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... Il provvedimento di destituzione dal servizio è stato riconosciuto illegittimo e annullato ...

Dettagli

T.@@ Lazio @@ Sez. II bis, Sent., 20-03-2012, n. 2678

Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Il sig. @@, agente di polizia urbana del Comune di @@, era stato licenziato con Delib. 5 agosto 1994, n. 2646 della Giunta Comunale.
A seguito di ricorso dell'interessato il T.@@ del Lazio ha annullato il provvedimento.
Con il presente ricorso il sig. @@ chiede la condanna del Comune di @@ al risarcimento dei danni patiti a seguito del licenziamento, quantificandoli in Euro 3.500,00 relativi a interessi moratori e spese per l'esecuzione forzata per la riscossione a suo carico di un credito dell'I.P.A. per un finanziamento accordatogli mentre era in servizio. Il ricorrente chiede, altresì, la condanna dell'Amministrazione comunale a corrispondergli le somme accessorie per interessi legali e rivalutazione monetaria, a far data dall'evento lesivo fino al soddisfo.
Il Comune di @@ si è costituito in giudizio e ha chiesto il rigetto del ricorso, affermando che non sussistono i presupposti di fatto e di responsabilità soggettiva per il riconoscimento del debito risarcitorio a carico dell'Amministrazione.
Con ordinanza 3.6.2011 n. 5248 questa Sezione ha chiesto al ricorrente di integrare la prova del danno con la produzione di una distinta tecnica per voci e cifre, di specifica tipologica e calcolo dei pregiudizi subiti.
L'incombente è stato eseguito con deposito del 16.9.2011. La difesa del ricorrente ha esibito la documentazione probatoria di maggiori esborsi per interessi e spese legali di decreto ingiuntivo e di precetto, per la somma complessiva di Euro 3.632,00.
La causa è passata in decisione all'udienza del 12.1.2012.
Motivi della decisione
In data 9.3.1994 il sig. @@ aveva ottenuto dall'I.P.A. - Istituto di Previdenza e Assistenza per i dipendenti del Comune di @@ un prestito di L. 15.000.000, da erogarsi a cura della Cassa Rurale e Artigiana di @@ e da restituirsi in trentasei ratei mensili con trattenuta sulla retribuzione di agente di polizia urbana.
Il 5.8.1994 il sig. @@ è stato licenziato dall'Amministrazione comunale.
Il provvedimento di destituzione dal servizio è stato riconosciuto illegittimo e annullato da questo Tribunale, perché adottato oltre il termine perentorio di novanta giorni per la conclusione del procedimento disciplinare, previsto dagli artt. 9 e 10 della L. 7 febbraio 1990, n. 19 e recepito dall'art. 130 del regolamento per i procedimenti disciplinari del Comune di @@.
La sentenza è stata confermata in appello dal Consiglio di Stato.
Il sig. @@ è stato riammesso in servizio. Con il presente ricorso assume un pregiudizio per Euro 3.500,00, conseguito alla circostanza del venir meno, a seguito del licenziamento, della retribuzione mensile, sulla quale erano prelevate le somme utili allo sconto delle rate del mutuo concesso dall'I.P.A. Ragion per cui l'I.P.A. aveva avviato nei suoi confronti la procedura giudiziale di recupero, con aggravio di spese a carico del debitore.
La documentazione prodotta dalla difesa del ricorrente, a seguito dell'incombente disposto dall'ordinanza 3.6.2011 n. 5248 della Sezione, dimostra l'esborso da parte del sig. @@ di maggiori Euro 3.632,00 per interessi moratori sul capitale e spese legali per decreto ingiuntivo e atto di precetto.
Del pregiudizio economico l'Amministrazione comunale è responsabile, per aver adottato un atto di licenziamento illegittimo in violazione palese delle stesse disposizioni regolamentari del Comune di @@, le quali definivano termini perentori per la conclusione del procedimento disciplinare, superati senza alcuna circostanza di giustificazione come tale riconoscibile.
Sussistono, pertanto, i presupposti sostanziali e di responsabilità soggettiva dell'ente per la condanna a suo carico al recupero economico dei danni.
Occorre, pertanto, che l'Amministrazione di @@ Capitale, già Comune di @@, assuma l'obbligo al pagamento a favore del sig. @@ della somma richiesta per i danni subiti dal licenziamento riconosciuto illegittimo dal Giudice; somma quantificabile in Euro 3.500,00, come dall'originaria domanda giudiziale.
Alla stessa debbono essere aggiunte le ulteriori somme per interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi e nei termini di cui all'art. 429, ultimo comma, del codice di procedura civile e all'art. 150 delle relative disposizioni di attuazione, con decorrenza dalla maturazione del diritto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) accoglie il ricorso in epigrafe nei termini di cui a parte motiva.
Per l'effetto, condanna l'Amministrazione di @@ Capitale a corrispondere al ricorrente la somma di Euro. 3.500,00 (tremilacinquecento/00) a titolo di risarcimento dei danni conseguiti a illegittimo licenziamento, oltre accessori per interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria ai sensi e nei termini di cui all'art. 429, ultimo comma, del codice di procedura civile e all'art. 150 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, computati dalla data di maturazione del diritto alla somma principale.
Condanna altresì l'Amministrazione di @@ Capitale a corrispondere al ricorrente la somma di Euro. 2.500 (duemilacinquecento/00) per le spese processuali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

   

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