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Iter per la denuncia ed eventuale riconoscimento di malattia professionale

Dettagli

Iter per la denuncia ed eventuale riconoscimento di malattia professionali
Per malattia professionale si intende una patologia le cui cause sono da ricondurre all’attività o all’ambiente di lavoro (sordità da rumori, tumori causati da vernici o coloranti o sostanze cancerogene ecc.); perché sia riconosciuta come tale, occorre la certificazione medica.
Il Testo Unico n. 1124/65 dispone che, a fronte di una patologia di origine occupazionale, l’Inail ha il dovere di indennizzare, secondo regole precise, i danni provocati alla salute della lavoratrice o del lavoratore, prevedendo prestazioni di carattere economico, sanitario e riabilitativo.
In Italia le malattie professionali sono contenute in due tabelle distinte (settore industria e agricoltura) che sono state periodicamente aggiornate in relazione alle novità medico-scientifiche. L’ultima revisione è stata effettuata nel 2009.
Tuttavia, ci sono patologie che, pur non essendo inserite nelle tabelle, possono essere riconosciute come professionali, purché se ne dimostri il nesso di causalità.
Quest’ultima opportunità è stata introdotta a seguito del pronunciamento della Corte Costituzionale, con la sentenza n. 179 del 1988 che ha modificato il sistema assicurativo Inail.
Anche se con ritardo, quindi, in Italia, come è avvenuto in altri paesi, il riconoscimento delle malattie professionali può avvenire per i casi non esplicitamente previsti nelle tabelle (sistema misto).
In Italia la tutela delle malattie professionali si basa, come si ricordava in precedenza, su un sistema misto che prevede:
• malattie professionali tabellate;
• malattie da lavoro non comprese nelle tabelle.
Nel caso di malattie professionali tabellate, vale il principio della cosiddetta “presunzione del nesso tra patologia e attività”.
Pertanto, al lavoratore esposto ad una delle lavorazioni a rischio previste negli elenchi, non è richiesta altra documentazione, oltre alla certificazione rilasciata dal medico.
 
Per le patologie extratabellari, invece, poiché le indagini epidemiologiche non hanno prodotto risultati sufficienti tali da giustificare l’inserimento nelle tabelle, il lavoratore o la lavoratrice devono dimostrare con una documentazione appropriata il nesso tra la malattia contratta e le attività professionali svolte.
In ogni caso, una volta ottenuto il riconoscimento da parte dell’Inail della malattia da lavoro, le prestazioni sono identiche sia che si tratti di patologia tabellata o extratabellare.
L’iter di riconoscimento di una malattia professionale da parte dell’Istituto Assicuratore INAIL inizia con la compilazione ad opera del medico (di Patronato, di famiglia, competente) del primo certificato di malattia professionale, certificato che il lavoratore deve consegnare entro 15 giorni al datore di lavoro.
Solo con la consegna al datore si dà avvio alla procedura per un eventuale riconoscimento della tecnopatia da parte dell’Istituto Assicuratore.
Il datore di lavoro ha obbligo di trasmettere all’INAIL la denuncia di malattia professionale entro 5 giorni dal ricevimento del primo certificato medico, corredata da informazioni in merito alla lavorazione e/o sostanze che avrebbero determinato la malattia, le mansioni del lavoratore, gli accertamenti praticati in azienda (sorveglianza sanitaria ex D.Lgs 626 e oggi D.Lgs 81)e l’orario di lavoro.
Successivamente, l’Inail chiamerà a visita il lavoratore per ricostruire l’anamnesi lavorativa, in particolare in merito alla pericolosità cui è stato esposto e chiederà al datore di lavoro copia del documento aziendale di valutazione dei rischi.
 
Il lavoratore chiamato a visita dall’Inail dovrà portare con sé:
• libretto di lavoro;
• documentazione sanitaria inerente la patologia denunciata;
• accertamenti sanitari preventivi e periodici svolti in azienda;
• eventuali attestazioni di invalidità riconosciute in altri ambiti giuridici.
 
Se la malattia denunciata non è prevista dalle tabelle, l’Istituto assicuratore può avvalersi, in caso di dubbi, della sua struttura tecnica di accertamento del rischio (Contarp) per effettuare indagini ispettive all’interno dell’azienda e quantificarne l’esposizione.
 
