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..destituzione dall'incarico di "addetto alla conduzione di M/B ..

Dettagli


GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, Sent., 17-01-2012, n. 129

Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
I. Con ricorso iscritto al n. 1344/08 R.G. del Tribunale di @@, Sezione Lavoro, il ricorrente, dipendente del Ministero dell'Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile, assegnato al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di @@, impugnava i Provv. del 25 maggio 2006, n. 128, di destituzione dall'incarico di "addetto alla conduzione di M/B e motorista sala macchine" e contestuale assegnazione al servizio operativo con esclusione dell'attuazione del soccorso tecnico presso "settore auto protettori", e del 17.8.2006 n. 185, di conferma della predetta destituzione e contestuale assegnazione al servizio operativo con esclusione dell'attuazione del soccorso tecnico presso "Ufficio autorimessa".
Con sentenza n. 345/09 del 17-24/03/2009, il Tribunale di @@ dichiarava il proprio difetto di giurisdizione ed assegnava al ricorrente il termine di sessanta giorni per la riassunzione del giudizio innanzi al Giudice amministrativo territorialmente competente.
Con ricorso passato per la notifica il 19.5.2009 e depositato il 19.6.2009, il ricorrente adiva in riassunzione questo Tribunale.
Costituitasi, l'Amministrazione intimata ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza.
All'Udienza pubblica del 23.11.2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
II. La preliminare eccezione della Difesa erariale è fondata.
Secondo quanto stabilito dal Giudice della giurisdizione, "le controversie relative al rapporto di impiego degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, stante il disposto dell'art. 1 L. n. 252 del 2004 che, introducendo il comma 1 bis all'art. 3 D.Lgs. n. 165 del 2001, ha esteso a detto rapporto il regime di diritto pubblico previsto per alcune categorie del pubblico impiego, vanno devolute, come quelle riguardanti il personale di cui all'art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 165 del 2001, alla giurisdizione del @@ con decorrenza dall'entrata in vigore della suddetta L. n. 252 del 2004, senza che l'art. 4 di quest'ultima possa differirne l'indicato effetto devolutivo, perché tale disposizione transitoria fissa unicamente il tempo iniziale di efficacia dei decreti legislativi di cui all'art. 2 della medesima legge prevedendo la proroga del trattamento normativo ed economico" (cfr. Cassazione civile, sez. un., 26 gennaio 2011, n. 1766).
Quindi, in somma sintesi, la giurisdizione del @@ sul rapporto di pubblico impiego del Corpo nazionale dei vigile del fuoco risale al 2004.
Parte ricorrente ha introdotto presso il giudice ordinario, soltanto nel 2008, un ricorso avverso provvedimenti risalenti al 2006, quindi ben oltre il termine decadenziale di sessanta giorni previsto per le azioni di annullamento nel processo amministrativo dall'art. 29 c.p.a..
Il comma 2 dell'art. 11 del c.p.a. così recita:
"Quando la giurisdizione e' declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo e' riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato".
La norma è integrata dal comma 5 del medesimo articolo, che così stabilisce:
"5. Nei giudizi riproposti, il giudice, con riguardo alle preclusioni e decadenze intervenute, puo' concedere la rimessione in termini per errore scusabile ove ne ricorrano i presupposti".
Sicché, in linea di principio, a fronte di decadenze relative al decorso dei termini fissati nel processo da celebrare anche presso il Giudice fornito di giurisdizione, è possibile ricorrere all'istituto della rimessione in termini per errore scusabile.
Ma nel caso di specie, in disparte la non decisiva circostanza secondo la quale non è stata introdotta in giudizio dalla parte ricorrente alcuna richiesta in ordine alla scusabilità dell'errore (ed invero, ai sensi dell'art. 37 c.p.a. la rimessione in termini può essere disposta anche d'ufficio dal Giudice), è da dire che, a fronte della chiarezza dell'art. 1 L. n. 252 del 2004, introduttivo del comma 1 bis all'art. 3 D.Lgs. n. 165 del 2001, in ordine alla giurisdizione sulla materia in esame del @@, non può dirsi che sussistano quelle "oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto" o quei "gravi impedimenti di fatto" richiesti dal richiamato art. 37 c.p.a., per poter ritenere giustificabile l'erronea proposizione dell'azione presso il @@ e, quindi, l'introduzione della medesima oltre due anni dai provvedimenti contestati.
Del resto, ove si consentisse una indiscriminata rimessione in termini nel processo amministrativo per effetto della previa proposizione della domanda nei tempi ben più lunghi stabiliti per il processo civile, si determinerebbe l'elusione nel processo amministrativo dei termini perentori fissati dal richiamato art. 29 c.p.a. per l'azione di annullamento.
Conclusivamente, il ricorso va dichiarato irricevibile, in quanto tardivo.
Stimasi equo, in relazione agli specifici profili della controversia (anche di ordine umano, tenuto conto degli accertamenti medico-legali di cui al verbale della C.M.O. di Messina del 27.01.2009) disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


   

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