mancato riconoscimento dell’incremento perequativo sulla pensione

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Categoria: Sentenze - Ordinanza - Parere - Decreto
Creato Mercoledì, 11 Aprile 2012 01:50
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REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte dei Conti
Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo
in composizione monocratica nella persona del magistrato Gerardo de Marco, quale giudice unico delle pensioni ai sensi dell’art. 5, legge 21 luglio 2000, n. 205,
all’udienza pubblica del 27 marzo 2012
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel giudizio iscritto in data 21.12.2010 al n. 18490 del Registro di Segreteria,
sul ricorso
proposto dal signor omissis, difeso dall'Avv. @@ @@ (----) del Foro di Roma
contro
Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro-tempore
nonché contro
l’INPDAP (Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche), in persona del legale rappresentante pro tempore (ente confluito nell'INPS – Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, nelle more del giudizio, ex art. 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214)
dando lettura
del dispositivo e della esposizione delle seguenti succinte ragioni di
FATTO E DIRITTO
-                 il signor omissis, Sostituto Commissario della Polizia di Stato in quiescenza dal 15.09.2005, contesta il mancato riconoscimento dell’incremento perequativo sulla pensione per l’anno 2006, in aggiunta ai miglioramenti di cui all’art. 3 del d.P.R. 220 del 2006;
-                 le amministrazioni resistenti, ritualmente costituitesi in giudizio, insistono per la legittimità del proprio operato, osservando che per giurisprudenza pacifica gli incrementi perequativi e gli aumenti contrattuali, se insistenti sullo stesso periodo, non sono cumulabili;
-                 l’Inps (gestione ex Inpdap) chiede peraltro in via preliminare l’estromissione dal giudizio, ritenendo di essere vincolato ai contenuti e in particolare alle decorrenze indicate sul decreto di pensione da applicare, decreto emesso dal Ministero dell’interno;
-              all’udienza pubblica odierna, non comparsa l’amministrazione dell’interno, sono intervenuti il legale del ricorrente e il dott. Francesco Di Girolamo per l’Istituto di previdenza, come da verbale, confermando le conclusioni in atti;
-                 in via preliminare, va respinta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’Inps (gestione ex Inpdap), dibattendosi di incrementi perequativi la cui applicazione compete all’Istituto medesimo;
-                 nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento;
-                 questo Giudice non ignora che, per giurisprudenza pacifica della Corte dei conti, gli incrementi perequativi di pensione non sono cumulabili con gli aumenti contrattuali ricadenti nello stesso periodo, costituendo due meccanismi alternativi di mantenimento del valore delle pensioni;
-                 questa giurisprudenza non è però d’ausilio nel caso di specie, dibattendosi dei miglioramenti di cui al d.P.R. 28 aprile 2006, n. 220 (recante il “recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione integrativi per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, relativi al biennio economico 2004-2005”); in particolare, viene in questione la rideterminazione delle misure dell’assegno funzionale pensionabile “a decorrere dal 31 dicembre 2005 e a valere dall’anno 2006” (ai sensi dell’art. 3 del citato d.P.R. 220 del 2006);
-                 è evidente che l’aumento contrattuale in questione va imputato all’anno 2005, in coerenza con l’ambito di validità economica dell’accordo sindacale e del provvedimento di concertazione (art. 1, comma 2, del citato decreto 220 del 2006), avendo per di più espressa decorrenza fissata al 31 dicembre 2005 (per l’appunto, all’ultimo giorno utile del biennio in questione), indipendentemente dal profilo della conseguente messa in pagamento (differita al 2006);
-                 nessun problema di cumulo si pone, dunque, nella specie, non essendovi coincidenza tra i periodi su cui insistono rispettivamente l’aumento contrattuale (2005) e l’aumento perequativo in contestazione (2006);
-                 constando la tempestiva interruzione del quinquennio prescrizionale, spettano i conseguenti arretrati fin dal gennaio 2006 e relativi accessori ex art. 429 c.p.c., secondo i criteri di cumulo parziale indicati nella sentenza n. 10/QM/2002 delle Sezioni Riunite di questa Corte dei conti, cui si fa integrale rinvio;
-                 l’assoluta novità e peculiarità della questione è valutabile quale grave ed eccezionale ragione ai fini della compensazione delle spese di lite;
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, con pronuncia definitiva,
ACCOGLIE
il ricorso e, per l’effetto, dichiara il diritto del ricorrente a fruire dell’incremento perequativo della pensione, nella percentuale di legge, alla data del 1° gennaio 2006, con diritto ai conseguenti arretrati ed accessori ex art. 429 cpc.
Spese compensate.
Così deciso in L'Aquila il 27 marzo 2012.
Il Giudice
(f.to Gerardo de Marco)
* * *
La presente sentenza è stata pronunciata all’udienza odierna ai sensi dell’art 429 c.p.c. (come modificato dall’art. 53, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) dando lettura del dispositivo e dell’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto sopra trascritte, con deposito contestuale in Segreteria.
L'Aquila, 27 marzo 2012.
Il Segretario d’udienza
(f.to Silvana Ciatti)
Pubblicata al n. 119 del  29/03/2012
Il Direttore della Segreteria
(f.to Dott.ssa Antonella Lanzi)
SEZIONE
ESITO
NUMERO
ANNO
MATERIA
PUBBLICAZIONE
ABRUZZO
Sentenza
119
2012
Pensioni
29-03-2012