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Impugnazione della scheda valutativa -"Istruzioni sui documenti caratteristici del personale delle forze armate" - Eccesso di potere per violazione dell'autovincolo, incompetenza, illogicità manifesta

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T.@@R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 12-03-2012, n. 214

Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1) Con ricorso notificato a mezzo servizio postale l'11-12 febbraio 2010 e depositato il successivo giorno 17, il Maresciallo Capo CC @@, premesso:
- che presta servizio effettivo alla Stazione CC di @@ (..);
- che è stato convocato, in data 10.2.2008, presso il Ministero Affari Esteri per il successivo impiego in seno alla missione delle Nazioni Unite denominata UNFICYO in Cipro;
- che ha svolto, in tale missione, l'incarico di Capo delle Operazioni al Quartier Generale della Polizia delle Nazioni Unite in Nicosia alle dirette dipendenze del Commissioner Comandante della Polizia delle Nazioni Unite e del Vice Comandante;
- che tale incarico ha provocato "freddezza" e "malanimo" nel suo superiore gerarchico M.@@UPS @@;
- che dal 13.5.2008, oltre al predetto incarico di Capo delle Operazioni, gli è stato attribuito anche l'incarico di Coordinatore delle attività anticrimine, in tal modo ricoprendo per tutta la durata della missione due incarichi;
- che in data 13.2.2009 ha assunto il comando del Contingente italiano in sostituzione del M.@@UPS @@;
- che il M.@@UPS @@, in qualità di Comandante di Contingente ha compilato una valutazione caratteristica a carico del ricorrente "lasciando che i rancori personali prevalessero su un corretto e obiettivo giudizio, ponendosi in netto contrasto con i giudizi resi dal Vice Commissioner e dal Commissioner con cui ha collaborato in rapporto di attività diretta e giornaliera, laddove col M.@@UPS @@ non c'è mai stato alcun rapporto di effettiva subordinazione in seno alla Missione sulla base del quale abbia potuto adottare valutazioni di carattere professionale con cognizione di causa";
Tanto premesso, con il presente gravame, il Mar. @@ impugna la scheda valutativa relativa al periodo dal 12.2.2008 all'11.2.2009 e la decisione resa sul ricorso gerarchico avverso tale valutazione, laddove viene reso il giudizio "superiore alla media" rispetto a quello conseguito negli anni precedenti di "eccellente".
2) A sostegno del gravame, il ricorrente deduce i seguenti motivi di ricorso:
A) Avverso la valutazione, motivi già contenuti nel ricorso gerarchico.
I) Violazione del D.P.R. 8 agosto 2002, n. 213 artt. 1 e 2 (Regolamento recante disciplina per la redazione dei documenti caratteristici del personale appartenente all'Esercito, alla Marina, all'Aeronautica e all'Arma dei Carabinieri) - Violazione delle "Istruzioni sui documenti caratteristici del personale delle forze armate" - Eccesso di potere per violazione dell'autovincolo, incompetenza, illogicità manifest@@
Il M.@@UPS @@ era incompetente a compilare la scheda valutativa in argomento per mancanza del presupposto della "effettiva esistenza del rapporto di servizio lungo la linea ordinativa, tale da consentire il giudizio personale diretto con possibilità di esprimere una valutazione obiettiv@@
Il ricorrente, infatti, nello svolgimento del duplice incarico sopra descritto, è dipeso unicamente dal Vice Comandante e dal Comandante della Polizia Internazionale dell'ONU a Cipro.
II) Violazione (sotto altro profilo) delle "Istruzioni sui documenti caratteristici del personale delle forze armate" - Violazione del principio di imparzialità - Eccesso di potere per manifesta ingiustizi@@
L'@@ ha contravvenuto al suo dovere di esprimere le proprie valutazioni in modo obiettivo, imparziale ed equo.
III) Eccesso di potere per contraddittorietà.
