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La Cassazione ha affermato che gli interessi del 10 per cento semestrale applicati da Equitalia sono illegittimi.

Dettagli



circolazione stradale   -   interessi   -   sanzioni amministrative e depenalizzazione
Cass. civ. Sez. II, 16-02-2007, n. 3701
Fatto Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo
 
L'Ufficio Territoriale del Governo di Benevento ha impugnato, nei confronti di @@, con ricorso notificato il 27.10.04, la sentenza del Giudice di Pace di Benevento, che aveva dichiarato la nullità dell'opposta cartella esattoriale, inerente al pagamento della somma di Euro 852,78 per violazione dell'art. 116 C.d.S., comma 2, ritenendo illegittima, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 27, la maggiorazione per interessi operata sulla somma stabilita dalla legge.
Lamenta la violazione e falsa applicazione L. n. 689 del 1981, art. 27, atteso che, contrariamente all'assunto del G.d.P., proprio detto articolo prevede espressamente l'effettuata maggiorazione, in caso di ritardo nel pagamento delle somme dovute a titolo di sanzione.
@@ resiste.
Il P.G. ha chiesto la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio.

Motivi della decisione
 
Il ricorso è manifestamente infondato.
Infatti alle sanzioni, come nella specie stradali, si applica l'art. 203 C.d.S., comma 3, che, in deroga alla L. n. 689 del 1981, art. 27, in caso di ritardo nel pagamento della sanzione irrogata nell'ordinanza - ingiunzione, prevede, l'iscrizione a ruolo della sola metà del massimo edittale e non anche degli aumenti semestrali del 10%. Aumenti, pertanto, correttamente ritenuti non applicabili dal G.d.P., peraltro con motivazione errata, che va quindi corretta in conformità all'enunciato principio. Al rigetto del ricorso, segue la condanna alle spese.

P.Q.M.
 
Rigetta il ricorso e condanna l'Ufficio Territoriale Governo di Benevento alle spese in Euro 500,00 di cui Euro 400,00 per onorari.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2007

 

"Riscossioni non dovute da Equitalia" (servizio de Le Iene)

   

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