Pubblici ufficiali - reato di concussione - danno erariale all'immagine nei confronti del Ministero dell'Interno
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- Creato Martedì, 20 Marzo 2012 04:45
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C. Conti Sicilia Sez. giurisdiz., Sent., 17-10-2011, n. 3345
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione regolarmente notificato, il Procuratore regionale ha citato in giudizio l'ispettore capo @@ ed il sovrintendente @@ della Polizia di Stato, in servizio presso la sottosezione di Polizia stradale di @@, in relazione alla condanna definitiva con sentenza della Cassazione penale n. 42366/2009 del 8/10/2009, di entrambi, per il reato di concussione, avendo accettato in data 14 aprile 2001 dall'imprenditore @@ la somma di Lire 200.000 oltre altre regalie.
Il procuratore ha chiesto la condanna dei convenuti per danno all'immagine in via equitativa ex art. 1226 c.c. alla somma di Euro 5000 per ciascuno dei convenuti.
Nel merito parte attrice eccepisce che la quantificazione della condanna richiesta è basata sia dalla qualifica superiore di entrambi ed in particolare del @@ che era il vice comandante della sotto sezione.
Inoltre, a giustificare la propria richiesta sotto il profilo del clamor fori, il PM ha allegato articoli della stampa quotidiana locale che ha dato risalto alla vicenda ed al relativo processo penale.
Si sono costituiti entrambi i convenuti eccependo la carenza probatoria della domanda del PM in quanto non è stato allegato alcun elemento probatorio aggiuntivo rispetto ai fatti descritti e accertati nella sentenza penale.
In particolare hanno eccepito la tenuità della violazione visto il modico valore della somma percepita, a cui corrisponde una richiesta del PM sproporzionata rispetto a tale valore, il limitato clamor fori alla cronaca di @@ del Giornale di Sicilia ed alla valutazione effettuata dall'amministrazione stessa in sede disciplinare che ha confermato tale valutazione ritenendo i comportamenti circoscritti ad un limitato arco temporale ed a sporadici episodi.
In conclusione chiedono la assoluzione da responsabilità e in subordine una rideterminazione minore della somma richiesta dal PM.
Motivi della decisione
L'odierno giudizio è finalizzato all'accertamento della fondatezza della domanda del Pubblico Ministero concernente una ipotesi di danno erariale all'immagine nei confronti del Ministero dell'Interno nei confronti dei convenuti per il reato di concussione definitivamente accertato con la sentenza della Cassazione penale n. 42366/2009.
La domanda del Pubblico Ministero è da ritenersi fondata nei seguenti termini e limiti.
Deve essere quindi esaminata la domanda di condanna al risarcimento del danno non patrimoniale sotto il profilo del danno all'immagine.
A tal proposito la domanda deve ritenersi fondata, sulla base dei criteri fissati dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti con la decisione QM10/2003.
Le sezioni riunite della Corte dei Conti hanno precisato che il danno all'immagine si configura come un danno esistenziale configurabile nel discredito e nel sentimento di sfiducia ingenerato nell'amministrazione dal comportamento del responsabile. La quantificazione del danno può essere effettuata anche secondo criteri equitativi, ma comunque non può sfuggire al rispetto del principio dell'onere della prova a carico di parte attrice, anche mediante presunzioni e la sua quantificazione non può sfuggire ad un criterio minimo di attendibilità del pregiudizio subito.
Un elemento essenziale è il cosiddetto clamor fori, ossia la diffusione della notizia sui mass-media, e comunque la più o meno grande risonanza dell'evento, che genera nei cittadini quanto sopra evidenziato.
Nel caso in questione, esiste allo stato degli atti processuali la prova di tale elemento essenziale, tra l'altro specificamente allegata da parte attrice consistente negli articoli comparsi nella stampa quotidiana del Giornale di Sicilia cronaca di @@. Pertanto sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la sussistenza del danno all'immagine con i criteri stabiliti dalle sezioni riunite della Corte dei conti.
Tenendo tuttavia conto delle circostanze di fatto e processuali, tenendo conto del modico valore della somma si ritiene che i convenuti debbano essere condannati ciascuno rispettivamente al risarcimento nella misura di Euro 1000,00, comprensiva della rivalutazione monetaria oltre interessi legali dal deposito della sentenza sino al soddisfo. La condanna alle spese segue la soccombenz@@
P.Q.M.
La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando, dichiara responsabili @@@@ e @@ dei fatti a loro ascritti e per l'effetto li condanna ciascuno rispettivamente al pagamento in favore del Ministero dell'Interno della complessiva somma di Euro 1000,00 comprensiva di rivalutazione monetaria, oltre agli interessi dalla data di deposito della sentenza sino al soddisfo.
I convenuti sono inoltre condannati alle spese di giudizio che si quantificano in Euro 253,90.
Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.