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... sanzione, la sospensione dal servizio riservando la destituzione ai casi di reiterazione della condotta illecita. ...

Dettagli



CARABINIERI   -   FORZE ARMATE
@@A.R. Puglia Lecce Sez. III, Sen@@, 08-03-2012, n. 469

Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1.- Con ordinanza n. 592 del 29 luglio 2011, delibando l'istanza cautelare formulata dal sig. @@, questo @@a.r. osservava quanto segue:
- "Premesso che il ricorrente impugna il provvedimento con il quale l'Amministrazione intimata disponeva nei suoi confronti la "perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari", con la seguente motivazione: "carabiniere scelto, a seguito di esame svolto presso il laboratorio di tossicologia forense dell'Università degli Studi di Bari veniva riscontrato positivo all'uso di sostanze stupefacenti del tipo cocaina".
Considerato che, per un verso, le risultanze dell'esame in parola sembrano trovare, allo stato, elementi di conferma nell'atteggiamento assunto dal militare in occasione della richiesta di accertamenti medico - legali del 7 ottobre 2010 (si rifiutava di sottoporvisi), e, per altro verso, che le giustificazioni dallo stesso addotte neppure paiono ragionevolmente credibili (la cocaina gli sarebbe stata somministrata in modo ingannevole, per renderlo "maggiormente disinibito", da una partner occasionale, o comunque dalla stessa "trasmessa" a sua insaputa durante un rapporto sessuale: cfr. memorie difensive del 14 gennaio e del 24 febbraio 2011).
Ritenuto, infine, che per un militare dell'Arma dei Carabinieri l'uso di sostanza stupefacente del tipo cocaina costituisce condotta di particolare gravità, tale da giustificare, almeno per il tipo di valutazione proprio di questa fase cautelare, l'adozione della determinazione impugnata".
1.1 Si è anzitutto richiamata l'ordinanza n. 592/2011 poiché essa contiene, a ben vedere, pur se in forma sintetica, tutti gli elementi che, in fatto e in diritto, il Collegio ritiene significativi nell'esame del ricorso: alla stessa, dunque, il Tribunale fa integrale rinvio, salvo quanto subito si scriverà con riguardo al profilo della "graduazione" della misura applicata. Sul punto, infatti, si svolgevano nell'atto di gravame, soprattutto ai paragrafi II.2 e II.4, una serie di articolati rilievi, tesi, nella sostanza, a dimostrare la violazione da parte della p.a. procedente del "principio di proporzionalità dell'azione amministrativa" e, in specie, del "relativo corollario del c.d. "gradualismo sanzionatorio"".
2.- Il Collegio rileva, dunque, che nel motivare la scelta della sanzione irrogata l'amministrazione evidenziava come il comportamento del @@ avesse:
a) gravemente compromesso il prestigio dell'Arma dei Carabinieri;
b) inficiato le capacità psico - fisiche dello stesso;
c) violato i principi di moralità, rettitudine e correttezza propri dell'agire di ogni militare e, in specie, dei Carabinieri, prioritariamente impegnati in compiti di prevenzione e repressione dei fenomeni criminosi connessi alla droga;
d) pregiudicato la relazione fiduciaria Amministrazione/dipendente.
E che, per conseguenza, i fatti contestatigli fossero "di rilevanza tale da richiedere l'applicazione della massima sanzione disciplinare di stato".
2.1 Ciò ricordato, ritiene il Tribunale che nessuna incongruenza, illogicità o, comunque, irragionevolezza sia riscontrabile nelle valutazioni appena sintetizzate sub a), b), c) e d), le quali anzi venivano dal Ministero formulate in maniera chiara, consequenziale e convincente.
2.2 Diverso, invece, il discorso da fare con riferimento al giudizio finale reso dall'Amministrazione, di sostanziale incompatibilità fra la figura del @@ e il ruolo di appartenente all'Arma dei Carabinieri.
2.3 Quanto a tale profilo, in specie, sembrano utili alcuni richiami giurisprudenziali, a cominciare dalla sentenza del @@a.r. Lazio n. 3560 del 2011, che proprio valutava la "legittimità della sanzione disciplinare di stato della perdita del grado per rimozione inflitta a militare del Corpo della Guardia di Finanza cui, all'evidenza, i Carabinieri possono essere ai nostri fini del tutto assimilati in relazione all'uso occasionale di sostanze stupefacenti.
...
La Sezione ha, in occasione della definizione di fattispecie analoghe (da ultimo cfr. Tar Lazio, II, n. 37899 del 21 dicembre 2010 ), ritenuto che l'occasionalità accertata dell'uso di cannabinoidi da parte di militare della Guardia di Finanza non costituisce presupposto sufficiente per l'adozione della misura sanzionatoria della perdita del grado per rimozione.
