Blog Lpd Notizie flash dall'Italia e dal mondo. Oltre 100.000 notizie di libera consultazione.  

 

 Leggi, Decreti, Circolari, sentenze e tanto altro di libera consultazione e scaricabili

d

 

   

frascan web solutions

   

Area Riservata  

   

unidata

   

Pagine Facebook  

d Clicca qui

Sostituisce la piattaforma Google + che dal 2 aprile 2019 non sarà più visibile

 

   

Forme di collaborazione con il portale  

 

 

   

ricorso gerarchico avverso la sanzione disciplinare di 7 giorni di consegna

Dettagli


.A.R. Campania @@ Sez. VI, Sent., 09-03-2012, n. 1223

Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il Comandante della Legione Carabinieri Campania, Gruppo di @@ @@, ha respinto il ricorso gerarchico da lui presentato avverso la sanzione disciplinare di 7 giorni di consegna a lui inflitta dal Comandante di Compagnia di @@ di @@ con Provv. del 24 aprile 2009 .
Avverso il provvedimento gravato ha articolato diverse censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
L'amministrazione intimata, costituita in giudizio, ha chiesto la reiezione del gravame.
Alla camera di consiglio del 24 gennaio 2012 l'istanza di sospensione cautelativa del provvedimento è stata respinta.
Alla pubblica udienza del 7 febbraio 2012, nella quale il ricorso è stato trattenuto in decisione, il ricorrente ha rappresentato la tardività della memoria depositata dall'amministrazione il 17 gennaio 2012 e della missiva pervenuta il 15 dicembre 2011, opponendosi alla loro utilizzabilità.
Motivi della decisione
E' opportuno ricostruire brevemente i fatti che hanno dato origine alla presente controversia.
Con il Provv. del 24 aprile 2009, il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di @@ di @@ ha inflitto al ricorrente la sanzione disciplinare di corpo di 7 giorni di consegna perche "Maresciallo Capo dei Carabinieri, addetto al @@ - Aliquota operativa, invitava un vice procuratore onorario a formulare una domanda nell'ambito di un procedimento penale relativo ad un parente sostenendo falsamente che tali erano le disposizioni di un sostituto procuratore, così ingenerando sfavorevoli commenti dell'A.G. Con tale condotta arrecava nocumento al prestigio personale e dell'Istituzione, in violazione dell'art. 10 del R.D.M. e al nr. 423 del R.G.A " .
La notizia, relativa a fatti verificatisi l'11 dicembre 2008, risulta acquisita sulla base di una nota del vice procuratore onorario a cui era stato rivolto l'invito a formulare la domanda, dott.ssa @@, datata 9 gennaio 2009 e indirizzata sostituto procuratore @@.
In tale nota è già chiara la ricostruzione dei fatti e l'identificazione dell'autore nel ricorrente.
Con nota pervenuta il successivo 16 gennaio, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di @@ @@ rimetteva l'accaduto alle valutazioni disciplinari di competenza del Comandante della Compagnia dei Carabinieri di @@.
In data 21 gennaio 2009 aveva luogo la contestazione degli addebiti.
In data 29 gennaio 2009 veniva concessa, su richiesta del ricorrente, una proroga dei termini a difesa.
In data 8 aprile 2009 il Comandante della Compagnia di @@ di @@ emanava un provvedimento di sospensione dei termini procedimentali a seguito di rappresentata infermità del ricorrente, ma il provvedimento non veniva notificato per avere il destinatario rifiutato la notifica.
In data 24 aprile 2009 veniva irrogata la sanzione disciplinare di sette giorni di consegna, dopo che i fatti oggetto dell'informativa erano stati confermati mediante acquisizione di ulteriori dichiarazioni della dott.ssa @@ e di uno stenotipista in servizio presso il Tribunale di @@ @@ (@@), il quale ha identificato il ricorrente nell'autore della richiesta fatta al v.p.o, rappresentando la provenienza dal medesimo paese e il fatto che sua sorella era stata in classe con il @@ alla scuole medie.
In data 22 maggio 2009 il ricorrente presentava il ricorso gerarchico respinto con il provvedimento gravato.
Prima di procedere all'esame delle singole censure è opportuno rilevare che:
il ricorrente non contesta il rapporto di parentela con la persona indagata nel processo in relazione al quale si sono verificati i fatti oggetto di sanzione disciplinare;
il ricorrente ha supportato la diversa ricostruzione dei fatti da lui prospettata - secondo cui il giorno 11 dicembre 2009 egli sarebbe stato, tra le 9.40 e le 13.40, in compagnia di un suo vicino di casa che l'avrebbe anche accompagnato in caserma - con una dichiarazione fotocopiata, sottoscritta da un non meglio identificato D.G.P. e recante una data successiva all'irrogazione della sanzione;
le dichiarazioni del @@ e dello stenotipista appaiono congruenti, prive di contraddizioni e conseguentemente attendibili, né tale attendibilità è utilmente contestata dal ricorrente che (per quanto riguarda la dichiarazione dello stenotipista) non ha contestato la comune provenienza dalla stessa città, ha genericamente negato la pregressa conoscenza e non ha provato la non veridicità dell'affermata frequentazione, da parte sua, della stessa classe della sorella del dichiarante durante le scuole medie, atteso che la dichiarazione del Preside da lui prodotta, secondo la quale durante la frequentazione del ricorrente la scuola non era frequentata anche da allievi con cognome @@, si riferisce al Liceo e non, appunto, alle medie.
Con il primo motivo di doglianza il ricorrente lamenta difetto di istruttoria, sviamento, illogicità ed ingiustizia manifesta, travisamento dei fatti, violazione dell'art. 97 della Costituzione, dell'art. 103 D.P.R. n. 3 del 1957, degli artt. 21 e 58 del D.P.R. n. 545 del 1986.
Egli sostiene l'inesistenza dei fatti sanzionati, il loro illegittimo accertamento e la loro erronea ed illogica valutazione, rappresentando altresì la violazione delle sua facoltà difensive. Lamenta, inoltre, la tardività della effettuazione degli accertamenti prodromici alla contestazione degli addebiti (da intendersi fissato in trenta giorni dall'acquisizione della notizia o alla antecedente data del 10 febbraio 2009, individuata dall'amministrazione medesima nella lettera di invito al procedere ad accertamenti) e l'insufficienza di quelli effettuati nei termini (sostanzialmente limitati all'acquisizione della nota della dott.ssa @@), sostenendo, infine, che l'intera vicenda debba essere ricondotta ad radicale contrarietà del Comandante della Compagnia al conferimento al ricorrente di un incarico presso l'Ufficio di Collegamento Interforze Italiano in @@.
Deve per contro osservarsi come la contestazione degli addebiti sia intervenuta il 21 gennaio 2009 dopo che, come si legge nella contestazione medesima, sulla base di quanto dettagliatamente riferito dal @@ dott.ssa @@ quanto alla sussistenza dei fatti e all'addebitabilità dei medesimi al ricorrente (cfr. copia delle dichiarazioni in atti), erano stati svolti ulteriori accertamenti circa il rapporto di parentela del ricorrente e il @@@@ a cui carico si svolgeva il processo.
La completezza degli accertamenti sulla cui base si è svolta la contestazione non viene poi meno a seguito del fatto che ulteriori accertamenti, peraltro di identico contenuto, siano stati svolti nel corso del procedimento.
Quanto alla presunta riconducibilità del procedimento alla opposizione del Comandante alla missione all'estero del ricorrente, ripetutamente richiamata in ricorso, la stessa è rimasta del tutto indimostrata, esistendo in atti semplicemente la prova del fatto che, a causa della pendenza del procedimento medesimo, si è ritenuto di non inviare in missione il ricorrente.
Con il secondo motivo di doglianza il ricorrente lamenta violazione degli artt. 24 e 97 della Costituzione, dell'art. 28 del D.P.R. n. 545 del 1986, degli artt. 3, 7 e 8 della L. n. 241 del 1990, difetto di motivazione, violazione del giusto procedimento.
Egli rappresenta di aver avuto accesso agli atti del procedimento l'ultimo giorno utile per predisporre le sue difese, dopo aver ottenuto un diniego illegittimo per mancato utilizzo della modulistica predisposta dall'amministrazione, lamenta inoltre la mancata indicazione del nuovo termine finale dopo che, a seguito di sua istanza, in data 29 gennaio 2009, gli era stata concessa una proroga per la presentazione delle memorie difensive, senza peraltro indicargli quale fosse l'ufficio presso il quale prendere visione dei documenti.
