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E' illegittimo sequestrare computer, palmare o altri sistemi informatici di un giornalista per scoprirne la fonte delle sue informazioni

Dettagli





SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II PENALE
Sentenza 9 - 29 dicembre 2011, n. 48587
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il difensore di @@ ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 22 dicembre 2010, non notificata all'indagato, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di @@ rigettava la richiesta di restituzione di supporti telefonici ed informatici, dei quali i pubblici ministeri titolari delle indagini avevano in precedenza autorizzato la restituzione previa, peraltro, la cancellazione dei dati in memoria. L'ordinanza del giudice preliminare, dopo aver sottolineato come qualsiasi diritto costituzionalmente protetto, quale quello del libero esercizio della professione di giornalista, che nella specie veniva dedotto dall'istante, dovesse "cedere il passo, in alcune circostanze, all'immanente necessità di tutela della collettività, compito che in primo luogo il diritto penale interno s'incarica di assolvere", rilevava come il sequestro in questione non avesse natura meramente "esplorativa" ma era stato operato sulla base di una specifica imputazione che qualificava i beni sottoposti a sequestro probatorio come corpo di reato. Posto, assumeva l'ordinanza impugnata, che "in tema di sequestro probatorio non è richiesta la dimostrazione, in relazione alle cose che costituiscono corpo di reato, della necessità del sequestro in funzione dell'accertamento dei fatti, dal momento che l'esigenza probatoria del corpus delieti è in re ipsa", la richiesta di restituzione veniva rigettata.
L'ordinanza impugnata, deduce il ricorrente, oltre a porsi in contrasto con gli enunciati della Corte europea dei diritti dell'uomo in tema di tutela delle fonti giornalistiche e di cautele che devono presiedere al sequestro di materiale posseduto dal giornalista, risulterebbe in contrasto con i principi affermati da questa stessa Corte, laddove non rispetta i limiti funzionali che il sequestro deve presentare rispetto alle esigenze probatorie, visto l'esaurimento delle indagini, ed in particolare degli accertamenti tecnici, e la mancata configurazione di specifiche finalizzazioni probatorie del vincolo reale mantenuto sulle "memorie" dei supposti informatici e telefonici in sequestro. Le deduzioni del ricorrente sono state, poi, diffusamente sviluppate in una documentata memoria, in replica alla requisitoria del procuratore generale presso questa Corte, nella quale si è fra l'altro segnalato l'epilogo di un recente ricorso proposto in riferimento alla parallela questione riguardante altra persona.
Il ricorso è fondato. Come ha puntualmente rammentato il ricorrente, la Corte europea dei diritti dell'uomo, chiamata a scrutinare la portata del principio sancito dall'art. 10, comma 1, della Convenzione, ha in più occasioni avuto modo di sottolineare come la libertà d'espressione costituisce uno dei fondamenti essenziali di una società democratica e le garanzie da accordare alla stampa rivestono una importanza particolare. A tal fine, il diritto del giornalista di proteggere le proprie fonti fa parte della libertà di "ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche": garanzia, questa, assicurata dall'art. 10 della Convenzione e che costituisce un presidio essenziale, al fine di consentire alla stampa di giocare il proprio ruolo di "cane da guardia". Da qui l'assunto secondo il quale il provvedimento di una autorità giudiziaria che dispone il sequestro di materiale posseduto da un giornalista, che può condurre alla individuazione delle fonti alle quali il reporter aveva garantito l'anonimato, può costituire una violazione della libertà di espressione garantita dalla Convenzione, anche perchè pregiudica la futura attività del giornalista e del giornale la cui reputazione sarebbe lesa anche agli occhi delle future fonti. Un provvedimento di tal genere, si è affermato, non sarebbe compatibile con la Convenzione neanche nei casi in cui l'acquisizione di documenti possa condurre alla individuazione degli autori di altri reati. Nel caso sottoposto al suo esame, la Corte ha rilevato che qualsiasi ingerenza nel diritto alla tutela delle fonti giornalistiche e delle informazioni atte a condurre alla loro identificazione, per non vulnerare la Convenzione, in quanto "prevista dalla legge", deve essere accompagnata da garanzie proporzionate all'importanza del principio in questione, ed in primo luogo, dalla garanzia del controllo da parte di un organo terzo ed imparziale, investito del potere di determinare se il requisito dell'interesse pubblico, prevalente sul principio della protezione delle fonti giornalistiche, possa ritenersi sussistente prima della consegna del materiale pertinente, impedendo, in caso contrario, ogni acceso non necessario ad informazioni idonee a rivelare l'identità delle fonti. (C.E.D.U., Grande Camera, sentenza del 14 settembre 2010, Sanoma Uitgevers B.V. contro Paesi Bassi e la numerosa giurisprudenza ivi citata). Alla stregua di tali principi si comprende anche l'assunto, posto in luce dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale il sequestro probatorio nei confronti di un giornalista professionista deve rispettare con particolare rigore il criterio di proporzionalità tra il contenuto del provvedimento ablativo di cui egli è destinatario e le esigenze di accertamento dei fatti oggetto delle indagini, evitando quanto più è possibile indiscriminati interventi invasivi nella sua sfera professionale (Cass., Sez. 6, 31 maggio 2007, Sarzanini; v. anche Cass., Sez. 1, 16 febbraio 2007, P.M. in proc. Pomarici ed altri).