Il Consiglio di Stato con ripetute decisioni della sezione IV (cfr. ad esempio decisione n. 8352 del 30 novembre 2010 e n. 2927 del 13 maggio 2010) ha invece espresso una opposta interpretazione in base alle seguenti considerazioni.
La perdita del grado viene inflitta in applicazione dell'ar@@ 40 della L. 3 agosto 1961, n. 833.
Il punto 6) di detta norma prevede che il militare di truppa incorre nella perdita del grado, quando è stato rimosso "per violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari, ovvero per comportamento comunque contrario alle finalità del Corpo o alle esigenze di sicurezza dello Stato, previo giudizio di una Commissione di disciplina".
Secondo tale previsione la perdita del grado non segue, come negli altri casi elencati dalla stessa norma, al verificarsi di un fatto da essa direttamente individuato, bensì collegando il fatto con gli obblighi assunti dal militare con il giuramento, ovvero con le finalità del Corpo, richiedendo tale operazione un giudizio di attinenza e congruenza (Cons. Stato, IV Sez., n. 3387/07).
Né potrebbe ritenersi che la gravità del comportamento del militare incolpato possa quindi influire sulla misura della sanzione in essa contemplata.
La perdita del grado sarebbe, infatti, sanzione unica ed indivisibile, non essendo stata stabilita con la previsione di un minimo ed un massimo, entro i quali l'Amministrazione deve esercitare il potere sanzionatorio (cfr. IV Sez. n. 2415/09).
Neppure potrebbe ritenersi illegittima, in quanto affetta da difetto di ragionevolezza e di proporzionalità, la sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione inflitta al finanziere che abbia consumato, anche episodicamente, sostanze stupefacenti, essendo stato ricondotto tale comportamento alla violazione del giuramento e alla contrarietà con le finalità del Corpo; si dovrebbe considerare difficile, infatti, sostenere che il consumo anche occasionale di droga non contrasti con le finalità del Corpo a cui il militare appartiene se, come nella fattispecie, tra i compiti a cui questo attende vi è proprio il contrasto al contrabbando e al traffico di stupefacenti (cfr. dec. n. 3887/07 ci@@; n. 2879/05; n. 2415/09).
Si deve, infatti, ricordare che al Corpo della Guardia di Finanza e lo stesso discorso vale, ovviamente, anche per l'Arma dei Carabinieri l'ordinamento affida un ruolo centrale e di primissima linea nella repressione dello spaccio di stupefacenti e nel contrasto ai fenomeni di criminalità organizzata ad esso connessi: di talché non può ragionevolmente ipotizzarsi che simili compiti, essenziali per la salvaguardia della pubblica sicurezza, siano in concreto espletati da soggetti i quali a loro volta fanno uso delle sostanze la cui diffusione si tratta invece di impedire.
Ciò detto, osserva in primo luogo il Collegio che non appare affatto condivisibile la tesi secondo la quale la violazione degli obblighi assunti con il giuramento prestato, quale che sia la sua gravità, giustifichi la comminatoria della sanzione espulsiva perché indice di carenza da parte del militare di qualità morali e di carattere e comunque lesiva del prestigio del Corpo.
Infatti la proporzione fra addebito e sanzione è principio espressivo di civiltà giuridica (cfr. Cons. Stato IV. Sez., n. 2189 del 10 maggio 2007), comportando la sproporzione della sanzione la violazione del principio di ragionevolezza e di gradualità della sanzione stessa.
Al riguardo è opportuno rammentare che per analoga infrazione commessa da appartenenti alla polizia di Stato (primo episodio di uso non terapeutico di sostanze stupefacenti) l'articolo 6 terzo comma n. 8 del D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 prevede espressamente, quale sanzione, la sospensione dal servizio riservando la destituzione ai casi di reiterazione della condotta illecita.
Peraltro secondo una diversa e più condivisibile linea di pensiero dello stesso Consiglio di Stato -che il Collegio ritiene di potere invece fare propria e che prende le mosse proprio da un adeguato apprezzamento del principio di proporzionalità- il consumo di sostanze stupefacenti costituisce per il militare del Corpo della Guardia di Finanza violazione degli obblighi assunti con il giuramento e può persino giustificare la comminatoria della sanzione espulsiva perché indice di carenza di qualità morali e di carattere e comunque lesivo del prestigio del Corpo, ma sempre nel rispetto della proporzione fra addebito e sanzione che è espressivo di civiltà giuridica, non potendosi ragionevolmente porre sullo stesso