... essendogli stata inflitta la sanzione disciplinare della pena pecuniaria (maggiore della censura), non potendo essere promosso ...

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Categoria: Sentenze - Ordinanza - Parere - Decreto
Creato Lunedì, 23 Aprile 2012 00:39
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IMPIEGO PUBBLICO
@@R. @@ @@ @@, Sent., 21-03-2012, n. 225

Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1) Il Signor @@, originario ricorrente, è stato assunto presso la Polizia di Stato a decorrere dall'8 settembre 1975.
Con decreto del Questore di @@ n. 65 del 18 settembre 1986 il predetto è stato sospeso cautelativamente dal servizio, perché imputato di vari reati nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Con decreto n. 333 - D /38886 del 24 febbraio 1987 il Ministero dell'Interno ne ha confermato la sospensione cautelare dal servizio.
Il predetto dipendente è stato riammesso in servizio a decorrere dal 18 settembre 1991.
Con sentenza n. 5513 del 19 ottobre 1993, passata in giudicato il 23 ottobre 1993, la Corte di Appello di @@ ha assolto il T. dal reato di concussione perché il fatto non sussiste e dal reato di omessa denuncia perché estinto per amnistia.
Con decreto n. 00537/C5/Gab. del 28 dicembre 1993 il Questore di @@ @@, alla luce della sentenza di cui sopra, ha inflitto al T. la sanzione disciplinare della pena pecuniaria pari a 2/30 di una mensilità della stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo.
Il periodo di sospensione cautelare dal servizio patito dal T. è stato "revocato a tutti gli effetti" con D.M. 11 febbraio 1994.
Indi il Ministero dell'Interno:
- con D.M. 10 ottobre 1994 ha conferito al dipendente, per anzianità senza demerito, la qualifica di assistente, con decorrenza giuridica ed economica dall'1 gennaio 1994;
- con D.M.15 ottobre 1994, mediante scrutinio per merito assoluto, ha conferito al dipendente la qualifica di assistente capo, con decorrenza giuridica ed economica dall'1 luglio 1994.
Entrambi i decreti sono stati comunicati all'interessato con nota prot. n. 333-D/38886 del 28 ottobre 1994, notificata il 21 novembre 1994.
Con ricorso notificato il 13 gennaio 1995, depositato il 10 febbraio 1995, il T. ha impugnato i decreti da ultimo citati, sostenendo che, a seguito della revoca a tutti gli effetti "ex tunc" della sospensione cautelare dal servizio, in applicazione dell'art. 9 del D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737:
- la qualifica di assistente (conseguibile a ruolo aperto per anzianità senza demerito dopo 10 anni di servizio complessivo, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della L. 1 febbraio 1989, n. 53) avrebbe dovuto essergli attribuita a decorrere dall'8 settembre 1985;
- la qualifica di assistente capo (conseguibile a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto dopo 15 anni di servizio complessivo, ovvero dopo 5 anni di servizio nella qualifica di assistente, ai sensi dell'art. 19, comma 2, della L. 1 febbraio 1989, n. 53) avrebbe dovuto essergli attribuita a decorrere dall'8 settembre 1990.
L'Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per avversare il gravame, chiedendone il rigetto.
Con ordinanza collegiale n. 717 del 7 ottobre 2011 questo Tribunale ha disposto taluni incombenti istruttori, eseguiti dall'Amministrazione.
Alla pubblica udienza del 7 marzo 2912 la causa è passata in decisione.
2) Dalla documentazione depositata in giudizio dall'Amministrazione, in esecuzione dell'ordinanza collegiale istruttoria n. 717/2011, risulta che:
A - Nel verbale n. 65 del 22 settembre 1994, parte prima, relativo allo scrutinio per l'attribuzione della qualifica di assistente, redatto dalla Commissione ministeriale apposita, si afferma che il T. è stato escluso dagli scrutini di promozione fino al 17 settembre 1991, ai sensi dell'art. 91, comma 1, del D.P.R. 10 gennaio 1997, n. 3, perché sospeso dal servizio. Al termine del procedimento penale conclusosi il 19 ottobre 1993, essendogli stata inflitta la sanzione disciplinare della pena pecuniaria (maggiore della censura), non potendo essere promosso "ora per allora" ex art. 94 (rectus: 95) del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, è stato preso in esame con riferimento alla data del 31 dicembre 1993 e dichiarato idoneo all'avanzamento dall1 gennaio 1994.
Con memoria difensiva dell'8 febbraio 2012 il ricorrente evidenzia di aver maturato l'anzianità di servizio necessaria per conseguire la qualifica di assistente già in data 8 settembre 1985 e che a tale data non sussistevano degli impedimenti alla promozione, in quanti i fatti addebitatigli in sede penale si sarebbero verificati nell'agosto del 1986.
Osserva il Tribunale che, in effetti, in applicazione dell'art. 40 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, il T. avrebbe dovuto essere scrutinato entro il 31 dicembre 1985, in modo tale da conseguire la promozione con effetto dall'1 gennaio 1986, ossia in data anteriore ai fatti oggetto di contestazione in sede penale.
