Misure di mitigazione del rischio per la salute umana, in merito all'autorizzazione di prodotti biocidi rodenticidi contenenti sostanze attive anticoagulanti per l'uso non professionale - Documento di orientamento.

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Creato Venerdì, 13 Aprile 2012 04:55
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Ministero della salute
Circ. 29-3-2012 n. 21690-P
Misure di mitigazione del rischio per la salute umana, in merito all'autorizzazione di prodotti biocidi rodenticidi contenenti sostanze attive anticoagulanti per l'uso non professionale - Documento di orientamento.
Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento della programmazione e dell'ordinamento del servizio sanitario nazionale, Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure, prodotti di interesse sanitario diversi dai dispositivi medici, Ufficio 07 Ex DGFDM.
Circ. 29 marzo 2012, n. 21690-P (1).
Misure di mitigazione del rischio per la salute umana, in merito all'autorizzazione di prodotti biocidi rodenticidi contenenti sostanze attive anticoagulanti per l'uso non professionale - Documento di orientamento.
(1) Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento della programmazione e dell'ordinamento del servizio sanitario nazionale, Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure, prodotti di interesse sanitario diversi dai dispositivi medici, Ufficio 07 Ex DGFDM.
 

Alla
Federchimica
 
Via Accademia, 33
 
20131 - Milano
All’
Unionchimica
 
Via della Colonna Antonina, 52
 
00186 - Roma
All’
Assopresidi
 
Via Nazionale, 75
 
00184 - Roma
All’
Assometab
 
Via Calcinaro, 2085
 
Martorano (FC)



 
Negli ultimi anni sono state pubblicate diverse direttive di inclusione di sostanze attive [1] anticoagulanti ad azione rodenticida (PT 14) nell'Allegato I della Dir. 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei prodotti biocidi.
Le stesse direttive di inclusione prevedono alcune disposizioni specifiche [2] a tutela della salute umana ed ambientale, che devono essere tenute in considerazione da parte degli Stati membri al momento dell'autorizzazione dei prodotti biocidi.
Il Ministero della salute, in accordo con l'Istituto Superiore di Sanità, intende fornire delle indicazioni circa le misure di mitigazione del rischio da adottare al momento dell'autorizzazione di tali prodotti, a tutela della salute umana, in particolar modo dei bambini, e degli animali non bersaglio, al fine di evitarne la possibile ingestione accidentale.
Infatti, se da un lato non sembra opportuno vietare i prodotti rodenticidi per un uso non professionale, nel caso di piccole infestazioni di abitazioni private, è quanto mai necessario definire misure di mitigazione del rischio efficaci per gli utilizzatori non professionali che non possiedono competenze specifiche né conoscenze approfondite sui rischi derivanti dall'impiego dei prodotti in questione.
Vengono pertanto definite le seguenti misure generali di mitigazione del rischio per i prodotti destinati all'uso non professionale, basate sui recenti orientamenti comunitari sulla materia:
- Le esche devono essere usate in contenitori a prova di manomissione e fornite in confezioni interne (unità);
- Le confezioni interne (unità) possono essere costituite da:
Sacchetti di grani/granuli/pellets da aprire e svuotare interamente nella bait station;
Blocchi paraffinati;
Pasta in carta alimentare da utilizzare tal quale;
- Le esche devono essere fornite in una confezione, contenente più unità interne, in quantità non superiore a 500g di prodotto.
Le etichette dei prodotti destinati all'uso non professionale devono riportare le seguenti frasi, o frasi similari:
- Le esche devono essere utilizzate esclusivamente in contenitori appropriati a prova di manomissione e debitamente marcati, disponibili in commercio;
- I contenitori devono essere posizionati in modo sicuro al fine di minimizzare il rischio di manomissione e di ingestione accidentale dell'esca da parte di bambini o di animali non bersaglio. Accertarsi sempre che il contenitore sia fissato in maniera adeguata e che le esche non possano essere trascinate via dai roditori;
- Controllare regolarmente i contenitori con le esche e sostituire le esche consumate;
- Effettuare operazioni di controllo ad intervalli frequenti per rimuovere i roditori morti ed eliminarli secondo le norme previste;
- Non gettare le carcasse nei rifiuti o nelle discariche;
- Utilizzare guanti adatti durante la manipolazione degli animali morti;
- Il prodotto non è destinato ad un uso permanente, organizzare trattamenti che durino al massimo 6 settimane. Alla fine del trattamento provvedere allo smaltimento dei contenitori contenenti le esche rimaste secondo le norme vigenti;
- Il prodotto può essere usato all'interno di abitazioni, cantine, garage, ripostigli e giardini di proprietà;
- Evitare di toccare il prodotto a mani nude ed utilizzare guanti appropriati.
Le suddette misure di mitigazione del rischio così definite, potranno essere modulate di volta in volta in modo diverso in dipendenza dall'associazione sostanza attiva/prodotto (ad esempio in base al profilo tossicologico della sostanza attiva).


Il Direttore generale
Dr.ssa Marcella Marletta



[1] Es. difethialone, difenacoum, coumatetralyl, bromadiolone, clorofacinone, flocoumafen, warfarin, warfarin sodio, brodifacoum.


[2] Tali disposizioni prevedono che:
1) La concentrazione nominale del principio attivo nei prodotti non deve eccedere 75 mg/kg e sono autorizzati solo prodotti pronti all'uso.
2) I prodotti devono contenere un agente repulsivo e, se del caso, un colorante.
3) I prodotti non devono essere utilizzati come polvere tracciante.
4) L'esposizione primaria e secondaria per l'uomo, gli animali non bersaglio e l'ambiente devono essere ridotte al minimo studiando e adottando tutte le misure di riduzione del rischio idonee e disponibili. Tali misure comprendono tra l'altro la destinazione ad uso esclusivamente professionale, stabilendo un limite massimo per le dimensioni dell'imballaggio ed introducendo l'obbligo di utilizzare scatole per esche a chiusura protetta e resistenti alle manomissioni.

 
Dir. 16 febbraio 1998, n. 98/8/CE, allegato I