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... sulla domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità "Cardiopatia ischemico ipertensiva ...

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CARABINIERI
T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, Sent., 06-04-2012, n. 612

Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il ricorrente, Brigadiere Capo dei Carabinieri in servizio presso il Comando Compagnia Carabinieri di @@, ha impugnato il decreto n. 201/N adottato dal Ministero della Difesa in data 28.1.2011, con cui, in conformità al parere reso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio nell'adunanza n. 279 del 15.6.2010, è stato confermato il precedente diniego opposto dall'Amministrazione sulla domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità "Cardiopatia ischemico ipertensiva con attuali segni strumentali di ischemia cronica diffusa" e "Esiti non quantizzabili di pregresso episodio ischemico nel territorio dell'arteria cerebrale media sinistra in attuale obiettività neurologica negativa", sul rilievo che nelle osservazioni presentate dall'interessato non si rinvenissero elementi tali da giungere a conclusioni diverse.
Il ricorrente lamenta l'illegittimità degli atti impugnati per eccesso di potere, difetto di motivazione ed insufficiente istruttoria.
Con atto depositato il 18 aprile del 2011, seguito da produzione documentale, si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate, per chiedere che il ricorso sia dichiarato irricevibile, inammissibile o, in via gradata, rigettato nel merito.
Alla pubblica udienza del 12 ottobre 2011 la causa, sulle conclusioni delle parti, è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Sostiene il ricorrente che l'Amministrazione, nell'adozione del decreto n. 201/N del 28.1.2011, non avrebbe tenuto conto di quanto statuito con la sentenza di questo Tribunale n. 832/2009 (resa sul ricorso R.G. n. 1300/2008, con cui si impugnava il precedente decreto n. 556/N del 9.5.2008, adottato sul conforme parere del Comitato di Verifica reso nell'adunanza n. 8 del 31.1.2008, di diniego della dipendenza da causa di servizio delle patologie sopra menzionate), confermata in appello con sentenza n. 1702/2010; con detta pronuncia si censuravano i provvedimenti gravati in quella sede poiché le conclusioni del Comitato di Verifica risultavano contrastanti con la documentazione prodotta in giudizio, da cui si evinceva, contrariamente a quanto asserito nel parere tecnico reso da quest'ultimo, che le concrete modalità di servizio prestato dal ricorrente (con particolare riferimento a quello svolto presso i Reparti Investigativi ed i Nuclei Operativi e Radiomobili di vari Comandi Periferici dell'Arma dei Carabinieri, con coinvolgimento in episodi di conflitto a fuoco con malviventi, nonché a quello di scorta di un Magistrato della Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce) erano state sicuramente tali da provocare a suo carico forti e ripetuti stress psico-fisici ed emozionali.
Ebbene, in virtù dei provvedimenti giurisdizionali sopra menzionati, il Comitato di Verifica, con nota n. 110075 del 13.5.2010, veniva nuovamente interpellato dall'Amministrazione ai fini di un riesame della pratica relativa al sig. @@; tuttavia il Comitato, con il parere che qui si impugna, anziché conformarsi alle statuizioni del giudice amministrativo, si è limitato a confermare "il precedente parere negativo, in quanto nelle osservazioni presentate dall'interessato non si rilevano elementi di valutazione tali da far modificare il precedente giudizio espresso", senza fare alcun cenno, neppure nelle premesse, alle sentenze n. 832/2009 di questa Sezione e n. 1702/2010 del Consiglio di Stato, ma solo alle osservazioni presentate dal ricorrente.
Quanto sopra, in palese violazione del giudicato rinveniente dalle pronunce testé richiamate, ai cui principi l'Amministrazione avrebbe dovuto attenersi quanto alle modalità attraverso cui riesercitare in concreto il potere (nel caso specifico, ponendo a base delle proprie valutazioni tutte le circostanze di fatto verificatesi nel corso del servizio svolto dal ricorrente, documentate e dedotte in giudizio, dandone puntuale riscontro nella motivazione dei provvedimenti adottati).
Parimenti violativo del giudicato è il decreto n. 201/N adottato dal Ministero della Difesa in data 28.1.2011, poiché esso recepisce in maniera acritica il parere del Comitato di Verifica sopra citato.
Il ricorso, pertanto, va accolto e, conseguentemente, va dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione resistente di rivalutare la domanda del sig. @@ nei limiti indicati nella sentenza di questa Sezione n. 832 del 28.4.2009.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna il Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t. al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi Euro 1.000,00, oltre IVA e CAP come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.



   

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