... collocato in aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio per giorni 830, dal 25.12.2000 al 3.4.2003, in esecuzione ...

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Categoria: Sentenze - Ordinanza - Parere - Decreto
Creato Venerdì, 27 Aprile 2012 00:22
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FORZE ARMATE
Cons. Stato Sez. IV, Sent., 18-04-2012, n. 2299

Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1.- Con ricorso al TAR del Lazio, il sig. @@, sergente dell'esercito italiano, chiedeva l'ottemperanza alla sentenza del TAR del Lazio, Sezione I^ bis, del 7-22 aprile 2003, con la quale era stato accolto il suo ricorso (RG n. 13970/2002) per l'annullamento del provvedimento del Ministero della Difesa - Direzione per il Personale Civile, prot. n. 0062997 in data 8.10.2002, recante reiezione dell'istanza del ricorrente presentata il 24.5.2001 al fine di ottenere il transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, ai sensi dell'art. 14, della L. n. 226 del 1999.
1.1.- Il TAR respingeva la proposta azione di adempimento, rilevando che:
- la citata sentenza è passata in giudicato in quanto è stata notificata il 30.5.2003 e non risulta sia stata impugnata;
- la parte ricorrente afferma che l'Amministrazione ha ottemperato solo in parte alla decisione indicata in quanto l'interessato è stato assunto nelle aree funzionali civile del Ministero della Difesa dal 2.8.2004, ma è stato collocato in aspettativa per il periodo 4.4.2003 - 1.8.2004 (cfr. decreto n. 1 del 3.1.2003), anziché dal 25.4.2001, data della prima domanda di aspettativa;
- nella sentenza di cui si chiede l'esecuzione si legge che ".. la fondatezza del ricorso all'esame viene in considerazione alla luce dell'esito della visita medica di revisione alla quale la resistente Amministrazione della Difesa - con ordinanza n. 49 del 20 gennaio 2003 - è stata invitata a sottoporre l'interessato .... Le risultanze dell'accertamento di revisione anzidetto hanno posto in evidenza che il ricorrente pur 'permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato nella forma assoluta e parziale (leggi 738 (81 r 68/89)', è nondimeno 'idoneo al transito nelle aree funzionali del Ministero della Difesa (L. n. 226 del 1999)'"; sulla base di tali considerazioni, il TAR ha accolto il ricorso ed ha annullato il provvedimento di diniego prot. n. 0062997 in data 8.10.2002, con il quale è stata respinta l'istanza del ricorrente presentata il 24.5.2001 al fine di ottenere il transito nella aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, ai sensi dell'art. 14, della L. n. 226 del 1999;
- il ricorrente afferma di essere stato collocato in aspettativa dal 4.4.2003 all'1.8.2004 (cfr. decreto 3.1.2006) anziché dal 25.4.2001 (giorno di presentazione dell'istanza tesa ad ottenere il transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministro della Difesa), e deduce che l'Amministrazione ha omesso di considerare che con sentenza n. 3586/2003 erano stati annullati tutti gli atti impugnati a decorrere dal 25.12.2000 (come si evince dal decreto 16.5.2001) e non dal 4.4.2003 all'1.8.2004 (come prevede il decreto 3.1.2006);
- tali contestazioni appaiono infondate in quanto: - con D.Dirig. del 2 febbraio 2004 è stata autorizzata l'assunzione del M. nei ruoli del personale civile; - sicché l'interessato è stato assunto in tali ruoli il 2.8.2004; - con decreto datato 3.1.2006, preso atto di ciò, il M. è stato collocato in aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio per giorni 830, dal 25.12.2000 al 3.4.2003, in esecuzione della sentenza n. 3586/2003 ed è stato collocato in aspettativa per un ulteriore periodo pari a 486 giorni, dal 4.4.2003 al 1.8.2004 (giorno dell'assunzione nei ruoli civili del personale), ai sensi dell'art. 2, comma 7, del D.I. in data 18 aprile 2002; - pertanto, tutto considerato, il M. risulta essere stato collocato in aspettativa sin dal 25.12.2000 e, quindi, anche durante il periodo che la parte ricorrente ritiene omesso.