E' contraddittorio il contrasto tra il giudizio di eccellenza reso dalle Autorità Internazionali (e dalle Autorità interne nei precedenti rapporti informativi) e quello ribassato (e sostanzialmente punitivo) contenuto nell'impugnata scheda valutativa, dovuto in particolare alla valutazione sulle voci "capacità di comunicazione" e "capacità di lavorare in gruppo".
IV) Eccesso di potere per violazione dei principi di ragionevolezza, coerenza, consequenzialità - Eccesso di potere per travisamento di presupposto.
Nella scheda valutativa impugnata si legge alla pag. 5 che: "si è tenuto conto nel contesto generale del documento degli elementi di informazione/documento internazionale caratteristico fornito da Deputy Senior Police Advisor (DSPA) of Nicosia E' innegabile il travisamento di presupposto, posto che i giudizi dati al ricorrente dalle Autorità Internazionali sono stati più che lusinghieri tanto che parlano di "risultati grandiosi" e di "massima affidabilità".
V) Eccesso di potere per sviamento dall'interesse pubblico - Violazione del principio di affidamento.
L'impugnato giudizio è sviato dall'interesse pubblico posto che l'obiettivo realmente perseguito non è quello della obiettiva e imparziale valutazione ma quello ritorsivo dovuto al risentimento e all'astio del compilatore verso il ricorrente.
B) Avverso la decisione sul ricorso gerarchico adottata dalla Direzione generale per il personale Militare con decreto n. 181 del 13.11.2009.
VI) Eccesso di potere sotto diversi profili - Violazione del D.P.R. n. 1199 del 1971 art. 5 comma 2 - Violazione D.P.R. n. 213 del 2002 e D.P.R. n. 164 del 2008.
L'istruttoria del ricorso gerarchico risulta carente sotto il profilo della mancata rilevazione dell'obbligo di astensione dal giudizio che incombeva sull'@@ e della mancata rilevazione della contraddittorietà tra giudizi formulati dalle Autorità Internazionali e valutazione delle Autorità nazionali.
3) In data 20 febbraio 2010, il Ministero della Difesa ha depositato atto di costituzione.
4) Con ordinanza n. 84 del 25.2.2010, la Sezione ha respinto la domanda di tutela cautelare sul presupposto della "mancata dimostrazione dell'avvio di procedure, aventi comunque carattere selettivo, preordinate alla valutazione delle istanze di destinazione in missioni estere".
5) Con motivi aggiunti notificati a mezzo servizio postale il 22-23 marzo e depositato il successivo giorno 26, il ricorrente ha impugnato, per illegittimità derivata, il provvedimento in data 17.2.2010 con il quale la Legione Carabinieri Campania ha comunicato che "non darà seguito all'istanza presentata dal nominato in oggetto (per essere preso in esame per l'individuazione del personale da impiegare presso le Rappresentanze Diplomatiche italiane all'estero) poiché lo stesso, allo stato attuale, non riunisce i requisiti di cui al f. n. 900001-91/T-1-3 Pers. Mar. in data 5.2.2010 del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri; in particolare, come riferisce il ricorrente, la qualifica di "eccellente" maturata almeno dal 1 aprile 2006.
6) Con ordinanza n. 155 del 15.4.2010, la Sezione ha accolto la domanda di tutela cautelare ritenuto il ricorso assistito da profili di fondatezz@@
7) Alla pubblica udienza del 23 febbraio 2012, la causa è stata riservata per la decisione.
8) Il ricorso è fondato.
9) L'art. 2 del D.P.R. n. 213 del 2002 (successivamente abrogato dall'art 2269, comma 1, n. 343, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66) dispone che i "documenti caratteristici sono compilati dall'autorità dalla quale il militare dipende per l'impiego, secondo la linea ordinativa, e sono sottoposti alla revisione di non più di due autorità superiori in carica lungo la stessa linea ordinativ@@
