Blog Lpd Notizie flash dall'Italia e dal mondo. Oltre 100.000 notizie di libera consultazione.  

 

 Leggi, Decreti, Circolari, sentenze e tanto altro di libera consultazione e scaricabili

d

 

   

frascan web solutions

   

Area Riservata  

   

unidata

   

Pagine Facebook  

d Clicca qui

Sostituisce la piattaforma Google + che dal 2 aprile 2019 non sarà più visibile

 

   

Forme di collaborazione con il portale  

 

 

   

Modalità per consultare e/o ricevere soltanto il documento che interessa  

 

d

Per consultare e/o ricevere soltanto la notizia che interessa e per cui occorre la registrazione inquadra il QRCode ed effettua una donazione a piacere.
Per sapere come ricevere poi il documento  CLICCA QUI

 

 

   

Va radiato dall'albo il medico che compie atti sessuali sulle sue pazienti.

Dettagli




PROFESSIONI INTELLETTUALI
Cass. civ. Sez. III, Sent., 29-03-2012, n. 5050

Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Il dott. @@ propose ricorso alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie avverso la Delib. Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Roma 7 luglio 2009, con la quale gli era stata irrogata la sanzione disciplinare della radiazione.
Il ricorrente era stato deferito a giudizio disciplinare per i seguenti addebiti, come riportati nella decisione impugnata:
"avere, in data 17.4.2004, nella sua qualità di anestesista, al fine di soddisfare la propria libidine indotto la paziente signora ...omissis... a subire atti sessuali, abusando delle condizioni di inferiorità fisica e psichica della stessa ...omissis...;
avere, in data 15.4.2004, nella sua qualità di anestesista, abusando delle condizioni di inferiorità fisica e psichica della paziente signora ...omissis... - che si trovava in stato di semi incoscienza dovuta alla recente anestesia generale non ancora del tutto smaltita - indotto a subire atti sessuali ...omissis..."; nonchè per avere violato i principi del vigente Codice di deontologia medica, e in particolare degli artt. 1, 7 e 20 ed avere, altresì, tenuto nei confronti dell'Ordine un comportamento palesemente ostruzionistico nel corso dell'istruttoria del procedimento disciplinare e comunque tenuto un comportamento gravemente lesivo della propria reputazione e della dignità della classe sanitaria. La sanzione era stata irrogata avendo la commissione medica preso atto della sentenza irrevocabile emessa nei confronti dell'imputato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per i reati di cui all'art. 609 bis c.p., comma 1, commessi nelle date del 15 e del 17 aprile 2004.
La Commissione Centrale, con decisione in data 30 luglio 2010, ha respinto il ricorso.
Avverso questa decisione il dott. S. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Si difende con controricorso l'intimato Ordine Provinciale di Roma dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri; non si difendono gli altri intimati.
Motivi della decisione
1.- Col primo motivo di ricorso si denuncia il vizio di violazione dell'art. 445 c.p.p., comma 1 bis, art. 653 c.p.p., comma 1 bis e del D.P.R. n. 221 del 1950, art. 44, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3. Deduce il ricorrente che la decisione impugnata si fonderebbe su un'errata interpretazione del principio stabilito dall'art. 445 c.p.p., comma 1 bis, secondo cui la sentenza di patteggiamento è equiparata ad una sentenza di condanna, avendo erroneamente tratto da ciò la conclusione che essa, come tale, ai sensi dell'art. 653, comma 1 bis, abbia efficacia di giudicato nel giudizio di responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale ed all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
Secondo il ricorrente, detta interpretazione, che avrebbe portato la Commissione Centrale a ritenere i fatti contestati al ricorrente in sede penale come fatti illeciti oramai accertati, sarebbe priva di riscontri, attesa la diversità della natura giuridica della sentenza di patteggiamento rispetto a quella della sentenza di condanna, poichè soltanto quest'ultima interviene a seguito di un iter giuridico-processuale di accertamento del fatto. Ancora, secondo il ricorrente, si dovrebbe distinguere tra le diverse ipotesi di patteggiamento, disciplinate dal codice di procedura penale con riferimento alle diverse fasi del processo: nel corso delle indagini preliminari (art. 447 cod. proc. pen.); dopo l'esercizio dell'azione penale e la richiesta di rinvio a giudizio da parte del PM in udienza preliminare o, quando questa non è prevista, fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado (artt. 444-445-446 cod. proc. pen.); dopo la chiusura del dibattimento di primo grado (art. 448 cod. proc. pen.); nel giudizio di impugnazione (art. 448 cod. proc. pen.); tale distinzione sarebbe necessaria nel caso di specie, poichè il dott. S. scelse di aderire al rito del patteggiamento nella fase delle indagini preliminari, quando ancora gli elementi raccolti non avevano subito alcun approfondimento, mancando, in particolare, l'accertamento del fatto e la dichiarazione di colpevolezza dell'imputato.
