pensione privilegiata - con assegno rinnovabile per anni 4 dal congedo

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Categoria: Sentenze - Ordinanza - Parere - Decreto
Creato Mercoledì, 11 Aprile 2012 01:47
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REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte dei Conti
Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo
in composizione monocratica nella persona del magistrato Gerardo de Marco, quale giudice unico delle pensioni ai sensi dell’art. 5, legge 21 luglio 2000, n. 205,
all’udienza pubblica del 27 marzo 2012
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel giudizio iscritto in data 27.07.2010 al n. 18405 del Registro di Segreteria,
sul ricorso
proposto dal signor OMISSIS difeso dall'Avv. @@ @@ (--) del Foro di Teramo
contro
Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro-tempore;
dando lettura
del dispositivo e della esposizione delle seguenti ragioni di
FATTO E DIRITTO
-                 il signor OMISSIS, Assistente Capo della Polizia di Stato in quiescenza dal 5.03.1995, con domande del 26.03.1995 e del 18.07.1995 ha chiesto al Ministero dell’Interno la concessione della pensione privilegiata, in relazione ad alcune patologie riconosciute dipendenti da causa di servizio ed ascrivibili per cumulo alla 8^ categoria, Tab. A, con assegno rinnovabile per anni 4 dal congedo e, se liquidabile, indennità una tantum di Tab. B pari a cinque annualità di pensione di 8^ categoria (cfr. verbale della C.M.O. di Chieti n. 1213 del 09.05.1996 e successivo parere del C.P.P.O. n. 8569/98 nell'adunanza n. 162 del 23.10.1998);
-                 l’istanza di trattamento privilegiato è stata però respinta dal Ministero dell’interno con decreto negativo n. 12872 in data 21.07.1999, nel presupposto che le patologie in discorso, non avendo comunque comportato l’inabilità al servizio, non diano diritto a pensione privilegiata ai sensi dell’art. 64 del “Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato”, approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092; è stata invece liquidata la suddetta una tantum pari a cinque annualità di 8^ categoria;
-                 l’interessato contesta quest’ultima determinazione, ritenendo che alla fattispecie sia applicabile l’art. 67 anziché l’art. 64 del citato testo unico, chiedendo quindi la concessione di pensione privilegiata a vita, quantomeno di Tab. A, 7^ categoria (la C.M.O. aveva ascritto alla 6^ categoria, mentre il C.P.P.O. aveva derubricato alla 8^ categoria);
-                 il Ministero dell’interno, con memoria pervenuta il 15.10.2010 unitamente al fascicolo amministrativo, eccepisce preliminarmente la prescrizione quinquennale ed insiste nel merito per il diniego del trattamento privilegiato, non ricorrendo il presupposto dell’inabilità al servizio richiesto dall’art. 64 del t.u. 1092/73;
-                 con memoria del 13.03.2012 il ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso precisando le proprie conclusioni nel senso di: 1) in via principale, concedere la pensione a vita quantomeno di Tab. A, 8^ categoria, oltre arretrati e accessori come per legge; 2) in subordine, concedere l'assegno rinnovabile per anni quattro, oltre arretrati ed accessori come per legge, con avvio del procedimento amministrativo di rinnovo; 3) in ogni caso, disporre il recuper dell'indennità una tantum a suo tempo corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 144 del t.u. 1092 del 1973 e non in unica soluzione;
-                 all’udienza pubblica odierna, non comparsa l’amministrazione, è intervenuto il legale del ricorrente, come da verbale, confermando le conclusioni in atti ed insistendo per l’accertamento del diritto a pensione privilegiata “a vita” necessità di una nuova valutazione medico legale, essendo ormai decorso il quadriennio di assegno rinnovabile e trattandosi di infermità degenerative senz’altro non migliorate dopo il primo quadriennio;
-                 il ricorso può essere accolto solo parzialmente;
-                 per giurisprudenza ormai pacifica, al personale della Polizia di Stato non si applica l’art. 64, bensì l’art. 67 del “Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato” (approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092); ciò in virtù delle norme che equiparano il personale in discorso a quello militare;
