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Sussiste ancora l'incompatibilità nella funzione di avvocato e dipendente pubblico part-time. Attesa la decisione della Corte Costituzionale sul prospettato dubbio di legittimità costituzionale

Dettagli



SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Ordinanza 31 gennaio – 27 febbraio 2012, n. 2929

(Presidente De Luca – Relatore Forte)
Considerato in fatto e in diritto
La decisione del Consiglio nazionale forense riportata in epigrafe ha respinto il ricorso dell'avv. @@ contro la sua cancellazione dall'albo professionale, causata dalla sopravvenuta incompatibilità della posizione di dipendente pubblico a tempo parziale con la attività professionale, per effetto dell'entrata in vigore della legge 25 novembre 2003 n. 339, che tale incompatibilità ha sancito, anche retroattivamente, per coloro che già erano iscritti all'albo in base alla legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo il diritto di scelta tra l'uno o l'altro lavoro da esercitare entro tre anni dalla entrata in vigore della nuova normativa. Queste sezioni unite, con ordinanza 6 ottobre 2010 n. 24689 hanno dichiarato "non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della legge n. 339 del 2003, artt. 1 e 2, nella parte in cui non prevedono che il regime di incompatibilità stabilito dall'art. 1 non si applichi ai dipendenti pubblici a tempo parziale ridotto non superiore al 50 per cento del tempo pieno, già iscritti negli albi degli avvocati, alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 339 del 2003, prevedendo invece, all'art. 2, solo un breve periodo di “moratoria” per l'opzione imposta tra impiego ed esercizio della professione per contrasto, nei sensi di cui in motivazione, con gli artt. 3, 4, 35 e 41 Cost.". È certamente opportuno, ad avviso di queste sezioni unite, attendere, prima di ogni pronuncia sul ricorso, la decisione della Corte costituzionale sul prospettato dubbio di legittimità costituzionale relativo a tale questione e, quindi, è necessario accogliere l'istanza formulata dal ricorrente di sospendere l'efficacia della decisione del Consiglio nazionale forense, sussistendo i presupposti della stessa, come sostenuto dal ricorrente, sussistendo chiaro il danno grave per l'avv. B. dal permanere della efficacia del provvedimento di cancellazione dall'albo, adottato in applicazione di una norma della cui legittimità costituzionale si è dubitato, durante il tempo necessario al giudice delle leggi per decidere sulla questione.
P.Q.M.
La Corte rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo e dispone la sospensione dell'esecuzione della impugnata decisione del Consiglio nazionale forense nei confronti del ricorrente.

   

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