2.- L'orientamento testè riassunto è contrastato dall'appellante nel primo mezzo del ricorso in esame, con il quale si contesta la completezza della ricostruzione della posizione giuridica effettuata dal Ministero (v. decreto 3.1.2006) in attuazione della sentenza, ribadendo che i provvedimenti di attuazione di quest'ultima avrebbero dovuto disporre il suo collocamento in aspettativa ai sensi dell'art. 2 del D.I. 18 aprile 2002 per tutto il periodo compreso tra la data di cessazione del servizio presso l'amministrazione militare (25.12.2000) e l'assunzione nei ruoli dell'amministrazione civile sino al 2.8.2004) e non, come avvenuto, solo sino al 3 aprile 2003. Ciò in quanto la sentenza della cui esecuzione si controverte (n.3586/2003) avrebbe annullato tutti i provvedimenti impugnati, mentre quanto disposto dall'amministrazione determinerebbe un interruzione del servizio.
2.1- L'appello è infondato. Al riguardo il Collegio osserva quanto segue.
a)- Anzitutto la sentenza di cui si domanda l'esecuzione si è limitata ad annullare il provvedimento di diniego di passaggio nei ruoli civili e non reca l'annullamento di alcun provvedimento di collocazione in aspettativa. Quest'ultima tematica non era quindi incisa dalla contenuto oggettivo del "dictum" giurisdizionale (pur volendo tener conto dell'effetto conformativo che scaturisce dal giudicato), sicchè nel disciplinare la posizione di aspettativa in mera conseguenza esterna al giudicato, il Ministero era tenuto unicamente all'applicazione delle disposizioni vigenti in materia.
b) - Nel provvedere a quanto sopra, il D.M. 3 gennaio 2006 ha disposto (art. 2 e 3) un periodo di aspettativa che corrisponde esattamente al periodo complessivo di appartenenza alle Forze armate precedente a detto transito nei ruoli civili (25.10.2000/1.8.2004); in tale arco temporale il titolo dell'aspettativa è stato individuato (art.2 del decreto in esame) nell'infermità dal 25.11.2000 al 3.4.2003 e, per il periodo restante, dall'art. 2, comma 7 , del D.I. 18 aprile 2002 , il quale così dispone: "In attesa delle determinazioni dell'amministrazione in ordine alla domanda "(di passaggio ai ruoli civili) " il personale è considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità". Questo secondo regime di aspettativa, ad avviso del Collegio, non può essere esteso, come sembra richiedere la tesi esposta dall'appellante, all'altro periodo di aspettativa (per infermità) poiché per esso l'interessato è stato inizialmente dichiarato temporaneamente inabile al servizio e successivamente collocato in congedo, nella categoria della riserva, con un provvedimento (D.M. 16 gennaio 2001) che non risulta essere stato annullato né contestato nelle forme necessarie. Per contro, dalla sentenza invocata risulta con chiarezza che il diniego di passaggio ai ruoli civili è stato annullato unicamente in quanto erroneamente disposto sulla base di un'inidoneità al servizio militare (i cui effetti sono quindi confermati) che non escludeva un'inidoneità generale al passaggio servizio civile. Pertanto il regime di aspettativa con trattamento economico per il militare in attesa di passaggio all'amministrazione civile, ai sensi dell'art 2 del cennato D.I., non poteva essere applicato anche al precedente periodo anteriore al passaggio stesso, per il quale permanevano comunque le cause che avevano determinato il conseguente ed inoppugnato decreto di aspettativa per infermità e sue conseguenze. Per contro il regime del D.I. risultava applicabile solo dal momento in cui il militare, risultato idoneo allo scopo, è stato per tale motivo posto "ex lege" in posizione di attesa del passaggio al ruolo civile, posizione che, ai sensi del D.M. 16 gennaio 2001 (art. 2), solo da quel momento dà appunto luogo all'aspettativa con conservazione del trattamento economico.
2.2.- Per tali ragioni, deve ritenersi che la sentenza del TAR ha in sostanza correttamente ritenuto non violato il giudicato ad opera dei provvedimenti di aspettativa disposti dall'amministrazione militare per l'intero periodo in questione.
3.- Conclusivamente l'appello deve essere respinto, meritando conferma la sentenza impugnata per la motivazione sopra illustrata.
4.- Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, respinge l'appello.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.