L’Inail, assumendosene l’onere economico, può anche richiedere al lavoratore ulteriori accertamenti sanitari.
Con una successiva comunicazione, l’Istituto assicuratore farà conoscere al lavoratore le sue conclusioni, che potranno accogliere (o respingere) la richiesta di riconoscimento di malattia professionale quantificandone il grado di inabilità al lavoro.
Il lavoratore, può presentare opposizione contro le decisioni assunte dall’Inail.
Diverso è l’impegno del lavoratore a secondo che la patologia sia o meno prevista dalle tabelle di legge. L’inserimento tabellare riveste particolare importanza in quanto nell’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali se la patologia è inserita nelle tabelle opera la “presunzione legale dell’origine professionale” della malattia per cui il lavoratore deve dimostrare l’esposizione ad una delle lavorazioni tabellate ed una malattia ad essa riferibile; non deve invece fornire la prova del rapporto di causalità fra la prima e la seconda.
 
Nel caso di malattia non tabellata, il diritto alle prestazioni assicurative è subordinato alla dimostrazione della causa lavorativa da parte del lavoratore. Per questo particolare importanza assume il fatto che le nuove tabelle delle malattie professionali prevedano le patologie della colonna vertebrale ma anche patologie quali il tunnel carpale o quelle a carico delle spalle e del gomito oltre alle dermatiti da sostanze chimiche.
La denuncia assicurativa all'INAIL di una malattia professionale va tenuta ben distinta dall'obbligo previsto dal Testo Unico INAIL 1124/65 che pone in capo ai medici e, dunque, oggi in particolare ai medici competenti di denunciare all'Asl, all'Inail ed alla DPL le malattie di probabile origine lavorativa incluse nelle liste di legge.
 
In questo caso si tratta di una denuncia medico senza un ruolo attivo del lavoratore, lavoratore che deve essere informato per eventualmente avviare la denuncia all'INAIL e non incorrere così nella decadenza del suo diritto.
La finalità di questa denuncia ai sensi dell’art. 139 del DPR 1124/65 e dell’art. 10 del Dlgs 38/2000 è di natura preventiva ed ha dunque lo scopo ad esempio di permettere la programmazione dell'attività dell'Organo di Vigilanza.
Dal 2008 l’elenco delle patologie di probabile origine lavorativa è stato notevolmente ampliato rispetto a quello esistente dal 1973.
 
L’elenco si articola in:
• malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità;
• malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità;
• malattie la cui origine lavorativa è possibile.
 
Questa attività di denuncia è fondamentale perché quanto più è elevato il numero di una tipologia denunciata tanto più il legislatore sarà indotto a provvedere all’aggiornamento delle cosiddette tabelle ufficiali delle malattie professionali.
In merito al tema delle malattie professionali o correlate al lavoro è importante ricordare che il D.Lgs 81 prevede che in sede di riunione periodica il medico competente debba fornire informazioni, in forma anonima, in merito a:
1) riscontro in sede di visita periodica di patologie da porre in relazione ai rischi noti di cui al documento di valutazione dei rischi;
2) riscontro fra i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria di eventuali patologie in eccesso rispetto all'atteso che occorre valutare nel loro rapporto con i rischi lavorativi ma anche a eventuali altri fattori presenti nell'ambiente di lavoro (vedi a questo riguardo le “Linee guida sullo stress” della Commissione Consultiva).
 
In entrambe queste evenienze è fondamentale che l'RLS si confronti con il medico del lavoro pubblico o con il medico di un Patronato per valutare la possibile origine professionale ed avviare le misure di tutela assicurativa, misure di tutela che, giova ribadirlo, comportano sempre ricadute positive in termini di salute e sicurezza nel luogo di lavoro.
Inoltre in occasione della riunione periodica, l'RLS deve chiedere al medico competente se sono state fatte segnalazioni di malattie di possibile/probabile origine lavorativa alla ASL ed all'INAIL e verificare se i lavoratori siano stati informati della possibilità di avanzare la domanda di riconoscimento assicurativo e avviare questi lavoratori al Patronato, anche per evitare eventuali decadenze del diritto.
 
 
Marco Bottazzi
Responsabile Medico Legale

INCA Nazionale


   

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