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D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, art. 15 - Astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza.

Dettagli

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Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Nota 30-3-2012 n. 3017
D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, art. 15 - Astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza.
Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione regionale del lavoro per l'Emilia Romagna.

Nota 30 marzo 2012, n. 3017 (1).

D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, art. 15 - Astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza.

(1) Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione regionale del lavoro per l'Emilia Romagna.





Ai


Direttori delle D.T.L. della Regione

e, p.c.,:


Al


Direttore generale P.I.B.L.O.


Ministero del lavoro e delle politiche sociali


Segreteria


Al


Direttore generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro


Ministero del lavoro e delle politiche sociali


Segreteria


Al


Direttore generale per l'attività ispettiva


Ministero del lavoro e delle politiche sociali


Segreteria




Si comunica che è stata testé raggiunta presso la Regione Emilia-Romagna un'intesa recettiva delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro di cui alla lettera circolare della D.G. delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro e della D.G. per l'attività ispettiva di ieri, Lett.Circ. 29 marzo 2012, n. 32/0007247, per assicurare l'espletamento del servizio in attesa delle determinazioni scaturenti dalla Conferenza Stato - Regioni in materia.

La suddetta intesa è riferita sia alla possibilità di rilascio da parte di codeste D.T.L. del provvedimento autorizzatorio di cui all'art. 17, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 151/2001, sia alla possibilità di codeste D.T.L. di continuare ad avvalersi per gli accertamenti di cui allo stesso art. 17, lett. b) e c) della collaborazione delle locali AUSL.

Nel rimettere in allegato copia della lettera con cui la Regione rappresenta l'intesa raggiunta alle Aziende USL della Regione Emilia-Romagna, prot. n. 82664 in data odierna, si confida che le difficoltà che erano state prospettate nell'applicazione della nuova normativa possano essere state superate con l'intesa medesima fino alle indicazioni che scaturiranno dalla Conferenza permanente Stato - Regioni in materia.


Cordiali saluti.


Il Direttore

Dott. Giovanni Casale



Allegato




Ai


Direttori generali delle aziende Usl della Regione Emilia-Romagna

e, p.c.:


Al


Dott. Giovanni Casale


Direzione regionale del lavoro dell'Emilia Romagna


Viale Masini, 12


40126 - Bologna


Al


Dott. Giuseppe Greco


Direzione regionale Inps - Emilia Romagna


Via Milazzo, 4/2


40121 - Bologna



Oggetto: D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" art. 15, comma 1, lettera b: accordo temporaneo in attesa dell'indicazione delle modalità da definirsi in ambito della Conferenza Stato-Regioni


A seguito di accordi con la Direzione Regionale del Lavoro dell'Emilia Romagna e la Direzione Regionale INPS Emilia Romagna, preso atto della Lett.Circ. 29 marzo 2012, n. 32/0007247 delle Direzioni generali per l'Attività Ispettiva e delle Relazioni Industriali e dei rapporti di Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si è convenuto di rappresentare per il tramite della Direzione Regionale del Lavoro alle Direzioni Territoriali del Lavoro dell'Emilia-Romagna l'orientamento condiviso di proseguire, a tutela delle lavoratrici di cui all'oggetto, le attività finora svolte per il rilascio dei provvedimenti di astensione anticipata dal lavoro, fino alla definizione dell'Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, previsto dalla normativa in oggetto.

In attesa di tale accordo e delle indicazioni necessarie per organizzare l'attività procedimentale di rilascio dei provvedimenti da parte delle Aziende USL, si è convenuto di operare, secondo la collaborazione già in atto, in modo da salvaguardare i diritti di un'utenza in condizioni di fragilità, trattandosi di lavoratrici madri con complicanze gestazionali (di cui all'art. 17, comma 2, punto a del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151), applicando il principio di continuità dell'azione amministrativa e al fine di assicurare l'espletamento del servizio.


Distinti saluti.


Il Direttore generale alla sanità e alle politiche sociali

Mariella Martini



D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, art. 15
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 17

   

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