Richiesta di trasferimento presso una sede lavorativa prossima al luogo di residenza

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Categoria: Sentenze - Ordinanza - Parere - Decreto
Creato Martedì, 01 Maggio 2012 01:45
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T.A.R. Lazio @@@@@@@@@@@ Sez. I ter, Sent., 17-04-2012, n. 3470Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con il ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente - Sovr.te della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di @@@@@@@@@@@ - ha rappresentato di aver chiesto all'Amministrazione di essere interessato a trasferirsi presso una sede lavorativa prossima al luogo di residenza del proprio nucleo familiare, evidenziando che la coniuge, da cui era legalmente separato, e due figli minori, abitavano in @@@@@@@@@@@ di @@@@@@@@@@@.
Al riguardo, l'interessato ha rappresentato di aver maturato - come documentato con nota ministeriale del 24.11.2009, a firma del Direttore della II^ Divisione del Servizio Sovr.ti, Ass.ti e Agenti - l'anzianità sufficiente per rientrare nell'aliquota del personale utilmente collocato nella graduatoria per gli Uffici o Reparti della Provincia di @@@@@@@@@@@, secondo il piano degli avvicendamenti del mese di ottobre 2009.Nonostante ciò, le ripetute istanze di trasferimento presentate dal @@@@ sono state respinte per il contrario parere reso dai Questori di @@@@@@@@@@@ e di Brindisi.Da ultimo, l'Amministrazione ha adottato il provvedimento di diniego di trasferimento prot. 333-D/409 del 14.4.2011, notificato in data 11.5.2011, avverso il quale il ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al TAR del Lazio.
Con memoria recante motivi aggiunti depositata il 29 agosto 2011, il ricorrente ha proposto ulteriori doglianze avverso il provvedimento impugnato.
Con ordinanza n. 3820 del 14-14 ottobre 2011, il TAR ha accolto la domanda cautelare proposta dal ricorrente.
L'Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha sostenuto l'infondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.
All'udienza del 15 marzo 2012 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.Con nota datata 2 dicembre 2011, depositata il 9 dicembre 2011, l'Amministrazione ha rappresentato che mediante telex del 22 novembre 2011 il ricorrente è stato trasferito, a domanda, dalla Questura di @@@@@@@@@@@ - Commissariato P.S. di @@@@@@@@@@@, alla IX Zona Polizia di Frontiera Puglia-Abruzzo-Molise - Scalo Marittimo e Aereo di @@@@@@@@@@@, con decorrenza 23.1.2012.A parere del Collegio, a seguito dell'adozione di tale provvedimento da parte dell'Amministrazione, è venuto meno l'interesse del ricorrente a coltivare il ricorso, in quanto il @@@@@@@@ ha ottenuto, come richiesto, il trasferimento presso un Uffici ubicato nella Provincia di @@@@@@@@@@@.Pertanto, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Sussistono gravi ed eccezionali motivi - legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate - per compensare le spese di giudizio tra le parti in causa.P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ;
- dispone la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa;
- ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità amministrativa.