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..destituzione dal servizio, per asserita sproporzionalità tra la ... con conseguente annullamento del provvedimento di destituzione e riammissione in servizio ..

Dettagli

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IMPIEGO PUBBLICO   -   REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI)
Cons. Stato Sez. III, Sent., 01-02-2012, n. 492

Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con la sentenza della VI Sezione di questo Consiglio di Stato n. 1488/2011 del 9.3.2011, è stato rigettato l'appello proposto dal Ministero dell'Interno avverso la sentenza del TAR del Lazio-Roma Sez. I ter n. 8424 del 9.9.2009, con cui era stato accolto il ricorso del sig. @@, Ispettore capo della Polizia di Stato, avverso il provvedimento del Capo della Polizia del 29 ottobre 2007, che disponeva la sua destituzione dal servizio, per asserita sproporzionalità tra la sanzione comminata ed il "fatto" sanzionato.
L'esecutività della sentenza di primo grado era stata sospesa, in un primo momento, con ordinanza cautelare n. 410 del 26.1.2010; poi con la sentenza, della cui revocazione si tratta, è stato rigettato l'appello del Ministero e confermata la sentenza di primo grado, con conseguente annullamento del provvedimento di destituzione e riammissione in servizio del @@, ma veniva dichiarata la non spettanza degli emolumenti arretrati.
Si sostiene, col ricorso per revocazione in esame, che il giudice d'appello sarebbe incorso in errore su circostanze rilevanti, che, se correttamente percepite, avrebbero condotto a riconoscere il diritto al ripristino del rapporto di lavoro anche con riguardo al trattamento economico pregresso.
La sentenza avrebbe, in altri termini, supposto fatti inesistenti o non risultanti dagli atti, dettagliatamente elencati dal ricorrente.
All'udienza del 2 dicembre 2012 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente afferma che la sentenza, nella parte del mancato riconoscimento degli arretrati, è conseguenza della supposizione di fatti risultanti dai documenti ed atti del giudizio che invece incontestabilmente li escludono.
Infatti, non si rileverebbe da nessun documento che il collega del @@ abbia ammesso fin da subito di essere l'autore del furto; che il collega del @@ abbia tenuto un comportamento anomalo riconoscibile dal @@ stesso, tale da doverlo indurre ad avere un comportamento più consono ai doveri di ufficio; che la cameriera sia uscita dal ristorante urlando, che il @@ si sia allontanato dal ristorante dopo avere scansato un cameriere e a fari spenti; che il coperchietto della zuccheriera sia stato ritrovato nell'immediato.
La svista materiale sarebbe stata determinante ai fini della decisione della controversia; non si ravviserebbero quegli elementi che possano condurre a conseguenze così pesanti a carico del ricorrente, quale quella di negargli 10 anni di emolumenti, con gravi conseguenze anche sul piano pensionistico.
La tesi del ricorrente non è sufficiente a superare la fase rescindente di cui si compone il giudizio per revocazione.
Non ricorre ad avviso del Collegio l'errore di fatto di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c.
L'errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione di una sentenza non deve essere solo la conseguenza di una falsa percezione dei fatti rilevanti della causa, ma deve anche essere decisivo, ossia: deve costituire il motivo essenziale e determinante della decisione impugnata. Se manca l'incidenza causale dell'errore sulla sentenza, non ci può essere revocazione. (Cassazione civile , sez. III, 20 luglio 2011 , n. 15882; Consiglio Stato , sez. IV, 24 gennaio 2011 , n. 503).
Nel caso di specie, le circostanze riferite dal ricorrente sono marginali e non decisive, tant'è che il giudice ha avuto l'esatta percezione della vicenda nei suoi punti salienti ( le modalità e le circostanze del furto) ed ha ritenuto di confermare la sentenza di primo grado di annullamento dei provvedimenti impugnati, ritenendo sproporzionata la sanzione rispetto alla gravità del fatto che ha visto coinvolti i due dipendenti.
Tuttavia, le ragioni della via "intermedia" scelta dal Collegio della revocanda sentenza, che ha per un verso confermato l'annullamento degli atti impugnati, per altro verso non ha riconosciuto il diritto alla ricostruzione della carriera ai fini economici, sono di giustizia sostanziale, laddove, alla sicura sussistenza di una qualche responsabilità riguardo a fatti sostanzialmente acclarati e comunque gravi, si è voluto collegare una conseguenza di ordine patrimoniale, essendo contrario al sentimento di giustizia la ricostruzione integrale della posizione economica dei due agenti di Polizia.
Sicchè si potrebbe, semmai, riscontrare nella decisione, per la parte oggetto di critica, un "error in judicando", ma non un errore sulla percezione del fatto determinante della decisione; errore, questo, che non può però dare luogo a revocazione della sentenza.
Le spese si compensano tra le parti per ragioni di opportunità.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


   

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