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..diniego della dipendenza da causa di servizio dell'infermità "stato depressivo cronicizzato reattivo"

Dettagli

Cons. Stato Sez. V, Sent., 13-04-2012, n. 2093

Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
1. Con la sentenza n. 224 del 9 maggio 1995 il Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, sede dell'Aquila, accogliendo il ricorso proposto dal sig. @@, dipendente regionale di ruolo con qualifica corrispondente all'VIII livello, annullava la deliberazione della Giunta regionale n. @@ del 28 dicembre 1991, recante il diniego della dipendenza da causa di servizio dell'infermità "stato depressivo cronicizzato reattivo", ritenendo fondato il dedotto difetto di motivazione per l'omesso esame delle specifiche caratteristiche del servizio prestato, elemento indispensabile per stabilire in concreto l'esistenza o meno del nesso di causalità con l'infermità riscontrata.
Passata in giudicato tale sentenza, l'amministrazione regionale riavviava il procedimento e, in base alle risultanze dei verbali del Collegio medico del 16 giugno 1995 (che, oltre a confermare lo stato depressivo ansioso cronicizzato, già accertato in occasione della visita collegiale del 1990, evidenziava anche l'esistenza di una modesta ipertensione arteriosa, con ascrivibilità della sola prima infermità alla VI ctg., tab. A, del D.P.R. n. 915 del 1978) e del Comitato Tecnico Legale del 20 marzo 1996 (che escludeva la dipendenza della predetta infermità da causa di servizio), respingeva nuovamente l'istanza del sig. @@ di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità riscontrata, giusta Delib. G.R. n. 1633 del 13 maggio 1996.
Il Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo con la sentenza n. 1037 dell'11 dicembre 2003, nella resistenza dell'intimata amministrazione regionale, rigettava il nuovo ricorso proposto dal sig. @@ per l'annullamento del parere del Comitato Tecnico Legale del 20 marzo 1996 e della Delib. G.R. n. 1633 del 13 maggio 1996, ritenendo prive di fondamento le censure sollevate imperniate su "sviamento di potere per abuso, illogicità manifesta, errore sui presupposti e travisamento dei fatti - Insufficiente motivazione".
2. Con atto di appello notificato il 19/22 maggio 2004 l'interessato ha chiesto la riforma della predetta sentenza, articolando un solo motivo di gravame, rubricato "Error in iudicando: motivazione illogica, contraddittoria e carente su un punto decisivo della controversia".
A suo avviso i primi giudici non solo avevano sottovalutato l'ampia documentazione medico - sanitaria prodotta a sostegno della domanda di riconoscimento della causa di servizio, da cui emergeva la ricollegabilità delle infermità riscontrate allo svolgimento dell'attività lavorativa, per quanto avevano omesso di tener conto del giudicato formatosi sulla sentenza n. 224 del 9 maggio 1995 che, annullando il precedente provvedimento regionale di diniego di riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, aveva evidenziato che proprio l'avvenuto riconoscimento dell'infermità da parte del Collegio medico e la sua ascrivibilità ad una delle categorie normative previste avrebbe dovuto far propendere piuttosto per l'esistenza (che per l'esclusione) del nesso eziologico tra infermità e lavoro; del tutto erroneamente quindi i primi giudici avevano ritenuto legittimi gli atti impugnati, tanto più ai fini del diniego era stato dato ingiustificato rilievo ad elementi fattuali (sospensione dal servizio, procedimento disciplinare), insussistenti e comunque del tutto estranei al thema decidendum.
L'Amministrazione regionale, benché ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
Nell'imminenza dell'udienza di discussione l'appellante ha illustrato nuovamente le proprie tesi difensive con apposita rituale memoria.
3. Alla pubblica udienza del 28 febbraio 2012, dopo la rituale discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
4. L'appello è infondato.
4.1. Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, da cui non vi è motivo per discostarsi il sindacato esperibile dal giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche degli organi medico-legali circa la dipendenza da causa di servizio dell'infermità denunciata dal pubblico dipendente è limitato ai profili di irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti; insomma al giudice amministrativo spetta una valutazione esterna di congruità e sufficienza del giudizio di non dipendenza, valutazione relativa alla mera esistenza di un collegamento logico tra gli elementi accertati e le conclusioni che da essi si ritiene di trarre, laddove l'accertamento del nesso di causalità tra la patologia insorta ed i fatti di servizio, in cui si sostanzia il giudizio sulla dipendenza o meno dal servizio, rappresenta un tipico esercizio di attività di merito tecnico riservato all'organo di verifica delle cause di servizio, nel caso in esame il Comitato Tecnico Legale (ex multis, C.d.S., IV, 6 maggio 2010, n. 2619: 14 aprile 2010 , n. 2099); è stato sottolineato che anche il giudizio sui precedenti di servizio è espressione di discrezionalità tecnica, il cui esercizio è demandato agli organi dotati della necessaria competenza, con la conseguenza che tali giudizi sono censurabili solo quando esulino dai normali canoni di attendibilità in relazione alle conoscenze scientifiche applicate (C.d.S., sez. VI, 26 gennaio 2010 , n. 280; sez. VI, 18 settembre 2009 , n. 5612).