Dopo aver svolto ulteriori considerazioni sulle differenze tra la sentenza di patteggiamento e la sentenza di condanna irrevocabile, parte ricorrente conclude nel senso che si debba riconoscere "la piena separatezza e autonomia del procedimento disciplinare" e che i fatti che hanno dato luogo alla sentenza di patteggiamento debbano "costituire in sede disciplinare, oggetto di un autonomo giudizio e valutazione". E ciò anche in ragione del principio costituzionale del giusto processo.
Pertanto, la Commissione Centrale avrebbe errato nel considerare come ammessi i fatti oggetto dell'imputazione penale solo per il fatto che l'imputato ha chiesto di accedere al rito del patteggiamento e nel non considerare che la sentenza di patteggiamento perde ogni valore giuridico, divenendo improduttiva di qualsiasi effetto, dopo la declaratoria di estinzione del reato, dovuta al decorrere di cinque anni per i delitti, in assenza di condanne per i reati della stessa indole (tanto che la sentenza emessa nei confronti del dott. S. avrebbe perso ogni valore nel marzo 2010, essendo divenuta irrevocabile nel marzo 2005).
2.- Col secondo motivo di ricorso è denunciato il vizio di insufficiente, contraddittoria e omessa motivazione in ordine a un fatto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5, perchè la Commissione Centrale ha sostenuto che vi sarebbe stata da parte del Collegio giudicante in primo grado un'autonoma verifica degli atti del processo penale, mentre ciò non corrisponderebbe al vero in quanto non sarebbero mai stati acquisiti elementi di prova nel giudizio disciplinare e non sarebbero mai state assunte autonome informazioni testimoniali sui fatti contestati, nè mai il dott. S. avrebbe reso dichiarazioni a propria discolpa dinanzi al GIP (come affermato nella decisione impugnata). Secondo il ricorrente, l'unica attività istruttoria compiuta in sede disciplinare sarebbe stata quella di entrare in possesso della sentenza di patteggiamento: pertanto, la motivazione della decisione impugnata si baserebbe su presupposti non corrispondenti al vero e sarebbe da definire come motivazione apparente. Essa sarebbe inoltre insufficiente (perchè si sarebbe rifatta de plano a quanto affermato dal primo organo disciplinare) ed errata e contraddittoria (perchè avrebbe affermato contrariamente al vero che vi sarebbe stato un autonomo giudizio disciplinare).
3.- Il primo motivo è infondato e va rigettato, per le ragioni e con le precisazioni di cui appresso.
Ritiene il Collegio che debba essere data continuità all'orientamento espresso da questa Corte, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 336 del 2009, per il quale, in tema di effetti del giudicato penale nel giudizio per responsabilità disciplinare dei dipendenti pubblici, l'efficacia di giudicato delle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) deve intendersi limitata all'accertamento dell'insussistenza, allo stato, delle cause di non punibilità ovvero di estinzione del reato di cui all'art. 129 cod. proc. pen. cui è sottesa anche l'esistenza di elementi sufficienti a giustificare l'inizio dell'azione penale e non impedisce, nel giudizio civile per responsabilità disciplinare, un'istruttoria probatoria che vada al di là del limitato accertamento contenuto nella sentenza penale (così Cass. n. 5806/10). Ciò sta a significare che legittimamente il procedimento disciplinare può essere avviato contestando al dipendente la condotta oggetto di imputazione nel giudizio penale conclusosi con sentenza di applicazione della pena a richiesta e che l'ambito del giudicato penale non impedisce al dipendente di svolgere, nel giudizio civile vertente sulla responsabilità disciplinare, le difese tendenti all'accertamento di elementi di fatto che non contrastino con il giudicato penale (limitato, quest'ultimo, secondo quanto sopra) . Tuttavia, i fatti emersi in sede penale - di certo sufficienti a giustificare l'esercizio dell'azione penale, perchè in ciò sta il nucleo essenziale del giudicato che si forma sulla sentenza applicativa di pena su richiesta - ben possono essere posti a fondamento della condanna in sede disciplinare qualora la pubblica autorità disattenda gli elementi addotti dal dipendente a sua difesa; ed ove, invece, ritenga di condividere tali difese e disconoscere l'efficacia probatoria di quanto accertato in sede penale, è tenuta a spiegarne adeguatamente le ragioni (Cass. n. 15889/11).
3.1.- Orbene, l'applicazione dei principi di cui sopra al caso di specie porta ad escludere che la decisione impugnata sia viziata nel senso preteso dal ricorrente, malgrado alcune affermazioni contenute nella motivazione non risultino del tutto coerenti con tali principi e debbano essere perciò corrette.
In particolare, va corretta l'affermazione contenuta nella decisione impugnata secondo cui il giudicato penale produrrebbe, anche nel caso de quo, effetti irrevocabili quanto all'accertamento della sussistenza del fatto materiale, della sua illiceità penale e della commissione del fatto da parte dell'imputato, essendo essa smentita dall'interpretazione dell'art. 445 c.p.p., comma 1 bis sopra richiamata. Tuttavia, essa non costituisce affatto la ratio decidendi della decisione di conferma della sanzione irrogata al dott. S..
