Ministero dell'interno
Circ. 12-4-2012 n. 300/A/2784/12/108/5/1
L. 24 marzo 2012, n. 27, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di Stato.
Circ. 12 aprile 2012, n. 300/A/2784/12/108/5/1 (1).
L. 24 marzo 2012, n. 27, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.
(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di Stato.
Alle
Prefetture
Uffici territoriali del Governo
Loro sedi
Ai
Commissariati del Governo per le province autonome Trento-Bolzano
Alla
Presidenza della Giunta regionale della Valle d'Aosta
Aosta
Alle
Questure della Repubblica
Loro sedi
Ai
Compartimenti della polizia stradale
Loro sedi
Alle
Zone polizia di frontiera
Loro sedi
Ai
Compartimenti della polizia ferroviaria
Loro sedi
Ai
Compartimenti della polizia postale e delle comunicazioni
Loro sedi
e, p.c.:
Al
Dipartimento per gli affari interni e territoriali
Roma
Al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici
Roma
Al
Ministero della giustizia
Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria
Roma
Al
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
Corpo forestale dello Stato
Roma
Al
Comando generale dell'arma dei carabinieri
Roma
Al
Comando generale della guardia di finanza
Roma
Al
Centro addestramento della polizia di Stato
Cesena
Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 24 marzo 2012 - Serie generale - è stata pubblicata la legge in oggetto, che è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Tra le norme di maggiore interesse per il settore della circolazione stradale che sono state oggetto di intervento, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione di codesti Uffici, per i risvolti operativi immediati cui da luogo, sull'articolo 17, commi 12 e 13, che ha apportato modifiche agli articoli 62 e 167 del Codice della Strada (Allegato 1).
All'articolo 167 sono stati aggiunti i commi 2-bis, 3-bis, 10-bis ed è stato integrato il comma 5. In sostanza tali modifiche prevedono che:
- i veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, se hanno massa superiore a 10 t, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15% quella indicata nella carta di circolazione, purché tale eccedenza non superi il limite del 5% della predetta massa indicata nella carta di circolazione aumentata di una tonnellata (comma 2-bis) [1]. Da ciò consegue che, se l'entità di eccedenza accertata è superiore al 5% più una tonnellata, non si può applicare la percentuale del 15% ma resta applicabile la generale tolleranza del 5%;
- per gli stessi veicoli di massa non superiore a 10 t si applica semplicemente una tolleranza del 15% (comma 3-bis). In altri termini per questa categoria di veicoli si è passati dalla tolleranza del 5% ad una tolleranza del 15%;
- nel caso di complessi veicolari il cui veicolo trainante ha massa superiore a 10 t nonché le predette caratteristiche tecniche e di alimentazione, l'eccedenza di massa è calcolata separatamente tra i veicoli del complesso, applicando eventualmente le nuove tolleranze di cui si è detto per il veicolo trattore e il consueto 5% per il veicolo rimorchiato (comma 5);
- per i veicoli di massa superiore a 10 t l'eccedenza che subordina la prosecuzione del viaggio alla riduzione del carico entro i limiti consentiti non è più il 10% della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione ma è fissata in misura pari al valore minore fra il 20% e 10% più una tonnellata di detta massa (comma 10-bis): è quest'ultimo il valore applicabile nel caso di veicoli massa superiore a 10 t [2].
In conseguenza di tali modifiche il comma 7-bis dell'articolo 62 del codice della strada [3] è stato abrogato.
Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.
Il Direttore generale
Giuffrè
[1] Es. un autocarro di m.c.p.c. di 24 t, la cui eccedenza del 15% è pari a 3,6 t, non usufruirà di tale tolleranza - in quanto superiore al 5% più una tonnellata (1,2+1=2,2) - bensì del 5%.
[2] Es. per il solito autocarro di m.c.p.c. di 24 t, la cui eccedenza del 20% è pari a 4,8 t mentre il 10% più una tonnellata è pari a 3,4 (2,4+1=3,4), il limite è quest'ultimo; ossia se ha un sovraccarico superiore a 3,4 t dovrà scaricare l'eccedenza ai fini della prosecuzione del viaggio.