Tuttavia l'interessato non ha mai impugnato gli scrutini relativi al 31 dicembre 1985, per cui tale rilievo - peraltro irrituale perché prospettato con semplice memoria ed in ogni casi tardivo - deve essere dichiarato inammissibile, essendo stato formulato avverso un atto divenuto frattanto inoppugnabile.
Ma anche a voler prescindere da tale assorbente profilo di rito, ogni doglianza proposta nei confronti dello scrutinio per l'attribuzione della qualifica di Assistente (di cui al D.M. 10 ottobre 1994) è infondata nel merito, in quanto, per come correttamente sostenuto dall'Amministrazione, la partecipazione "ora per allora" allo scrutinio originario da parte dell'impiegato che ne era stato escluso è possibile soltanto nel caso in cui il procedimento disciplinare si sia concluso con un proscioglimento, ovvero con l'irrogazione di una semplice censura, il che nella specie non è avvenuto.
B - Nel verbale n. 66 del 14 ottobre 1994, parte terza, relativo allo scrutinio per l'attribuzione della qualifica di Assistente Capo, redatto dalla Commissione ministeriale apposita, si afferma che taluni dipendenti, tra cui il T., non sono stati inclusi nello scrutinio relativo al 31 dicembre 1993, perché non era stata loro conferita la qualifica di Assistente. Essendo stati promossi Assistenti dall'1 gennaio 1994, hanno potuto conseguire la qualifica di Assistente Capo solo dopo tale data, pur avendo maturato anteriormente l'anzianità utile.
Secondo il Tribunale il superiore enunciato motivatorio non giustifica l'esclusione del T. dalla partecipazione allo scrutinio per conseguire la qualifica di Assistente Capo con effetto dall'1 gennaio 1994.
Infatti a tale data il ricorrente aveva maturato abbondantemente i 15 anni di servizio complessivo che, ai sensi dell'art. 19, comma 2, della L. 1 febbraio 1989, n. 53 (nel testo all'epoca vigente), gli consentivano di partecipare allo scrutinio, anche in mancanza della qualifica di Assistente (richiesta soltanto in virtù dell'art. 1, D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, entrato in vigore dopo l'adozione dell'impugnato D.M.).
Pertanto l'interessato, pur non potendo partecipare "ora per allora" allo scrutinio originario che gli avrebbe consentito di conseguire la qualifica di assistente capo con effetto dall'1 gennaio 1991, essendo stato sottoposto a procedimento disciplinare conclusosi il 28 dicembre 1993 con una sanzione superiore alla censura, avrebbe potuto pur sempre partecipare allo scrutinio del 31 dicembre 1993, potendo vantare a tale data oltre 15 anni di servizio.
Tenuto conto delle considerazioni che precedono, il ricorso in epigrafe deve essere accolto soltanto in parte e va conseguentemente disposto l'annullamento del D.M. 15 ottobre 1994, limitatamente alla parte in cui all'interessato è stata attribuita la qualifica di Assistente Capo con effetto dall'1 luglio 1974, anziché dall'1 gennaio 1994.
Ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettera c) c.p.a. il Collegio dispone le seguenti misure:
- l'Amministrazione intimata adotterà un nuovo provvedimento di inquadramento del ricorrente, attribuendogli, con effetto dall'1 gennaio 1994, la qualifica di Assistente Capo e calcolando le conseguenti differenze retributive spettanti da tale data sino alla data di collocamento a riposo;
- la stessa Amministrazione rideterminerà il trattamento economico spettante all'interessato all'atto del collocamento a riposo, ai fini del trattamento di quiescenza ed ai fini della riliquidazione dell'indennità di buonuscita.
L'Amministrazione intimata va condannata a corrispondere all'interessato - ora ai suoi eredi - le differenze retributive derivanti dal migliore inquadramento, con rivalutazione monetaria e interessi legali, da calcolare con i criteri di cui al D.M. 1 settembre 1998, n. 352 dalla maturazione dei singoli emolumenti mensili all'effettivo soddisfo,.
Gli onorari e spese del giudizio sono compensati per metà, mentre per la rimanente metà sono posti a carico dell'Amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la @@ Sezione Staccata di @@ @@
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l'effetto, annulla il D.M. 15 ottobre 1994, limitatamente alla parte in cui all'interessato è stata attribuita la qualifica di Assistente Capo con effetto dall'1 luglio 1974, anziché dall'1 gennaio 1994.
Condanna l'Amministrazione intimata a corrispondere all'interessato - ora ai suoi eredi - le relative differenze retributive, con rivalutazione monetaria e interessi legali, nei modi di cui in motivazione.
Gli onorari e le spese del giudizio, liquidati in complessivi Euro 1.800,00 (milleottocento), oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso spese generali nella misura del 12,50%, sono compensati quanto ad Euro 900,00 (novecento) e, quanto ad Euro 900,00 (novecento), sono posti a carico dell'Amministrazione intimata, da corrispondersi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., all'Avvocato dei ricorrenti, il quale ha dichiarato di aver anticipato le spese e non percepito compensi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.