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Astensione dal lavoro per gravidanza a rischio

Dettagli

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Il decreto semplificazioni modifica le regole per la richiesta dell'astensione dal lavoro dovuta a una gravidanza a rischio.





Il decreto interministeriale sulle semplificazioni (DI 5/2012, in vigore dal 10 febbraio 2012) ha apportato modifiche, attive a partire dal 1° aprile, anche sull’astensione dal lavoro conseguente all’accertamento di una gravidanza a rischio. Già nei mesi scorsi sono state inviate delle circolari per fornire le prime indicazioni, la n°2 del Ministero del Lavoro del 16 febbraio e la n°1275 dell’INAIL del 21 febbraio. Finora si è sempre fatto riferimento all’art. 17 del D.Lgs. 151/2001:


2. Il servizio ispettivo del Ministero del lavoro può disporre, sulla base di accertamento medico, avvalendosi dei competenti organi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi degli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, l’interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell’articolo 16, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dal servizio stesso, per i seguenti motivi:
a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12.
3. L’astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 e’ disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, secondo le risultanze dell’accertamento medico ivi previsto. In ogni caso il provvedimento dovrà essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell’istanza della lavoratrice.
4. L’astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma 2 può essere disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, d’ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della propria attività di vigilanza constati l’esistenza delle condizioni che danno luogo all’astensione medesima.


In particolare sono stati modificati i commi 3 e 4. Infatti il l’art. 15 del DI prevede che se l’interdizione dal lavoro è dovuta a gravi complicanze tutta la procedura dipenderà dalla ASL di competenza, se invece l’astensione è dovuta a condizioni lavorative pregiudizievoli per la donna o per il bambino la procedura verrà svolta dalla Direzione Territoriale del Lavoro. Ulteriori indicazioni e precisazioni in merito arriveranno dalla Conferenza Stato-Regioni.


Nella pratica d’ora in poi le donne che si trovano a dover affrontare una gravidanza a rischio dovranno presentarsi agli uffici di medicina di base della ASL di appartenenza con il certificato rilasciato da un ginecologo del Servizio Sanitario Nazionale. Se il proprio medico lavora come specialista privato, bisognerà sottoporsi a una vista da parte di un medico della ASL, tale visita è gratuita e può essere prenotata quando si fa domanda per la richiesta di astensione dal lavoro. Dopo aver accertato l’effettiva sussistenza della condizione di rischio la ASL rilascerà una certificazione che autorizza all’interdizione dal lavoro, fino al periodo obbligatorio (due mesi prima del parto).


Per approfondire: Il congedo per gravidanza, cosa prevede la legge

 



   

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