[3] Si riporta il testo del comma 7-bis dell'articolo 62 abrogato: «Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità con cui, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela dell’ambiente, sicurezza stradale e caratteristiche tecniche dei veicoli che circolano su strada, per i veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica e ibrida si può applicare una riduzione della massa a vuoto, pari, nel caso dei veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia con gas metano o GPL, alla massa delle bombole di gas metano o GPL e dei relativi accessori e, nel caso dei veicoli ad alimentazione elettrica o ibrida alla massa degli accumulatori e dei loro accessori, definendo altresì le modifiche alle procedure relative alle verifiche tecniche di omologazione derivanti dall'applicazione del presente comma. In ogni caso la riduzione di massa a vuoto di cui al presente comma non può superare il valore minimo tra il 10 per cento della massa complessiva a pieno carico del veicolo e una tonnellata. La riduzione si applica soltanto nel caso in cui il veicolo sia dotato di controllo elettronico della stabilità».
Allegato 1
D.L. 24 gennaio 2012, n. 1
Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività
(Gazz. Uff. 24 gennaio 2012, n. 19, S.O. Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 marzo 2012, n. 27)
Art. 17
Liberalizzazione della distribuzione dei carburanti
Omissis….
12. All'articolo 167 del codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. I veicoli di cui al comma 2, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento quella indicata nella carta di circolazione, purché tale eccedenza non superi il limite del 5 per cento della predetta massa indicata nella carta di circolazione più una tonnellata. Si applicano le sanzioni di cui al comma 2»;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. I veicoli di cui al comma 3, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento quella indicata nella carta di circolazione. Si applicano le sanzioni di cui al comma 3»;
c) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui un autotreno o un articolato sia costituito da un veicolo trainante di cui al comma 2-bis: in tal caso l'eccedenza di massa è calcolata separatamente tra i veicoli del complesso applicando le tolleranze di cui al comma 2-bis per il veicolo trattore e il 5 per cento per il veicolo rimorchiato.»;
d) dopo il comma 10 è inserito il seguente:
«10-bis. Per i veicoli di cui al comma 2-bis l'eccedenza di massa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 10 è pari al valore minimo fra il 20 per cento e 10 per cento più una tonnellata della massa complessiva a pieno carico indicata sulla carta di circolazione».
13. All'articolo 62 del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 il comma 7-bis è abrogato.
….Omissis
D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 17
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 62
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 167
Circ. 12 aprile 2012, n. 300/A/2784/12/108/5/1 (1).
L. 24 marzo 2012, n. 27, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.
(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di Stato.
Alle |
Prefetture |
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Uffici territoriali del Governo |
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Loro sedi |
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Ai |
Commissariati del Governo per le province autonome Trento-Bolzano |
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Alla |
Presidenza della Giunta regionale della Valle d'Aosta |
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Aosta |
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Alle |
Questure della Repubblica |
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Loro sedi |
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Ai |
Compartimenti della polizia stradale |
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Loro sedi |
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Zone polizia di frontiera |
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Loro sedi |
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Compartimenti della polizia ferroviaria |
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Loro sedi |
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Compartimenti della polizia postale e delle comunicazioni |
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Loro sedi |
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e, p.c.: |
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Dipartimento per gli affari interni e territoriali |
Roma |
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Al |
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti |
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Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici |
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Roma |
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Al |
Ministero della giustizia |
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Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria |
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Roma |
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Al |
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali |
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Corpo forestale dello Stato |
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Roma |
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Al |
Comando generale dell'arma dei carabinieri |
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Roma |
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Al |
Comando generale della guardia di finanza |
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Roma |
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Al |
Centro addestramento della polizia di Stato |
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Cesena |
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Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 24 marzo 2012 - Serie generale - è stata pubblicata la legge in oggetto, che è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Tra le norme di maggiore interesse per il settore della circolazione stradale che sono state oggetto di intervento, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione di codesti Uffici, per i risvolti operativi immediati cui da luogo, sull'articolo 17, commi 12 e 13, che ha apportato modifiche agli articoli 62 e 167 del Codice della Strada (Allegato 1).
