..pena pecuniaria", nella misura di 1/30, perché "al termine di un periodo di assenza per motivi di salute, non si presentava a riassumere il servizio, rimanendo ingiustificatamente assente per giorni uno"...

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Categoria: Sentenze - Ordinanza - Parere - Decreto
Creato Domenica, 22 Aprile 2012 08:24
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T.A.R. Lombardia @@ Sez. III, Sent., 29-02-2012, n. 654

Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
@@ impugna il provvedimento indicato in epigrafe deducendone la illegittimità per violazione e falsa applicazione di legge, chiedendone l'annullamento.
Si è costituita in giudizio l'amministrazione resistente eccependo l'infondatezza del ricorso avversario e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 18.01.2012 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
1) @@ è un Agente Scelto della Polizia di Stato, in servizio presso l'Ufficio Immigrazione di @@.
Con il provvedimento impugnato il Questore di @@ ha inflitto a @@ la sanzione disciplinare della "pena pecuniaria", nella misura di 1/30, perché "al termine di un periodo di assenza per motivi di salute, non si presentava a riassumere il servizio, rimanendo ingiustificatamente assente per giorni uno".
La determinazione sanzionatoria scaturisce dalla circostanza, neppure contestata sul piano fattuale, che il ricorrente, rimasto assente per malattia, ha ripreso il servizio tardivamente, rimanendo lontano dal servizio, senza giustificazione, in data 06.06.2008.
Il ricorrente sviluppa un solo motivo di impugnazione, con il quale lamenta, in termini di violazione di legge, la decadenza dal potere sanzionatorio, ai sensi degli art. 31 del D.P.R. 1981, n. 737 e art. 120 del D.P.R. 1957, n. 3, in quanto l'amministrazione avrebbe lasciato inutilmente decorrere un periodo di 90 giorni dall'ultimo atto della procedura, senza compiere ulteriore attività correlata al procedimento sanzionatorio.
Il decorso di tale termine emergerebbe dal fatto che l'amministrazione ha adottato il provvedimento sanzionatorio in data 06.10.2008, ma lo ha notificato al destinatario il 21.09.2009, ossia dopo il decorso del termine di 90 giorni.
La censura è infondata.
In primo luogo, va osservato che non è coerente il riferimento che il ricorrente fa all'applicazione, in concreto, dell'art. 21 del D.P.R. 1931, n. 737, che riguarda le sanzioni inflitte dal Capo della polizia previa deliberazione del Consiglio di disciplina, mentre, nel caso di specie, la sanzione, trattandosi di pena pecuniaria applicata ad un agente scelto, è stata irrogata dal Questore, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. 1931, n. 737 e secondo la procedura delineata dal successivo art. 17.
Viceversa, è condivisibile la riferibilità, anche al caso di specie, dell'art. 31 del D.P.R. n. 737, ma ciò non implica la maturazione della decadenza lamentata.
L'art. 31, ora richiamato, dispone che "per quanto non previsto dal presente decreto in materia di disciplina e di procedura, si applicano, in quanto compatibili, le corrispondenti norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3" e l'art. 120 di quest'ultimo D.P.R. - recante il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato - specifica che "il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi novanta giorni dall'ultimo atto senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto. Il procedimento disciplinare estinto non può essere rinnovato".
Sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha precisato, in modo condivisibile, che "il termine estintivo del procedimento disciplinare, fissato dall'art. 120, comma 1, t.u. 10 gennaio 1957 n. 3 in novanta giorni senza che nessun ulteriore atto sia stato adottato si interrompe ogniqualvolta, prima della sua scadenza, venga adottato un atto proprio del procedimento, anche se di carattere interno, dal quale possa inequivocamente desumersi la volontà dell'Amministrazione di portare a conclusione il procedimento" (Consiglio di Stato, Sezione VI, 28 dicembre 2009, n. 8783 e giurisprudenza ivi richiamata).
Nella fattispecie in esame, l'Autorità procedente, dopo avere adottato il provvedimento sanzionatorio in data 06.10.2008, si è attivata con nota del 23.12.2008 - anteriore alla scadenza del termine di 90 giorni - chiedendo all'Ufficio competente quale fosse lo stato della notificazione del provvedimento medesimo.
L'Ufficio Immigrazione, cui era demandata l'attività di notificazione, rispondeva in data 30.12.2008, chiarendo che il provvedimento non era ancora stato notificato in quanto @@, dopo un periodo di aspettativa per motivi di famiglia conclusosi in data 14.12.2008, si trovava in congedo per malattia dal 15.12.2008 al 13.01.2009.
Ecco, allora, che, nel caso di cui si tratta, l'amministrazione si è attivata prima del decorso del termine di 90 giorni, compiendo, attraverso la richiesta sullo stato della notificazione, un atto proprio del procedimento, di carattere interno, indubbiamente espressivo della volontà di portare a conclusione il procedimento medesimo.
Ne deriva che non si è verificata quell'inerzia totale dell'autorità procedente per oltre 90 giorni cui l'art. 120 del D.P.R.. D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 correla la decadenza dal potere sanzionatorio, con conseguente infondatezza della censura proposta.
2) In definitiva, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 1.000,00 (mille).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.