..parere negativo circa la dipendenza da causa di servizio della seguente infermità: "cardiopatia ipertensiva ...
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- Creato Domenica, 22 Aprile 2012 08:17
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Sez. III, Sent., 06-04-2012, n. 3202
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Con il ricorso all'esame il ricorrente, ufficiale dell'esercito, impugna i pareri indicati in epigrafe con cui il comitato per la verifica delle cause di servizio ha espresso (nella seduta del 24 giugno 2005) e confermato (nella seduta del 15 febbraio 2007) parere negativo circa la dipendenza da causa di servizio della seguente infermità: "cardiopatia ipertensiva con segni di impegno ventricolare sinistro".
Egli denuncia, anche in relazione alla circostanza che la commissione medico-ospedaliera aveva espresso avviso favorevole in ordine alla riconducibilità dell'infermità in questione al tipo di servizio da lui prestato, che i pareri del comitato sono illegittimi per difetto di motivazione, contraddittorietà e illogicità sotto vari profili.
2. Il ministero dell'economia e delle finanze si è costituito in giudizio eccependo che il ricorso è inammissibile per carenza d'interesse, in quanto rivolto avverso un atto endoprocedimentale, e facendo presente che, nelle more del processo, il procedimento si è concluso con un formale diniego che il ricorrente ha impugnato innanzi a questo Tribunale (ricorso n. 2829 del 2010 R.G., attualmente pendente).
3. Il ricorso è inammissibile.
Come correttamente eccepito dall'amministrazione costituisce giurisprudenza amministrativa pacifica e consolidata che il parere del comitato per la verifica delle cause di servizio è un mero atto endoprocedimentale privo in quanto tale di autonoma capacità lesiva, la quale discende direttamente dall'atto dell'organo di amministrazione attiva che lo recepisca, facendolo proprio (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 11 febbraio 2011, n. 889, Consiglio di Stato, sez. VI, 6 maggio 2008, n. 2028). Ciò trova conferma nell'articolo 14 D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, il quale, pur attribuendo carattere vincolante al parere del comitato, gli assegna comunque un valore endoprocedimentale stabilendo che "la competenza in ordine all'adozione dei provvedimenti finali dell'Amministrazione ... è del responsabile dell'ufficio di livello dirigenziale generale competente in ordine allo stato giuridico del dipendente, salvo delega ad altro dirigente dello stesso ufficio o, in assenza, della stessa amministrazione".
Di conseguenza l'interessato, anche a fronte di un parere sfavorevole del comitato, ha l'onere di attendere il provvedimento finale e di impugnarlo innanzi al giudice competente; del resto nella fattispecie risulta che il ricorrente, a seguito dell'emanazione del provvedimento che ha recepito il parere del comitato, ha impugnato il medesimo innanzi a questo stesso Tribunale (con ricorso pendente innanzi a diversa sezione).
4. Conclusivamente il ricorso è inammissibile per carenza d'interesse. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sezione III, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.