L'intervento delle autorità di cui al comma 1 è condizionato dall'effettiva esistenza del rapporto di servizio lungo la linea ordinativa, tale da consentire il giudizio personale diretto, e dalla possibilità di esprimere un giudizio obiettivo. Salvo quanto previsto dall'articolo 6, in mancanza di una di tali condizioni il superiore si astiene dal giudizio facendone menzione nel documento caratteristico".
Nel caso di specie, come spiegato dal ricorrente e non confutato dall'Amministrazione, nel periodo cui si riferisce il giudizio (dal 12.2.2008 all'11.2.2009) il Mar. @@, nell'ambito della missione delle Nazioni Unite in Cipro denominata UNFICYP, ha svolto il duplice incarico di Capo delle Operazioni al Quartier Generale della Missione e di Coordinatore delle operazioni anticriminalità, evidentemente facilitato dalla perfetta conoscenza della lingua inglese per essere nato e vissuto negli Stati Uniti.
In tale ambito, egli è stato alle dipendenze gerarchiche del Comandante e del Vice Comandante della Polizia Internazionale dell'ONU a Cipro, mentre il M.@@ UPS @@ è stato destinato alla Stazione di @@ nel Settore 4 a circa 1 h e 30 minuti d'auto dalla città di Nicosia, successivamente all'incarico di Ufficiale di Collegamento degli Affari Civili presso il Quartier e, infine, alla Stazione di Polizia delle Nazioni Unite di @@ in servizio di pattuglia esterna, dove è rimasto fino a fine missione.
Tra il Mar. @@ e il M.@@ UPS @@, quindi, non c'è stato un rapporto di servizio tale da consentire il giudizio personale e diretto oltreché obiettivo, pur essendo quest'ultimo il Comandante del Contingente italiano nell'ambito della missione ONU a Cipro.
Al contrario, l'@@, come previsto dal richiamato art. 2 del D.P.R. n. 213 del 2002, avrebbe dovuto astenersi dal giudizio facendone menzione nel documento caratteristico.
10) Inoltre, osserva il Collegio che il giudizio di "superiore alla media" non appare coerente con i giudizi resi dalle Autorità Internazionali (in particolare, il Comandante e il Vice Comandante della Polizia Internazionale dell'ONU) con riferimento al medesimo periodo cui si riferisce la scheda valutativa, nei quali si afferma che il ricorrente ha svolto i propri compiti "raggiungendo effetti grandiosi" e lo si raccomanda "per altre missioni di pace".
Tali valutazioni contrastano in modo rilevante con il giudizio contenuto nella scheda valutativa impugnata, in cui l'@@ - senza avere avuto rapporti diretti in quel periodo col ricorrente, e soprattutto in un contesto internazionale dove si parlava l'inglese, lingua conosciuta perfettamente dal ricorrente e in modo scarso dallo scrivente valutatore - alla voce "capacità di comunicazione" dichiara che il @@ "riesce a esprimersi in modo comprensibile".
Analogamente, i giudizi alla voce "capacità di lavorare in gruppo", espresso in termini "non sempre disponibile alla collaborazione", e alla voce "capacità relazionali, espresso in termini "non sempre gestisce adeguatamente l'attività relazionale", sono affatto contraddittori con le valutazioni lusinghiere espresse dal Vertice di Comando presso cui il @@ ha svolto i propri incarichi.
11) In conclusione, quindi, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere accolti con conseguente annullamento di tutti i provvedimenti impugnati, posto che la scheda valutativa del ricorrente relativa al periodo dal 12.2.2008 all'11.2.2009 è viziata dall'inosservanza dell'obbligo di astensione dal giudizio del M.@@ UPS @@ e dalla contraddittorietà e infondatezza del giudizio di merito rispetto a quelli espressi dai vertici di Comando ONU.
12) Le spese seguono la soccombenz@@
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti R.G. 143/10, li accoglie e, per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna il Ministero della Difesa alle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi Euro 5.000 (cinquemila).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativ@@

    

   

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