Tutto ciò sta dunque a significare che è compito del giudice procedere ad un cauto ed al tempo stesso rigoroso bilanciamento fra le contrapposte esigenze, rappresentate, da un lato, dal doveroso accertamento dei fatti e delle responsabilità in presenza di accadimenti che integrino una ipotesi di reato; e dall'altro, dalla necessità, in ipotesi antagonista, di preservare il diritto del giornalista a cautelare le proprie fonti, in vista dell'espletamento della funzione informativa, riguardata come uno dei pilastri fondamentali delle libertà democratiche, secondo quello che - nella consolidata giurisprudenza della CEDU - è stata ormai da tempo riassunta, come s'è fatto cenno, nel noto slogan di "cane da guardia" delle libertà stesse: tale essendo, appunto, il compito della critica e della informazione giornalistica. D'altra parte, i limiti legali che devono preservare la legittimità degli atti di "interferenza" che l'autorità giudiziaria è abilitata ad esercitare rispetto a quei diritti, risultano adeguatamente espressi dallo stesso tenore dell'art. 200 c.p.p., comma 3, in base al quale il giudice può ordinare al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni solo in presenza delle due condizioni previste dalla legge, le quali - per quel che si è detto - introducendo previsioni derogatorie rispetto ad un limite posto a salvaguardia di libertà fondamentali, devono essere intese in senso rigoroso. Anzitutto occorre, infatti, che la rivelazione della fonte sia indispensabile per la prova del reato per il quale si procede, prendendo a riferimento fatti specifici in ordine ai quali si sviluppa l'attività di indagine, e non semplicemente riconducibili all'astratto nomen iuris; inoltre, è necessario che le notizie non possano essere altrimenti accertate. Non basta, dunque, un semplice nesso di "pertinenzialità" tra le notizie ed il generico tema dell'indagine, così come per poter legittimare l'attività di "ingerenza" rispetto alle fonti, occorre che tale ingerenza rappresenti la extrema ratio cui ricorrere per poter conseguire la prova necessaria per perseguire il reato. E ciò, come è ovvio, proietta i suoi riverberi - per ciò che qui interessa - non soltanto nella fase per così dire genetica della attività di "ingerenza", vale a dire al momento in cui deve essere applicato un vicolo di natura reale su cose del giornalista dalle quali possa risalirsi alla fonte cautelata; ma anche sotto il profilo "funzionale" della cautela stessa: nel senso che, in tanto il sequestro può essere mantenuto, in quanto lo stesso risulti indispensabile ai fini delle esigenze probatorie; con gli ovvii corollari di specificità, che devono correlare il nesso tra la res cautelata ed il soddisfacimento di quelle stesse esigenze.
Ebbene, nella vicenda in esame non emergono in alcun modo esigenze investigative che impongano il mantenimento del sequestro probatorio, posto che risultano essere stati da tempo disposti i relativi accertamenti tecnici e considerato che di eventuali ulteriori "necessità" probatorie che abbiano una qualche specificità, non soltanto non v'è traccia negli atti trasmessi, ma di esse - soprattutto - non è stato offerto alcun cenno nel provvedimento oggetto di ricorso. Nella decisione oggetto di impugnazione, infatti, il Giudice si è limitato a precisare che l'esigenza probatoria risulterebbe, nella specie, in re ipsa, in quanto oggetto del sequestro sarebbero cose riconducibili al concetto di corpo del reato: dunque, secondo tale prospettiva, non restituibili durante il procedimento, perchè "perennemente" funzionali a soddisfare il fine probatorio. Si tratta, però, di un assunto palesemente erroneo, in quanto la giurisprudenza di questa Corte è da tempo consolidata nell'affermare l'opposto principio, secondo il quale anche per le cose che costituiscono il corpo di reato è necessario che a base del sequestro e, come è ovvio, del relativo mantenimento, siano in concreto ravvisabili esigenze di carattere probatorio e che di esse venga dato conto attraverso una idonea motivazione, che non si limiti a formule di stile (v., per tutte, Cass., Sez. un., 28 gennaio 2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua).
Alla stregua dei riferiti rilievi il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato senza rinvio e deve essere disposta la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata con conseguente cessazione del provvedimento cautelare e restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p.

   

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