All'articolo 167 sono stati aggiunti i commi 2-bis, 3-bis, 10-bis ed è stato integrato il comma 5. In sostanza tali modifiche prevedono che:
- i veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, se hanno massa superiore a 10 t, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15% quella indicata nella carta di circolazione, purché tale eccedenza non superi il limite del 5% della predetta massa indicata nella carta di circolazione aumentata di una tonnellata (comma 2-bis) [1]. Da ciò consegue che, se l'entità di eccedenza accertata è superiore al 5% più una tonnellata, non si può applicare la percentuale del 15% ma resta applicabile la generale tolleranza del 5%;
- per gli stessi veicoli di massa non superiore a 10 t si applica semplicemente una tolleranza del 15% (comma 3-bis). In altri termini per questa categoria di veicoli si è passati dalla tolleranza del 5% ad una tolleranza del 15%;
- nel caso di complessi veicolari il cui veicolo trainante ha massa superiore a 10 t nonché le predette caratteristiche tecniche e di alimentazione, l'eccedenza di massa è calcolata separatamente tra i veicoli del complesso, applicando eventualmente le nuove tolleranze di cui si è detto per il veicolo trattore e il consueto 5% per il veicolo rimorchiato (comma 5);
- per i veicoli di massa superiore a 10 t l'eccedenza che subordina la prosecuzione del viaggio alla riduzione del carico entro i limiti consentiti non è più il 10% della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione ma è fissata in misura pari al valore minore fra il 20% e 10% più una tonnellata di detta massa (comma 10-bis): è quest'ultimo il valore applicabile nel caso di veicoli massa superiore a 10 t [2].
In conseguenza di tali modifiche il comma 7-bis dell'articolo 62 del codice della strada [3] è stato abrogato.
Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.
Il Direttore generale
Giuffrè
[1] Es. un autocarro di m.c.p.c. di 24 t, la cui eccedenza del 15% è pari a 3,6 t, non usufruirà di tale tolleranza - in quanto superiore al 5% più una tonnellata (1,2+1=2,2) - bensì del 5%.
[2] Es. per il solito autocarro di m.c.p.c. di 24 t, la cui eccedenza del 20% è pari a 4,8 t mentre il 10% più una tonnellata è pari a 3,4 (2,4+1=3,4), il limite è quest'ultimo; ossia se ha un sovraccarico superiore a 3,4 t dovrà scaricare l'eccedenza ai fini della prosecuzione del viaggio.
[3] Si riporta il testo del comma 7-bis dell'articolo 62 abrogato: «Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità con cui, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela dell’ambiente, sicurezza stradale e caratteristiche tecniche dei veicoli che circolano su strada, per i veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica e ibrida si può applicare una riduzione della massa a vuoto, pari, nel caso dei veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia con gas metano o GPL, alla massa delle bombole di gas metano o GPL e dei relativi accessori e, nel caso dei veicoli ad alimentazione elettrica o ibrida alla massa degli accumulatori e dei loro accessori, definendo altresì le modifiche alle procedure relative alle verifiche tecniche di omologazione derivanti dall'applicazione del presente comma. In ogni caso la riduzione di massa a vuoto di cui al presente comma non può superare il valore minimo tra il 10 per cento della massa complessiva a pieno carico del veicolo e una tonnellata. La riduzione si applica soltanto nel caso in cui il veicolo sia dotato di controllo elettronico della stabilità».
Allegato 1
Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività
(Gazz. Uff. 24 gennaio 2012, n. 19, S.O. Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 marzo 2012, n. 27)
Art. 17
Liberalizzazione della distribuzione dei carburanti
Omissis….
12. All'articolo 167 del codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. I veicoli di cui al comma 2, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento quella indicata nella carta di circolazione, purché tale eccedenza non superi il limite del 5 per cento della predetta massa indicata nella carta di circolazione più una tonnellata. Si applicano le sanzioni di cui al comma 2»;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. I veicoli di cui al comma 3, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento quella indicata nella carta di circolazione. Si applicano le sanzioni di cui al comma 3»;
c) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui un autotreno o un articolato sia costituito da un veicolo trainante di cui al comma 2-bis: in tal caso l'eccedenza di massa è calcolata separatamente tra i veicoli del complesso applicando le tolleranze di cui al comma 2-bis per il veicolo trattore e il 5 per cento per il veicolo rimorchiato.»;
d) dopo il comma 10 è inserito il seguente:
«10-bis. Per i veicoli di cui al comma 2-bis l'eccedenza di massa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 10 è pari al valore minimo fra il 20 per cento e 10 per cento più una tonnellata della massa complessiva a pieno carico indicata sulla carta di circolazione».
13. All'articolo 62 del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 il comma 7-bis è abrogato.
….Omissis
D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 17
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 62
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 167