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Art. 16, comma 7, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 - Divieto di pagamenti all'Istituto in contanti o con assegni.

Dettagli

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Msg. 24-4-2012 n. 7073
Art. 16, comma 7, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 - Divieto di pagamenti all'Istituto in contanti o con assegni.
Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale entrate, Direzione centrale bilanci e servizi fiscali.

Msg. 24 aprile 2012, n. 7073 (1).

Art. 16, comma 7, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 - Divieto di pagamenti all'Istituto in contanti o con assegni.

(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale entrate, Direzione centrale bilanci e servizi fiscali.

 

A
    

Tutte le sedi
    

 

L'art. 16, comma 7, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in L. 4 aprile 2012, n. 35, ha stabilito che, "...a decorrere dal 1° maggio 2012 per i pagamenti effettuati presso le sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale si utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte di cui all'art. 4 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122".

Questa disposizione ha la finalità di "favorire la modernizzazione e l'efficienza degli strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante e degli assegni" e si pone in linea con le altre emanate dal Governo in quest'ultimo periodo per il contrasto all'uso del contante e degli assegni circolari dal lato dei pagamenti dalle pubbliche amministrazioni.

Come é noto, le riscossioni dell'Istituto sono effettuate, in virtù di leggi, regolamenti, deliberazioni consiliari o determinazioni presidenziali, su specifici canali di incasso (F24, MAV, RID, POS virtuale, Reti amiche).

Vi sono, tuttavia, fattispecie (a titolo esemplificativo: le somme dovute dalla controparte soccombente in sede giudiziale ovvero le somme versate dalle curatele fallimentari) in cui i pagamenti all'Istituto sono effettuati dagli interessati anche mediante assegni.

In base alla disposizione predetta, a decorrere dal 1° maggio 2012, i pagamenti all'INPS, non canalizzati su specifici canali di riscossione, potranno essere effettuati esclusivamente o tramite bonifico su c/c bancario o postale della sede ovvero utilizzando il bollettino postale relativo al conto riscossioni varie.

È ovviamente del tutto esclusa la possibilità di ricevere somme in contanti per qualsiasi importo e a qualsiasi titolo dovute.

In tutte queste ipotesi, pertanto, si chiede alle Sedi regionali di segnalare alla Direzione centrale bilanci e servizi fiscali qualsiasi difformità di comportamento o anomalie nell'applicazione della norma in questione.


Il Direttore generale

Nori

 

D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, art. 16

   

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