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Recupero indebiti pensionistici in applicazione dell'art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n.

Dettagli

Nuova pagina 1

I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica)
Nota 24-11-2006 n. 68
Recupero indebiti pensionistici in applicazione dell'art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale pensioni, Ufficio I - Normativa.

Nota 24 novembre 2006, n. 68 (1)

Recupero indebiti pensionistici in applicazione dell'art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

 

(1) Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale pensioni, Ufficio I - Normativa.

 

 

  Ai Direttori delle Sedi provinciali e territoriali
  Alle Organizzazioni sindacali nazionali dei pensionati
  Agli Enti di Patronato
e, p.c. Ai Dirigenti generali centrali e compartimentali
  Ai Coordinatori delle Consulenze professionali
     

 

 

Come è noto, per verificare la sussistenza dei requisiti reddituali che condizionano sia la conservazione del diritto sia la determinazione dell'importo delle prestazioni richieste, questo Istituto, con deliberazione n. 141 del giorno 8 gennaio 2004 del Commissario straordinario, ha avviato l'operazione RED 2004, (cfr. circolare n. 1 del 16 gennaio 2004.)

A coronamento di detta operazione, sono stati eseguiti ulteriori accertamenti nei confronti dei titolari sia di una pensione reversibile (sorta in data successiva al 17 agosto 1995) che di una diretta, entrambe erogate dall'Inpdap, e che non hanno ottemperato alla richiamata verifica reddituale.

Alla luce di quanto sopra, sulla rata di dicembre p.v si provvederà a rideterminare l'importo dei trattamenti pensionistici ai superstiti mentre il debito complessivo accertato sarà recuperato, sulla base delle vigenti disposizioni in materia di recupero degli indebiti, a decorrere dalla rata di marzo 2007.

Di seguito, si illustrano i criteri con i quali si è proceduto a quantificare le somme indebitamente erogate e la conseguente riduzione dell'importo delle pensioni interessate.

Per la determinazione del debito e la riduzione del trattamento pensionistico ai superstiti, l'Istituto, attraverso un controllo interno, ha utilizzato i redditi derivanti dalle pensioni dirette Inpdap relativi ad un arco temporale 2003/2006 risultanti dalla banca dati pensioni integrati dai redditi derivanti da pensioni dirette segnalate dal casellario dei pensionati gestito dall'Inps.

Al fine di rendere trasparente l'operato di questo Istituto, le sedi provinciali/territoriali riceveranno dalla competente struttura di progetto per le applicazioni informatiche i tabulati contenenti i risultati delle operazioni effettuate che consentiranno di fornire ai pensionati interessati tutte le informazioni relative ai debiti accertati.

La trattenuta operata sarà pari ad un quinto dell'importo complessivo della pensione, comprensivo anche dell'indennità integrativa speciale se corrisposta come emolumento a sé stante, al netto delle ritenute IRPEF e con una rateizzazione massima di 60 rate (art. 2 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e art. 3 del D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544.)

Nei casi in cui la rateizzazione massima non sia sufficiente ad estinguere totalmente il debito accertato, la sede dovrà provvedere a definire direttamente con l'interessato le modalità per il recupero del residuo debito.

Si coglie l'occasione per sottolineare che in sede di recupero le somme indebitamente corrisposte sono state considerate ovviamente al lordo dell'IRPEF a suo tempo trattenuta e versata dall'INPDAP in qualità di sostituto di imposta e concorreranno a ridurre l'imponibile (art. 10, lettera d)-bis del TUIR - D.P.R. n. 917 del 1986.)

Ricordato che i limiti e le misure stabiliti nella tabella F allegata alla legge n. 335 del 1995 non si applicano qualora il titolare del trattamento pensionistico faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore età, studenti ovvero inabili, individuati secondo la disciplina dell'A.G.O., si ribadisce che ai fini della prevista riduzione della pensione ai superstiti devono essere dichiarati tutti i redditi posseduti dal titolare di pensione indiretta o ai superstiti, al netto dei contributi previdenziali, con esclusione dei seguenti:

- reddito della casa di abitazione;

- trattamenti di fine rapporto comunque denominati e relative anticipazioni;

- competenze arretrate soggette a tassazione separata;

- trattamenti pensionistici esenti da IRPEF.

Si precisa, inoltre, che gli importi relativi ai trattamenti pensionistici ai superstiti, vanno esclusi dal computo dei redditi da valutare al fine di eventuali riduzioni da operare ai sensi del richiamato art. 1, comma 41.

Le sedi provinciali e territoriali dovranno assumere ogni utile iniziativa per fornire esaustive delucidazioni agli amministrati, nonché provvedere immediatamente alla eventuale regolarizzazione dei relativi trattamenti pensionistici, sulla scorta della documentazione presentata direttamente dagli interessati qualora risulti difforme dai dati riportati nel tabulato trasmesso dalla struttura competente.

Per consentire una gestione più fluida delle prestazioni effettivamente spettanti ai pensionati, si richiama l'attenzione delle Sedi circa l'obbligo sancito dal legislatore (cfr. articolo n. 71 del D.P.R. n. 445 del 2000) di effettuare specifici controlli in merito alla veridicità delle autocertificazioni; ciò consente di rilevare periodicamente la sussistenza dei requisiti reddituali che condizionano sia la conservazione del diritto che la determinazione del relativo importo.

Si allegano, ad ogni buon fine, i fac-simile dei modelli che i pensionati interessati dalla verifica reddituale riceveranno con il prospetto della pensione della rata di dicembre p.v.


Il Dirigente generale

Dr. Costanzo Gala

 

Allegato

(2)

 

(2) Si omettono i Modelli, in quanto non riportati alla fonte.

 

L. 8 agosto 1995, n. 335

   

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