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- Categoria: Sentenze - Ordinanza - Parere - Decreto
- Creato Venerdì, 06 Aprile 2012 01:14
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T.A.R. @@ @@ Sez. IV, Sent., 28-03-2012, n. 938
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con il presente gravame il ricorrente, agente scelto della Polizia di Stato in servizio presso il Compartimento della Polizia stradale "@@" di @@, impugna i provvedimenti indicati in epigrafe, con i quali è stata disposta nei suoi confronti la sanzione disciplinare della deplorazione ai sensi dell'art. 5, nn. 1 e 4, del D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737.
Tale comminazione seguiva all'instaurazione di un complesso procedimento disciplinare conseguente alla condanna del ricorrente in Cassazione per gravi atti di violenza fisica perpetrati nel 2003 insieme ad altri agenti in danno di due soggetti tenuti in stato di fermo presso la Questura di @@.
A sostegno del proprio ricorso l'istante ha dedotto la violazione degli artt. 14, 19, 21 e 31 del D.P.R. n. 737 del 1981, artt. 103, 110 e art. 120 del D.P.R. n. 3 del 1957, artt. 24 e 113 della Costituzione, 23 e ss. della L. n. 241 del 1990, nonché l'eccesso di potere per violazione e vizi del procedimento, contraddittorietà, travisamento ed erronea valutazione dei fatti.
L'amministrazione intimata si è costituita in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso per infondatezza nel merito e confutando analiticamente le singole doglianze nello stesso dedotte.
All'udienza pubblica del 13 marzo 2012, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il collegio ritiene che il ricorso sia infondato in relazione a tutti i motivi di gravame dedotti, con i quali, sostanzialmente, il ricorrente contesta violazioni procedimentali ed erronea valutazione dei fatti.
Riguardo al primo motivo, con il quale il ricorrente contesta la violazione del termine massimo di 90 giorni che dovrebbe intercorrere tra gli atti del procedimento disciplinare assumendo la tardiva notifica del provvedimento di irrogazione della sanzione, adottato il 10 agosto 2010 e notificato il 24 novembre 2010, deve osservarsi che, secondo la lettera dell'art. 120 del D.P.R. n. 3 del 1957: "il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi novanta giorni dall'ultimo atto senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto". Il termine, giudicato perentorio dalla costante giurisprudenza, deve considerarsi di applicazione tassativa ed intercorrente tra l'emanazione dei diversi atti del procedimento disciplinare, ma l'interpretazione del disposto normativo non può estendersi alla fattispecie dell'emanazione di un atto e della notifica del medesimo, atteso che la notifica non può in alcun modo considerarsi un atto, consistendo in una forma di comunicazione del medesimo (cfr. artt. 136 e D.P.R. n. 3 del 1957 ss. c.p.c.).
Inoltre, secondo la costante giurisprudenza amministrativa, in tema di sanzioni disciplinari la notifica dei provvedimenti attiene al momento dell'efficacia e non a quello del perfezionamento dell'atto amministrativo, al quale deve intendersi riferito il disposto del succitato art. 120, trattandosi di atti non recettizi che, in quanto tali, possono dispiegare i loro effetti costitutivi ex tunc indipendentemente dalla collaborazione del destinatario (cfr., per tutte, Cons. Stato, sez. IV, 30 giugno 2010, n. 4163).
Con riferimento, invece, al secondo motivo di diritto, concernente l'assunto superamento del termine di 45 giorni per la conclusione dell'inchiesta disciplinare da parte del funzionario istruttore, l'opinione della giurisprudenza, in seguito all'adozione di una decisione del Consiglio di Stato in adunanza plenaria, si è assestata nel senso dell'ordinatorietà di tale termine, in considerazione della natura di meri atti interni nell'ambito del procedimento disciplinare, non ricompresi fra quelli idonei a garantire il diritto al contraddittorio o il diritto di difesa dell'interessato (Cons. Stato, A.P., 27 giugno 2006, n. 10).
Ne consegue, dunque, anche la piena legittimità della richiesta ed accordata proroga di quindici giorni del termine per presentare la relazione finale al Questore, nella specie congruamente motivata, come si evince dall'esame dell'istanza.
Con il terzo motivo di diritto si deduce, essenzialmente, la carenza di motivazione della contestazione degli addebiti, in violazione del diritto di difesa, oltre ad una serie di altre violazioni della procedura.
Riguardo al primo aspetto deve osservarsi che dalla lettura della contestazione, che fa riferimento ai fatti dei quali il ricorrente si è reso responsabile e alla condanna in Cassazione emessa nei suoi confronti, oltre che degli atti alla medesima connessi, emerge in modo esauriente e senza che possa residuare alcun dubbio la fattispecie della quale lo stesso è risultato imputato.
Non si è, inoltre, verificata alcuna violazione del segreto istruttorio, sussistente solo per le attività dell'autorità giudiziaria ed in considerazione della funzione dell'ufficio disciplina, estesa anche alla custodia della documentazione concernente i procedimenti disciplinari e penali dei dipendenti, ufficio, peraltro, vincolato al rigoroso rispetto dell'obbligo di riservatezza, né del diritto di accesso, in relazione alla possibilità di visionare gli atti del procedimento disciplinare che è stata accordata all'interessato, come risulta dalla documentazione versata in atti.
Non risulta, infine, violato l'obbligo di imparzialità che deve contraddistinguere il comportamento del funzionario istruttore nella conduzione dell'inchiesta disciplinare, sia in considerazione della gravità dei fatti addebitati all'interessato, risultanti da una condanna in terzo grado, che della funzione dallo stesso ricoperta, oltre che del rispetto del suo diritto di difesa che è stato, nella specie, pienamente garantito, nonostante l'evidenza dei fatti risultante dagli analitici accertamenti effettuati.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso va respinto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la @@ (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti dell'amministrazione intimata, che si liquidano in Euro 2000, compresi gli oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.