Blog Lpd Notizie flash dall'Italia e dal mondo. Oltre 100.000 notizie di libera consultazione.  

 

 Leggi, Decreti, Circolari, sentenze e tanto altro di libera consultazione e scaricabili

d

 

   

frascan web solutions

   

Area Riservata  

   

unidata

   

Pagine Facebook  

d Clicca qui

Sostituisce la piattaforma Google + che dal 2 aprile 2019 non sarà più visibile

 

   

Forme di collaborazione con il portale  

 

 

   

Modalità per consultare e/o ricevere soltanto il documento che interessa  

 

d

Per consultare e/o ricevere soltanto la notizia che interessa e per cui occorre la registrazione inquadra il QRCode ed effettua una donazione a piacere.
Per sapere come ricevere poi il documento  CLICCA QUI

 

 

   

diritto a pensione privilegiata per patologia ipertensiva e cardiaca.

Dettagli



PENSIONI
C. Conti Marche Sez. giurisdiz., Sent., 20-12-2010, n. 247

Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con l'impugnato decreto il Ministero dell'Interno negava al ricorrente, Sostituto Commissario della Polizia di Stato, dispensato dal servizio per "fisica inabilità" dal 17.02.2005 (con Decreto ministeriale n. 333.C/Sez. 1°/4668-I del 18.02.2005), il trattamento di privilegio, adeguandosi al parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio n. 335/07 del 30.10.2007.
Su domanda dell'interessato datata 28.07.2005, il CVCS aveva ritenuto l'infermità "Ipoacusia neurosensoriale bilaterale più evidente per le alte e medie frequenze "dipendente da fatti di servizio. Le infermità "Ipertensione arteriosa con retinopatia ipertensiva di 1° grado" e "Cardiopatia valvolare aortica in recente intervento di sostituzione valvolare aortica e della radice aortica con reimpianto degli osti coronarici. Classe NYHA II" NON dipendenti da fatti di servizio.
La Commissione medica ospedaliera di Chieti con verbale n. 1050011 del 21.01.2005, aveva ritenuto l'interessato "Non idoneo permanentemente al servizio di istituto nella Polizia di Stato in modo assoluto, Si idoneo ai ruoli civili della polizia di Stato ed alle altre Amministrazioni civili dello Stato", giudicando la "Ipertensione arteriosa con retinopatia ipertensiva di 1° grado" ascrivibile alla Tabella B e la "Cardiopatia valvolare aortica in recente intervento di sostituzione valvolare aortica e della radice aortica con reimpianto degli osti coronarici. Classe NYHA II" meritevole di essere ascritta alla 4° categoria di pensione Tab. A.
Al ricorso l'interessato allegava relazione di consulenza tecnica medico legale sulla dipendenza da causa di servizio, a firma della Dott.ssa @@, Medico chirurgo specialista in Medicina legale e delle assicurazioni; copia della dichiarazione datata 30.01.2009, rilasciata dal responsabile della Sezione di Polizia Stradale di Macerata, indicante i servizi svolti dall'interessato; copia del foglio matricolare.
Conclusivamente, il ricorrente chiedeva, ai sensi degli artt. 64 e seg@@ del D.P.R. n. 1092 del 1973, il riconoscimento della dipendenza da causa o da concausa di servizio delle infermità accertate e, per l'effetto, il diritto alla pensione privilegiata di 1° categoria, Tabella A, a decorrere dal 17.02.2005, data di collocamento in quiescenza, oltre arretrati, interessi e rivalutazione monetaria; il tutto con vittoria di spese. In subordine, che venisse disposta consulenza medica legale nonché l'acquisizione del fascicolo di servizio.
Con ordinanza n. 51/09 adottata nell'udienza del 4 giugno 2009, questa Sezione Giurisdizionale disponeva il rinvio a data fissa della decisione.
Il Ministero dell'Interno con nota del 26.05.2009, pervenuta in data 04.06.2009 dopo la lettura del dispositivo in udienza, trasmetteva copia del fascicolo amministrativo. Con nota integrativa del 16.07.2009 provvedeva, poi, al deposito di apposita memoria difensiva.
Con ordinanza n. 17/10 adottata nell'udienza del 25 febbraio 2010, questa Sezione Giurisdizionale disponeva, quindi, l'acquisizione di una consulenza presso il Collegio Medico Legale del Ministero della Difesa, onde verificare, previa visita medica ed esame analitico di tutta la documentazione agli atti, la dipendenza da causa o da concausa di servizio, la decorrenza e la categoria delle infermità di causa.
Con parere del 13 luglio 2010 il Collegio Medico Legale riteneva, anche sulla base di accertamenti e di visita medica diretta (eseguiti in data 2 febbraio e 9 aprile 2010), l'ipertensione arteriosa ascrivibile alla 8° categoria di pensione Tab. A dalla data del congedo (17.02.2005) mentre la cardiopatia aortica non dipendente da causa di servizio.
In ragione del parere espresso dal Collegio medico legale del Ministero della Difesa, la difesa del Si@@ @@ chiedeva, quindi, con memoria depositata il 2 dicembre 2010, il riconoscimento della pensione di 8° categoria, oltre arretrati e oneri accessori.