Infatti, risulta dalla decisione che la Commissione medica dell'Ordine, prima, e la Commissione centrale, poi, non si sono fermate alla constatazione dell'esistenza di un giudicato penale di condanna, ma hanno tratto dalle risultanze istruttorie del processo penale i fatti da valutare in sede disciplinare, vale a dire che si sono avvalse (secondo quanto si dirà trattando del secondo motivo di ricorso) dell'accertamento compiuto dal giudice penale, e consacrato nella sentenza di patteggiamento, per addivenire ad una propria autonoma valutazione di tali fatti in sede disciplinare.
A quanto sopra si aggiunga che la Commissione centrale da atto che dagli atti risulta che, nel corso del procedimento disciplinare "sono stati acquisiti diversi elementi di valutazione, quali le dichiarazioni rese da persone informate sui fatti e dall'interessato stesso innanzi alla commissione di disciplina, il fascicolo del sanitario incolpato ...", oltre alla sentenza di condanna, e che dalla stessa decisione, nella parte in fatto, risulta lo svolgimento dell'attività istruttoria in sede disciplinare, con l'indicazione anche delle date delle diverse audizioni dell'incolpato o note trasmesse da questi o dal suo difensore. Si afferma, inoltre, a chiare lettere che "l'attività istruttoria svolta dalla commissione medica non si è limitata a prendere atto della condanna dell'incolpato in sede penale; quest'ultima, infatti, non ha rappresentato la causa dell'irrogazione della sanzione disciplinare, ma ha costituito uno degli strumenti utili per trarre elementi di prova della veridicità dei fatti rilevanti sede disciplinare, tenuto conto dell'autonomia dei due distinti procedimenti".
Trattasi di un criterio di giudizio del tutto conforme ai principi sopra richiamati; che poi dette affermazioni non corrisponderebbero al vero è censura pure svolta dal ricorrente, ma relativa al secondo motivo di ricorso e pertanto verrà affrontata con riguardo a quest'ultimo.
3.2.- Essendo corretto il criterio di giudizio di cui sopra ed essendo state reputate le risultanze del processo penale utili e sufficienti a far ritenere provati i fatti oggetto degli addebiti disciplinari, avrebbe dovuto il ricorrente dedurre di avere addotto elementi di prova a propria discolpa dei quali gli organi disciplinari, di primo e di secondo grado, non avrebbero indebitamente tenuto conto malgrado fossero idonei a far venir meno la portata probatoria delle risultanze delle indagini preliminari compiute in sede penale. Di ciò nulla è detto in ricorso.
4.- Il secondo motivo di ricorso si limita a censurare, come non vera, l'affermazione della decisione impugnata secondo cui nel corso del procedimento disciplinare sarebbero state assunte "autonome informazioni testimoniali" ed aggiunge che il dottor S. non avrebbe mai reso dichiarazioni a propria discolpa davanti al GIP. Trattasi di censura inammissibile, dal momento che gli elementi che il ricorrente assume essere totalmente mancati non sono i soli che la decisione impugnata dichiara essere stati posti a fondamento del giudizio di colpevolezza in sede disciplinare.
Ed invero, come sopra riportato, la Commissione da atto di diverse audizioni dell'incolpato in sede disciplinare, senza che il ricorrente riporti in ricorso il contenuto di queste, nè in alcun modo le richiami, al fine di smentire le conclusioni raggiunte dagli organi di disciplina. Ancora, e soprattutto, non risulta censurata la principale affermazione della decisione impugnata secondo cui l'organo di disciplina ha valutato in modo autonomo, non solo e non tanto gli elementi di prova acquisiti direttamente in sede disciplinare, bensì soprattutto "le dichiarazioni acquisite nel corso del giudizio penale, le prove testimoniali e la prova documentale", quali emergenti anche dalla sentenza penale. Questa affermazione non è specificamente censurata, in particolare non è detto che nemmeno in sede penale siano state acquisite dichiarazioni di persone informate sui fatti e/o prove documentali e neanche è detto, riportandone in ricorso il relativo contenuto, che questi elementi e/o quelli fatti propri dalla sentenza di patteggiamento fossero in sè inidonei a fondare l'affermazione di responsabilità ritenuta dalla decisione impugnata. Ne segue l'inammissibilità del motivo, sia sotto il profilo della carenza di interesse che sotto quello del difetto di autosufficienza.
5.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell'Ordine provinciale di Roma dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, delle spese del presente giudizio, che liquida complessivamente in Euro 5.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

   

Lpd - documenti sfogliabili  

        Solo consultazione.  Non è possibile richiedere l'invio del Pdf.  

 

   
© LPD - Laboratorio di Polizia Democratica