Sotto altro concorrente profilo deve rammentarsi che il provvedimento di diniego del riconoscimento della dipendenza di una infermità da causa di servizio è inficiato da difetto di motivazione ed è pertanto illegittimo allorquando non siano state adeguatamente considerate le peculiari condizioni di lavoro del dipendente, limitandosi ad affermare apoditticamente che lo stesso non sarebbe stato "sottoposto a stress psico-fisici tali da ingenerare notevoli tensioni emotive e conseguente insorgenza di stati ipertensivi" (C.d.S., sez. VI, 19 ottobre 2009, n. 6366).
4.2. Sulla scorta di tali consolidati principi la Sezione è dell'avviso che la delibera di diniego della dipendenza da causa di servizio dell'infermità accertata in capo al ricorrente ed il parere del Comitato Tecnico Legale non meritino le censure mosse, come correttamente rilevato dai primi giudici.
4.2.1. Invero il predetto diniego è fondato sul recepimento della valutazione espressa nel verbale del 20 marzo 1996 del Comitato Tecnico Legale, secondo cui "Non è possibile ravvisare correlazione fra l'infermità denunciata dall'istante (stato ansioso reattivo) e l'attività di lavoro svolto, infatti non esiste alcuna certificazione in tal senso, né vi sono assenze per malattia da tale patologia giustificate nel curriculum lavorativo della persona. La sindrome ansiosa reattiva è comparsa dopo i provvedimenti disciplinari che risultano dagli atti datati 1990, 1995...Pertanto non esiste alcuna indicazione che la persona soffrisse di tali disturbi durante l'attività lavorativa svolta prima del provvedimento disciplinare, e poiché il provvedimento disciplinare è consistito nella sospensione del lavoro non si può in alcun modo correlare come causa o concausa il lavoro svolto alla patologia denunciata. Per quanto attiene la ipertensione labile denunciata dall'istante e non presa in considerazione dal Collegio Medico, essendo essa con ogni verosimiglianza correlata alla sindrome ansiosa, valgono per essa le considerazioni fatte per quest'ultima".
Gli elementi di fatto posti a fondamento di tale giudizio trovano adeguato riscontro nella relazione predisposta dal Servizio Provveditorato della Giunta regionale (prot. n. 225 del 16 maggio 1990), da cui, oltre all'effettiva attività svolta dall'appellante (istruttore direttivo amministrativo, assegnato al Servizio Provveditorato, quale funzionario delegato titolare della cassa economale centrale, giusta Delib. n. 3097 del 20 giugno 1979) e la sostanziale corrispondenza tra mansioni/funzioni espletate e qualifica rivestita, emerge altresì che lo stesso dal 10 maggio 1988 era stato sollevato in via cautelativa dalle predette funzioni per alcune irregolarità (tra i titoli di spesa e gli importi contabilizzati nei rendiconti della cassa centrale economale) che avevano dato luogo ad un procedimento disciplinare ed ad un procedimento penale.
Sempre in punto di fatto è da rilevare che l'interessato, dimessosi per motivi di salute dal 28 giugno 1989 (come risulta dalla domanda in data 26 agosto 1989 di riconoscimento dell'infermità per causa di servizio), dal 1979 al 1987 era stato assente dal servizio per malattia complessivamente per soli 38 giorni e che le certificazioni mediche (che indicano lo stato patologico poi accertato dal Collegio medico) sono tutte successive al 1987 (la prima risale alla fine di giugno 1988).
4.2.2. Ciò posto, le conclusioni raggiunte dal Comitato Tecnico Legale, fatte proprie nell'impugnata delibera di diniego, non possono essere considerate macroscopicamente illogiche e arbitrarie, né tanto meno sono viziate da un falso apprezzamento o da un travisamento dei fatti.
Non può infatti ragionevolmente dubitarsi della completezza e dell'esaustività dell'istruttoria svolta e del corretto rilievo attribuito ad alcuni significativi elementi (quali la mancanza di qualsiasi elemento indiziante sulla esistenza dell'infermità per il periodo dal 1979 al 1987, in cui vi sono stati complessivamente soli 38 giorni di assenza dal servizio per malattia, e l'attestazione dell'infermità solo dal mese di giugno 1988, cui data il primo certificato medico), così che le doglianze dell'appellante si atteggiano a mero inammissibile dissenso dalle conclusioni dell'organo tecnico dell'amministrazione che, peraltro, come è opportuno evidenziare, non ha affatto negato l'esistenza dell'infermità, escludendo piuttosto la sua ricollegabilità al servizio prestato e giudicandola ragionevolmente conseguente a spiacevoli vicende disciplinari e penali in cui era incorso l'interessato.
Né alcun vincolo in ordine al riconoscimento dell'infermità da causa di servizio poteva derivare all'amministrazione dal giudicato formatosi sulla precedenza sentenza n. 224 del 9 maggio 1995, l'annullamento della precedente delibera di diniego di riconoscimento dell'infermità da causa di servizio essendo stato determinato da un difetto di motivazione, a nulla rilevando poi le argomentazioni utilizzate dal tribunale a fondamento del riscontrato vizio (mera argomentazione, priva di qualsiasi valore preclusivo e conformativo, dovendo considerarsi l'assunto, su cui ha appuntato l'attenzione l'appellante, secondo cui l'avvenuto riconoscimento dell'infermità da parte del Collegio medico e la sua ascrivibilità ad una delle categorie normative previste avrebbe dovuto far propendere piuttosto per l'esistenza (che per l'esclusione) del nesso eziologico tra infermità e lavoro).
5. In conclusione l'appello deve essere respinto.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente grado di giudizio, stante la mancata costituzione dell'appellata amministrazione regionale.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello proposto dal sig. @@ avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo n. 1037 dell'11 dicembre 2003, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

 

   

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