-                 sul punto, non v'è ragione di discostarsi dalla giurisprudenza pressoché costante sia dei Giudici d’Appello (v. già Sezione Terza, n. 182 del 09.03.2004; n. 267 del 28.04.2004; n. 299 del 16.05.2005; da ultimo: Sez. Prima, n. 178 del 2.05.2011; Sez. Seconda, n.  88 del 28.02.2008; Sez. Terza, n. 110 del 23.03.2009) sia delle Sezioni regionali (tra le molteplici, v. già Abruzzo, n. 101 del 20.02.2006; Molise, n. 22 del 16.02.2006; Umbria, n. 2 del 09.01.2006; Sicilia, n. 1410 del 12.04.2006; Lombardia, n. 506 del 30.03.2004; Friuli Venezia-Giulia, n. 85 del 11.05.1999; Lazio n. 2563 del 18.12.2006; Trento, sent. 4 del 23.01.2007; Veneto, n. 6 del 15.01.2007; Liguria n. 856 del 17.10.2006; Toscana, n. 741 del 06.12.2006; Emilia-Romagna, n. 38 del 19.01.2006; da ultimo: Sez. Abruzzo, n. 304 del 20.07.2011; n. 561 del 27.12.2010; Sez. Lazio, n. 750 del 27.04.2009; Sez. Sicilia, n. 2971 del 29.12.2010), alle cui pronunce, per brevità, può farsi integrale rinvio;
-                 pur tuttavia, in accoglimento dell'eccezione formulata dall'amministrazione (cfr. in tema SS.RR., sent. 2/QM/2008 del 21 febbraio 2008), va dichiarato prescritto il diritto del ricorrente al pagamento del corrispondente trattamento di privilegio (limitatamente all’assegno rinnovabile ex art. 68 del citato testo unico, per anni 4 dal collocamento a riposo, come a suo tempo valutato dalla competente C.M.O. e dal C.P.P.O.); non constano infatti validi atti interruttivi nel quinquennio precedente il ricorso giurisdizionale (notificato all'amministrazione in data 21 luglio 2010 e preceduto dalla sola istanza dell’interessato proposta nel 2003, a nulla rilevando a fini di interruzione del quinquennio prescrizionale la risposta negativa dell’amministrazione del 2006);
-                 né ritiene questo Giudice di potersi pronunciare sulla spettanza della pensione “a vita”, dopo il primo quadriennio dal collocamento a riposo, senza un previo rinnovo degli opportuni accertamenti medico-legali, di competenza dell’amministrazione;
-                 sono quindi necessari ulteriori adempimenti, da parte dell'amministrazione, volti all'accertamento della successiva permanenza delle infermità in discorso e, per riflesso, all’eventuale concessione della pensione privilegiata a vita, oltre ai conseguenti arretrati, se dovuti, entro i il quinquennio prescrizionale (decorrente, a ritroso, dal 21 luglio 2010), qualora le infermità stesse non siano effettivamente migliorate dopo il primo quadriennio e siano tuttora ascrivibili a categoria di pensione a vita;
-                 a tal fine, dopo aver affermato il principio di diritto per cui alla fattispecie è applicabile l'art. 67 (e non l'art. 64) del citato t.u. 1092 del 1973, gli atti vanno quindi rimessi alla competente sede amministrativa per le conseguenti determinazioni, previo rinnovo, senza indugio, degli accertamenti sanitari di rito;
-                 restano assorbite nelle considerazioni precedenti tutte le altre questioni e domande, salvo il rimedio dell'ottemperanza;
-                 la soccombenza reciproca è motivo di compensazione delle spese di lite;
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, con pronuncia definitiva,
ACCOGLIE PARZIALMENTE
il ricorso e, per l’effetto,
DICHIARA
prescritto il diritto del ricorrente a fruire dell’assegno rinnovabile ex art. 68 del citato testo unico n. 1092 del 1973, per anni 4 dal collocamento a riposo, come da ’accertamento di cui al verbale della C.M.O. di Chieti n. 1213 del 09.05.1996 e al successivo parere del C.P.P.O. n. 8569/98 nell'adunanza n. 162 del 23.10.1998;
DICHIARA
applicabile alla fattispecie l'art. 67 del citato testo unico n. 1092 del 1973;
RIMETTE
gli atti all'amministrazione per il rinnovo degli accertamenti sanitari di legge e per le conseguenti determinazioni in ordine alla sussistenza del diritto a pensione privilegiata  a vita  in capo al ricorrente. Spese compensate.
Così deciso in L'Aquila il 27 marzo 2012.
Il Giudice
(f.to Gerardo de Marco)
* * *
La presente sentenza è stata pronunciata all’udienza odierna ai sensi dell’art 429 c.p.c. (come modificato dall’art. 53, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) dando lettura del dispositivo e dell’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto sopra trascritte, con deposito contestuale in Segreteria.
L'Aquila, 27 marzo 2012.
Il Segretario d’udienza
(f.to Silvana Ciatti)
Pubblicata al n. 118 del 29/03/2012
Il Direttore della Segreteria
(f.to Dott.ssa Antonella Lanzi)
SEZIONE
ESITO
NUMERO
ANNO
MATERIA
PUBBLICAZIONE
ABRUZZO
Sentenza
118
2012
Pensioni
29-03-2012