Emissione documento portabile S1 (E106) per i lavoratori pubblici.
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- Creato Venerdì, 06 Aprile 2012 01:33
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Ministero della salute
Nota 30-3-2012 n. DGPROGS/8525/I.3.b/1
Emissione documento portabile S1 (E106) per i lavoratori pubblici.
Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento della programmazione e dell'ordinamento del servizio sanitario nazionale, Direzione generale della programmazione sanitaria, Ufficio II e VII ex DGRUERI - Rapp. Intern. in materia di assistenza sanitaria.
Nota 30 marzo 2012, n. DGPROGS/8525/I.3.b/1 (1).
Emissione documento portabile S1 (E106) per i lavoratori pubblici.
(1) Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento della programmazione e dell'ordinamento del servizio sanitario nazionale, Direzione generale della programmazione sanitaria, Ufficio II e VII ex DGRUERI - Rapp. Intern. in materia di assistenza sanitaria.
Agli
Assessorati regionali alla sanità
Loro Sedi
Agli
Assessorati provinciali alla sanità delle province autonome di Trento e Bolzano
Loro sedi
All’
ex Ufficio VI DGRUERI
DGPROGS
Sede
Con e-mail del 6 marzo 2012, l'ufficio VI ex DGRUERI di questa Direzione Generale ha comunicato che dal 1° marzo 2012 non avrebbe più emesso i formulari per l'assistenza sanitaria per i dipendenti pubblici in servizio negli Stati dell'Unione Europea, Spazio Economico Europeo, Svizzera e negli Stati Convenzionati.
Al riguardo, per quanto concerne il documento portabile S1 (o E106 per gli Stati ai quali non si applicano ancora i nuovi regolamenti di sicurezza sociale), si rappresenta, acquisito il parere per le vie brevi del Ministero del Lavoro e Istituti previdenziali INPS-INPDAP, che tale attestato (da rilasciare sempre con validità annuale e rinnovabile) dovrà essere richiesto alla ASL di residenza previa necessaria presentazione del provvedimento d'incarico, o documentazione equipollente, dell'interessato, unitamente al documento A1 (o E101 per gli Stati ai quali non si applicano ancora i nuovi regolamenti di sicurezza sociale) rilasciato dalla sede INPDAP territorialmente competente e valevole per l'intera durata del distacco.
Si sottolinea che, nel caso dei lavoratori pubblici, non è richiesta la proroga ex art. 16 del Reg. (CE) n. 883/2004 (o ex art. 17 del Reg. (CEE) n. 1408/71 per gli Stati ai quali non si applicano ancora i nuovi regolamenti di sicurezza sociale) dopo i primi due anni di distacco, in quanto tali lavoratori sono sempre assoggetti alla legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutto ciò premesso, si invitano codesti Assessorati ad informare le rispettive aziende sanitarie locali per gli adempimenti di competenza ed assicurare cortese cenno di riscontro allo scrivente Ufficio, per il tramite dei referenti regionali, nei confronti dei quali sarà messa a disposizione la consueta collaborazione per ogni chiarimento.
Al fine di favorire una completa informativa ai dipendenti pubblici interessati, l'ufficio VI ex DGRUERI è invitato a rappresentare quanto indicato nella presente nota alle competenti strutture del Ministero degli Affari Esteri.
Il Direttore dell'ufficio
Dott. Sergio Acquaviva
Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004, art. 16
Reg. (CEE) 14 giugno 1971, n. 1408/71, art. 17