... riconoscimento della dipendenza della suddetta infermità da causa di servizio, si è visto rigettare la domanda con il provvedimento ...

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Categoria: Sentenze - Ordinanza - Parere - Decreto
Creato Venerdì, 27 Aprile 2012 00:12
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CARABINIERI   -   FORZE ARMATE
T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, Sent., 21-03-2012, n. 305

Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il Carabiniere ricorrente, in seguito a ricovero in terapia intensiva per cardiopatia ischemica contratta durante l'attività di servizio, è stato giudicato dalla competente C. M. O. non idoneo permanentemente al servizio militare.
Avendo chiesto il riconoscimento della dipendenza della suddetta infermità da causa di servizio, si è visto rigettare la domanda con il provvedimento impugnato del 4.5.2009, adottato su conforme parere del comitato di verifica per le cause di servizio.
Avverso il suddetto provvedimento, oltre che contro gli altri atti impugnati, di rilievo esclusivamente endoprocedimentale, e quindi non direttamente impugnabili, ma censurabili al solo fine di dedurre l'illegittimità derivata del provvedimento finale, viene articolato un unico motivo di ricorso, sostanzialmente volto a dimostrare l'eccesso di potere per erroneità della motivazione.
L'Amministrazione statale si è costituita con memoria di stile e mediante la presentazione di documenti.
Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato, anche sulla scorta di autorevole e condivisibile giurisprudenza del Consiglio di Stato.
Il massimo organo di giustizia amministrativa, in occasione di controversia analoga alla presente, ha statuito che "l'esistenza di un carattere endogeno della cardiopatia ischemica o la predisposizione ad essa non possono essere considerati di ostacolo all'eventuale riconoscimento della causa di servizio, dovendosi poter escludere con certezza che il servizio abbia provocato l'episodio acuto (fattispecie relativa a dipendente soggetto a cardiopatia coronarica e infarto del miocardio)" (cfr. Consiglio Stato , sez. V, 09 dicembre 2009 , n. 769).
Nella fattispecie, la dipendenza da causa di servizio è stata negata dal comitato di verifica con la motivazione che l'infarto sarebbe stato "favorito da fattori di rischio individuali, congeniti o acquisiti, e frequentemente legato alle abitudini di vita del soggetto, sull'insorgenza e decorso della quale il servizio prestato così come descritto agli atti, considerato in ogni suo aspetto, non può aver svolto alcun ruolo, neppure sotto il profilo causale efficiente e determinante, tenuto conto che non risulta essere stato caratterizzato da particolari abnormi responsabilità ovvero da eccezionali disagi tali da prevalere, rispetto agli elementi individuali favorenti, nell'insorgenza o nella successiva evoluzione dell'infermità."
La motivazione appare già viziata laddove si nega, genericamente, la rilevanza delle condizioni lavorative del militare, senza darsi carico di verificare, in capo al medesimo, la concreta esistenza di fattori soggettivi di rischio (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 25 luglio 2006 , n. 4624) e senza individuare, in concreto, quali siano i fattori di rischio individuale che avrebbero determinato l'episodio morboso, escludendo categoricamente ogni concausa riconducibile al servizio militare.
Va inoltre rilevato che il rapporto informativo sottoposto dall'Arma al comitato di verifica, nel quale sono descritti i servizi prestati dal carabiniere prima della patologia, indica una serie di elementi che non sembrano essere stati adeguatamente valutati dal comitato allorquando è stato escluso, con certezza, che il servizio non abbia avuto alcun ruolo sull'insorgenza e sul decorso della malattia.
Risulta, infatti, dal rapporto informativo redatto dall'Amministrazione resistente che l'interessato ha prestato servizio in zone disagiate (Aspromonte), che il servizio si è protratto dalle 6 alle 12 ore giornaliere, in condizioni climatiche di freddo umido d'inverno e di caldo afoso d'estate, che per la particolarità dei servizi, a volte, i pasti non venivano consumati regolarmente e che il servizio esterno, a volte, era disagevole, logorante e causa di stress.
Ed è appunto l'assenza di uno specifico approfondimento istruttorio sul punto, che induce il Collegio a ritenere il provvedimento impugnato viziato da eccesso di potere per difetto di motivazione.
Nella riedizione del potere vorrà l'amministrazione informare il proprio operato all'insegnamento per cui in mancanza di una prova certa in ordine alla dipendenza di un'infermità da causa di servizio è necessario che il richiesto nesso causale o concausale si fondi su un elevato grado di probabilità (Consiglio Stato, sez. IV, 19 maggio 2008, n. 2324).
Il ricorso, in conclusione, deve essere accolto e, per l'effetto, devono essere annullati i provvedimenti impugnati.
Le spese di giudizio, valutata la natura del vizio invalidante, devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa