... le Cause di Servizio, ha negato la dipendenza da causa di servizio delle patologie "Spondiloartrosi cervico lombare pluridiscopatica" ...

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Categoria: Sentenze - Ordinanza - Parere - Decreto
Creato Venerdì, 27 Aprile 2012 00:19
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GUARDIA DI FINANZA
T.A.R. Puglia @@ Sez. II, Sent., 06-04-2012, n. 614

Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il ricorrente, in servizio presso il Comando "Nucleo Provinciale Polizia Tributaria" della Guardia di Finanza di @@, ha impugnato gli atti in epigrafe con cui l'Amministrazione, su parere conforme del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, ha negato la dipendenza da causa di servizio delle patologie "Spondiloartrosi cervico lombare pluridiscopatica" ed "Esiti di pregressa frattura claveale destra", sul rilievo che, quanto alla prima delle predette infermità, "trattasi di degenerazione delle cartilagini per fenomeni dismetabolici del tessuto connettivo; questi ultimi possono essere favoriti nella loro evoluzione da microtraumi ripetuti e continuati nel tempo, ovvero da gravi traumi contusivi o fratturativi, condizioni queste che non risultano provate come avvenute nel servizio prestato dall'interessato", mentre, con riguardo alla seconda, "non risultano sufficientemente comprovati da idonea documentazione ufficiale o coeva le circostanze di tempo, di modo e di luogo in cui si sarebbe verificato l'evento lesivo" (cfr. parere del Comitato di Verifica reso nell'adunanza n. 112 del 30.3.2007).
Il ricorrente lamenta l'illegittimità dei provvedimenti gravati per eccesso di potere dovuto a travisamento ed omessa valutazione dei fatti, per irragionevolezza manifesta e per erronea motivazione; in particolare, con riguardo alla "Spondiloartrosi", il Comitato non avrebbe tenuto in debito conto l'incidenza delle circostanze di servizio sullo sviluppo della patologia neppure sul piano concausale, attribuendolo ad un invecchiamento delle strutture articolari dovuto a fattori endogeni, senza considerare che il ricorrente, all'atto della presentazione della domanda, aveva solo 40 anni.
Con atto depositato il 31.12.2010, seguito da produzione documentale, si è costituito in giudizio il Ministero intimato, per chiedere che il ricorso sia dichiarato irricevibile, inammissibile o, in via gradata, rigettato nel merito.
Alla pubblica udienza del 12 ottobre 2011 la causa, su istanza delle parti, è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è infondato e va respinto.
Ferma restando, infatti, la natura tecnico-discrezionale del giudizio espresso dal Comitato di Verifica (recepito dall'Amministrazione), che è sindacabile anche attraverso la verifica dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto al criterio adoperato ed al procedimento applicativo (Cons. di Stato, sez. IV, 9 aprile 1999, n. 601), il Collegio non riscontra alcun vizio motivazionale nel parere del Comitato sopra citato, né le argomentazioni addotte da quest'ultimo possono dirsi contraddittorie rispetto alla documentazione versata in atti; in essa non emergono elementi significativi che possano far propendere per un giudizio di dipendenza da causa di servizio delle patologie lamentate o che siano idonei a provare le circostanze solo genericamente indicate in ricorso. Il ricorrente, infatti, nel descrivere le modalità del servizio prestato, ha fatto generico riferimento a situazioni di stress e di disagio dovute a "turni diurni e notturni", anche oltre il normale orario di lavoro ed in condizioni ambientali avverse, senza tuttavia allegare, né provare, alcuna specifica circostanza di servizio particolarmente gravosa, eccezionale ed esorbitante rispetto alle ordinarie mansioni che il dipendente era chiamato a svolgere in relazione al ruolo ricoperto, tali da aver influito in maniera determinante sul manifestarsi delle infermità di che trattasi, quantomeno sul piano concausale.
Come sostenuto dalla giurisprudenza, anche di questa Sezione (da ultimo, sent. n. 2024 del 22.11.2011), nella nozione di concausa efficiente e determinante di servizio possono farsi rientrare soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata, che vanno necessariamente documentati, con esclusione, quindi, delle circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa (Cons. Stato, 11 maggio 2007, n. 2274; T.A.R. Lazio, sez. I, 23 giugno 2003 n. 5513 e 3 aprile 2008, n. 2828; Tribunale di Rimini, 2 ottobre 2004; TAR Toscana, 17 dicembre 2001, n. 1986; Corte dei Conti Sardegna, sez. giurisdizionale, 9 febbraio 1995, n. 63).
Né, ad avviso del Collegio, con riguardo alla patologia "Spondiloartrosi cervico lombare pluridiscopatica", può dirsi contraddittorio il giudizio del Comitato di Verifica nella parte in cui non ha considerato la circostanza della giovane età del ricorrente, atteso che l'Organo tecnico ha ben messo in rilievo come, in assenza di comprovati traumi o microtraumi ripetuti nel tempo (come nel caso di specie), l'infermità in questione ben può dipendere da un invecchiamento delle strutture articolari che intervenga in maniera precoce, dovuto a fattori costituzionali, mentre l'esposizione a fattori climatici e/o perfrigeranti può solo determinare l'acutizzarsi di una sintomatologia dolorosa e non il processo degenerativo già in atto.
Con particolare riferimento, poi, agli "Esiti di pregressa frattura claveare destra", il ricorrente non ha fornito prova del fatto che l'evento traumatico sia occorso in servizio o che sia in qualche maniera allo stesso riconducibile, cosicchè il giudizio del Comitato, anche alla luce di tale considerazione, si presenta del tutto immune da vizi.
In conclusione, negli atti impugnati non è dato riscontrare alcuna contraddittorietà ed omissione, sia con riguardo ai fatti posti a base delle valutazioni del Comitato di Verifica, sia per quanto attiene alla motivazione, particolarmente esaustiva e dettagliata, con la conseguenza che le censure prospettate in ricorso si rivelano del tutto infondate.
Il ricorso, pertanto, va respinto.
Tuttavia, tenuto conto della natura della controversia, le spese del giudizio vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia @@ - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.