piano l'addebito, pur riprovevole, di consumo occasionale o di singolo episodio di assunzione di sostanze stupefacenti rispetto all'addebito, per esempio, di spaccio e consumo, magari in forma organizzata e sistematica. Invero, che simili violazioni costituiscano tutte un vulnus al giuramento prestato è incontrovertibile, ma che debbano tutte essere punite con la massima sanzione (id est, quella espulsiva), come se il vulnus fosse di identico livello in ogni caso, è assunto che si rivela palesemente in contrasto con i precitati principi di ragionevolezza e proporzionalità, essendo ontologicamente differente, nelle diverse ipotesi, l'incidenza della violazione sui doveri di fedeltà e lealtà assunti dal militare con la prestazione del giuramento e risultando altresì differente il livello di carenza di qualità morali e di carattere, ancorché pur sempre in negativo (cfr. in senso conforme Consiglio Stato, IV, 18 febbraio 2010, n. 939).
In siffatta prospettiva appare quindi irragionevole e sproporzionata l'inflizione all'odierno ricorrente della massima sanzione considerati l'uso del tutto occasionale contestatogli, il fatto che egli abbia ammesso spontaneamente la circostanza, i precedenti di carriera tutti pienamente commendevoli.
L'apprezzamento della circostanza contestata al dipendente in maniera isolata rispetto a tutte le altre circostanze ora segnalate, nell'esclusiva ottica della sua incidenza sugli obblighi assunti con il giuramento e al di fuori di ogni prospettiva di proporzionalità, rende l'impugnata sanzione illegittima in quanto non adeguatamente motivata, non basata su una completa e razionale considerazione del disvalore effettivamente evidenziato dall'illecito disciplinare contestato e conseguentemente sganciata da ogni giudizio di graduazione.
L'opzione interpretativa scelta dal Collegio ha trovato conferma proprio di recente in altra diversa pronuncia della stessa Quarta Sezione del Consiglio di Stato (cfr. decisione n. 353 del 18 gennaio 2011), cosicché la Sezione ritiene, in presenza di perduranti contrasti in seno alla giurisprudenza dell'organo di secondo grado, di potere ribadire il proprio convincimento" (@@a.r. Lazio - Roma, II, 26 aprile 2011, n. 3560).
Come evidenziato dal @@a.r. Lazio, dunque, pure richiamando alcune pronunce del Consiglio di Stato (cfr., inoltre, Consiglio di Stato, IV, 30 agosto 2011, n. 4872), un singolo e isolato episodio di assunzione di sostanza stupefacente non costituisce necessariamente e, per così dire, automaticamente, un indice rivelatore di mancanza delle qualità morali che si richiedono a un militare (pur appartenente a quei corpi impegnati tra l'altro in attività di pubblica sicurezza), e se la violazione degli obblighi assunti con il giuramento può ovviamente giustificare, in astratto, la comminatoria della sanzione espulsiva, ciò deve comunque avvenire, in concreto, nel rispetto del principio di civiltà giuridica della proporzione fra addebito e sanzione, non potendosi ragionevolmente accomunarsi il caso, pur riprovevole, di consumo episodico di sostanze stupefacenti rispetto a quello, in ipotesi, di consumo continuo, sistematico o comunque reiterato.
2.4 In questa prospettiva, il carattere occasionale dell'assunzione della sostanza stupefacente da parte del ricorrente (è vero che i pregressi sospetti del suo superiore gerarchico sono elemento di segno contrario, ma è anche vero che si tratta di circostanza evidentemente poco apprezzabile, formalmente, sul piano probatorio), per quel che emerge avvenuto al di fuori da contesti organizzati (se non è credibile la giustificazione dell'assunzione involontaria, estranea a ogni comune regola di esperienza, è invece plausibile ritenere che il consumo avvenisse comunque in contesti specifici, forse riconducibili alla relazione extraconiugale intrattenuta dal @@ ), unito all'apprezzabile curriculum professionale dello stesso, costituiscono dunque, in applicazione dei principi fin qui esposti e richiamati, elementi in relazione ai quali la sanzione applicata, a giudizio del Collegio, per i suoi effetti anche drammatici sulla vita del destinatario e del suo nucleo familiare, risulta travalicare i suindicati limiti di ragionevolezza e, soprattutto, gradualità.
3.- Nei sensi e per i motivi fin qui esposti il ricorso va dunque accolto, con assorbimento di ogni altra questione formulata.
4.- Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1116 del 2011 indicato in epigrafe, lo accoglie.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

   

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