..ne ha escluso la dipendenza da causa di servizio, denunciandone la erroneità e l'irragionevolezza. ...

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Categoria: Sentenze - Ordinanza - Parere - Decreto
Creato Lunedì, 23 Aprile 2012 01:19
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T.A.R. Puglia Bari Sez. II, Sent., 11-04-2012, n. 711

Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il ricorrente denuncia l'illegittimità del decreto del Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare, in epigrafe dettagliatamente indicato, con il quale l'Amministrazione ha respinto la richiesta di riconoscimento di causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo, prodotta in data 17.05.2001 dal Lgt. @@, relativa alla "cervicouncoartrosi con discopatie multiple" che il ricorrente lamenta essere dipesa dall'attività svolta alle dipendenze dell'Amministrazione stessa.
In particolare, con unico motivo di ricorso, contesta anche la legittimità del parere espresso dal Comitato di Verifica per le Cause di servizio, che ne ha escluso la dipendenza da causa di servizio, denunciandone la erroneità e l'irragionevolezza.
Disposta verificazione a cura del Collegio, questa ha escluso, in modo inequivoco, la fondatezza della tesi sostenuta da parte ricorrente, evidenziando il difetto del nesso di causalità - secondo la migliore scienza ed esperienza- tra la patologia riscontrata e le mansioni svolte.
La verificazione si segnala per coerenza, consequenzialità, padronanza della tecnica medica e pari giudizio di positivo va emesso nei confronti del verificatore, la cui esperienza è confermata dall'insegnamento scientifico.
In assenza di rilievi di parte ricorrente, pertanto, la verificazione merita un giudizio di piena attendibilità che elimina in radice ogni dubbio in merito all'utilizzo ragionevole e corretto della discrezionalità tecnica dell'Amministrazione.
Il ricorso va, pertanto, respinto.
Le spese possono essere integralmente compensate, ad eccezione di quelle di verificazione poste, definitivamente ed esclusivamente a carico di parte ricorrente.
Le spese di verificazione vengono liquidate in questa sede, con pronuncia contestuale da qualificarsi in forma di decreto. La somma già eventualmente percepita a titolo di acconto, viene, pertanto, liquidata in pari misura a titolo definitivo, risultando congrua all'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa integralmente le spese di lite, ad eccezione di quelle di verificazione che pone in via definitiva a carico di parte ricorrente, liquidando al verificatore a titolo definitivo la somma già indicata nell'ordinanza istruttoria, pari ad Euro 1500,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.