In udienza il legale si riportava alla documentazione in atti.
Motivi della decisione
La questione all'esame attiene al riconoscimento del diritto a pensione privilegiata per patologia ipertensiva e cardiaca.
Dalla documentazione in atti risulta che l'interessato, in servizio nella Polizia di Stato dal 1968 al 2005, ha svolto frequentemente attività di ordine pubblico anche di polizia stradale con auto e moto, così da essere esposto a condizioni meteorologiche avverse in ambienti spesso disagiati e in attività particolarmente impegnative dal punto di vista psico - fisico.
Il Collegio Medico Legale del Ministero della Difesa ha rilevato - quanto all'ipertensione arteriosa - che "pur considerando una generica predisposizione, è indubbio che il gravoso servizio ha comportato uno stress di natura psico - fisica sufficiente all'ammissione del nesso di causalità (sotto il profilo della concausalità) efficiente e determinante nel determinismo dell'insorgenza dell'infermità", osservando, poi - quanto alla cardiopatia aortica - che "trattandosi di degenerazione dei tessuti della valvola, solitamente in associazione a difetti congeniti del tessuto connettivo, è da considerare su base anatomica e funzionale, quindi, non può essere correlata al servizio prestato".
Del resto, anche nella relazione di consulenza medico legale di parte a firma della Dott.ssa @@, si afferma - quanto all'ipertensione arteriosa - che "indubbiamente nel periziato vi erano delle condizioni predisponenti e favorenti in tal senso verosimilmente endogeno - costituzionali, ma non vi è dubbio che a queste condizioni si sono sovrapposti ed intrecciati meccanismi lesivi scatenati dal fatto di servizio e assumenti quel ruolo consistente e prevalente che dottrina e giurisprudenza pongono alla base dell'ammissione di un vero e proprio nesso di concausalità", evidenziando, al riguardo, la correlazione esistente tra stress e ipertensione arteriosa in relazione agli incarichi anche di responsabilità assunti dall'interessato nel corso della sua carriera professionale.
Quanto alla cardiopatia aortica, le motivazioni assunte dal perito di parte, a sostegno della tesi della dipendenza da causa di servizio, non risultano - in quanto limitate a correlare l'insorgenza della patologia cardio - vascolare all'esposizione prolungata a sostanze inquinanti legate al traffico veicolare - persuasive rispetto alle argomentazioni addotte dal consulente d'ufficio, incentrate su fattori genetici ed individuali, indipendenti dal servizio reso. Sulla base di tali argomentazioni e in assenza di nuovi o ulteriori elementi di giudizio, idonei a mutare le diagnosi o ad introdurre ragionevoli elementi di dubbio da ricollegare a nuova documentazione, che nella logica dell'economia dei giudizi giustifichino il ricorso ad una nuova valutazione medico legale o a nuove acquisizioni, in conformità con il parere e il giudizio, reso dall'organo di consulenza medico legale, ritiene questo Giudice che il ricorso è, in parte, fondato.
Il ricorso va, quindi in parte qua, accolto.
In conformità al parere del consulente di ufficio, che si condivide pienamente, la patologia arteriosa, da cui risulta affetto il Si@@ @@, è, dunque, meritevole di essere ascritta alla 8° categoria funzionale dalla data del collocamento a riposo.
Spetta, inoltre, al ricorrente, ai sensi dell'articolo 429, comma 3, del codice di procedura civile, il diritto alla percezione degli interessi e alla rivalutazione monetaria, nei termini fondamentalmente chiariti dalle Sezioni Riunite di questa Corte con sentenze 18 ottobre 2002, n. 10/QM/2002 - al c.d. "maggior importo" tra le percentuali degli interessi e della rivalutazione, secondo gli indici ISTAT, ex articolo 150 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, rilevati anno per anno, da applicarsi sulle somme dovute alle scadenze normativamente previste ed a decorrere da ciascun rateo.
Circa il regolamento delle spese di giudizio, ritiene questo Giudice che sussistano giustificati motivi, in ragione della complessità della questione trattata, comprovata dall'attività istruttoria resa, per disporne la compensazione.
P.Q.M.
La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Marche, definitivamente pronunciando, Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce al ricorrente il diritto al trattamento di privilegio di 8° categoria dalla data del collocamento a riposo, oltre arretrati, interessi e rivalutazione nei termini indicati in motivazione.
Spese compensate.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

   

Lpd - documenti sfogliabili  

        Solo consultazione.  Non è possibile richiedere l'invio del Pdf.  

 

   
© LPD - Laboratorio di Polizia Democratica