2011, n.23).Sull'esigenza di rispettare anche il requisito della distanza minima anche per il caso di trasferimento, si è infatti proprio di recente ribadito, dirimendo posizioni differenti della quarta e della sesta sezione del Consiglio di Stato, che l'attribuzione della indennità di trasferimento di autorità, prevista dall'art. 1, comma 1, L.29 marzo 2001, n.86, sia subordinata al requisito generale della distanza minima non inferiore ai dieci chilometri tra la sede di provenienza e quella di destinazione (così, Consiglio di Stato, ad.plen. 16 dicembre 2011, n.23).Anche successivamente all'entrata in vigore della L. 29 marzo 2001, n.86, il personale previsto dall'art. 1 di tale legge ha diritto ad ottenere l'indennità di trasferimento nella sola ipotesi in cui la nuova sede di servizio sia ubicata ad una distanza superiore a 10 km rispetto a quella di provenienza (Cons. Stato, IV, 19 dicembre 2008, n.6417).Nel vigore della L. n. 100 del 1987, pur in mancanza di una specifica disciplina, era stato ritenuto dalla giurisprudenza della sezione (ma anche Cons. di Stato, Ad. Plen. 28 aprile 1999, n. 7; oltre che Sez. IV, 10 marzo 2004, n. 1156) che l'indennità di trasferimento, per la parte non direttamente disciplinata, dovesse intendersi sottoposta allo stesso regime giuridico dell'indennità di missione, nel quale si colloca l'elemento della distanza minima (dieci Km) tra la sede di servizio e quella di trasferimento (v. da ultimo, Cons. Stato, IV, 26 settembre 2008, n. 4637).A tale conclusione la giurisprudenza era pervenuta, dopo alcune oscillazioni, tenendo conto non solo della lettera della norma, che rinviava alla legge sull'indennità di missione, ma anche del basilare tratto comune ai due emolumenti, che è quello di sovvenire alle maggiori necessità derivanti da un trasferimento (temporaneo o permanente).Il quadro normativo, secondo anche l'Adunanza Plenaria su richiamata, non appare sostanzialmente mutato per effetto dell'entrata in vigore della L. 29 marzo 2001, n. 86, la quale continua a far riferimento alle diarie di missione per quanto concerne l'ammontare dell'indennità di trasferimento. Né appare significativa la circostanza che nella nuova legge si menzioni il requisito della "sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza", giacché tale previsione non dimostra che si sia inteso innovare sul requisito della distanza minima fra i due comuni (conf. Cons. Stato, III, 20 marzo 2007, n. 4490/06; id., 24 maggio 2005, n. 9496/04).L'art. 1, comma 1, della L. 29 marzo 2001, n. 86 prevede che "Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui alla L. 19 maggio 1986, n. 224, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi".L'attribuzione dell'indennità di trasferimento di autorità, prevista dall'art. 1, comma 1, della L. 29 marzo 2001, n. 86, è subordinata quindi al requisito generale della distanza minima non inferiore ai dieci chilometri tra la sede di provenienza e quella di destinazione. Infatti, il contenuto innovativo della L. n. 86 del 2001, non è tale d'aver prodotto l'effetto di incidere sui requisiti minimi, già individuati dalla giurisprudenza amministrativa nel vigore dell'abrogata L. n. 100 del 1987, occorrenti per la concreta attribuzione dell'indennità di trasferimento, equiparandola alla indennità di missione (così Ad.Pl. citata n.23 del 14 dicembre 2011).La disposizione ha un contenuto diverso rispetto alla precedente previsione racchiusa nell'articolo 1, comma 1, della L. 10 marzo 1987, n. 100, secondo, il quale "A decorrere dal 1 gennaio 1987, al personale delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza, trasferito d'autorità prima di aver trascorso quattro anni di permanenza nella sede, spetta il trattamento economico previsto dall'articolo 13 della L. 2 aprile 1979, n. 97 , come sostituito dall'articolo 6 della L. 19 febbraio 1981, n. 27".Secondo l'Adunanza Plenaria richiamata, lo scopo essenziale della legge del 2001 è quello di rideterminare, incrementandolo sensibilmente, il trattamento economico collegato al trasferimento di autorità, senza incidere, però, sul presupposto applicativo generale costituito dalla distanza minima di dieci chilometri tra la sede di provenienza e quella di destinazione.Pertanto, la conclusione del primo giudice, di prescindere dal requisito della distanza minima invece previsto per l'indennità di missione, si rivela errato, alla luce dei chiarimenti forniti dalla Adunanza Plenari@@In definitiva, quindi, essendo pacifico che, in concreto, difetta per il dipendente interessato, il requisito della distanza chilometrica minima (attestato dall'Aci in nove chilometri e tale dato di fatto non viene contestato in alcun modo), l'appello deve essere accolto, con il conseguente rigetto del ricorso di primo grado.
Per le considerazioni sopra svolte, l'appello va accolto e, in conseguenza, in riforma della impugnata sentenza, va respinto il ricorso originario.
Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio del doppio grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, così provvede:accoglie l'appello e, in conseguenza, in riforma della impugnata sentenza, respinge il ricorso originario.
Spese doppio grado compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla autorità amministrativ@@