Sul punto è sufficiente rilevare come tutte le circostanze rappresentate, stando alla stessa prospettazione di parte, non abbiano prodotto alcuna menomazione del diritto di difesa del ricorrente.
Più specificamente deve osservarsi che la richiesta di accesso presentata il 23 gennaio 2009 risulta accolta il successivo 29 gennaio, con successiva ostensione degli atti il giorno seguente, mentre le altre omissioni lamentate fanno riferimento a mere irregolarità e non a precise illegittimità.
Con il terzo motivo di doglianza il ricorrente lamenta violazione degli artt. 24 e 97 della Costituzione, degli artt. 21 e 28 del D.P.R. n. 545 del 1986, difetto di motivazione e irragionevolezza.
Egli afferma che i fatti emergenti dalla comunicazione della dott.ssa @@ non sono stati correttamente valutati (in particolare sottolinea l'irrilevanza della domanda che avrebbe suggerito di porre al teste), rappresentando altresì la mancata valutazione delle sue controdeduzioni e la concreta difficoltà di controdedurre, stante l'assenza di specificità degli accertamenti medesimi.
Deve, per contro, osservarsi come l'asserita irrilevanza della domanda suggerita e falsamente attribuita al sostituto procuratore togato (e cioè quali vincoli esistessero nella zona in cui era stato realizzato l'immobile alla cui illegittima edificazione si riferiva il processo), non fa venire meno la riprovevolezza della condotta sanzionata.
La condotta poi, alla luce delle puntuali dichiarazioni della dott.ssa @@ e dello stenotipista (@@) - la cui intrinseca attendibilità, come sopra rilevato, non risulta utilmente contestata in gravame - è indubitabilmente riferibile ad esso ricorrente.
Dalla produzione documentale versata in atti da entrambe le parti, infine, emerge la incontestabile specificità dei fatti contestati, della quale il ricorrente ha avuto ampia conoscenza nel corso dei tre accessi effettuati.
Del tutto generica, poi, si presenta la contestazione relativa alla pretesa assenza di una sfavorevole eco dei fatti nell'ambito della magistratura locale e del nocumento arrecato all'istituzione, richiamata nella motivazione dell'atto.
Con il quarto ed il sesto motivo di doglianza il ricorrente lamenta violazione degli artt. 24, 97 e 111 della Costituzione, dei D.M. n. 603 del 1993 e 690/96 per mancata conclusione del procedimento disciplinare nel termine perentorio di 90 giorni, degli artt. 59, 60 e 64 del D.P.R. n. 545 del 1986, dell'art. 1 del D.P.R. n. 1199 del 1971, violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, eccesso di potere.
Egli sostiene che il procedimento disciplinare si sia concluso oltre la scadenza del termine perentorio di 90 giorni dall'avvio del procedimento, lamentando inoltre di essere stato obbligato a prendere visione, immediatamente prima della notifica del provvedimento di irrogazione della sanzione, di documentazione ulteriore che non ha potuto utilmente contestare, tanto più che la produzione sarebbe illegittima perché avvenuta oltre il 30^ giorno dalla domanda di accesso.
La prospettazione deve essere disattesa.
Come rappresentato (e documentato) dall'amministrazione nella memoria di costituzione, il termine di 90 giorni era stato sospeso dal 7 al 23 aprile 2009 con Provv. n. 78/7-1/2009, provvedimento che non è stato possibile notificare al ricorrente in considerazione del suo rifiuto della notifica (cfr all. 8 della produzione documentale dell'amministrazione).
Quanto all'accesso effettuato dopo l'emanazione del provvedimento disciplinare, infine, deve rilevarsi da un lato che il postecipo è stato chiesto dallo stesso ricorrente (cfr. relazione allegata sub. 21 al ricorso introduttivo) e dall'altro che l'ostensione di un atto dopo il decorso del termine di trenta giorni non è affetta da alcuna illegittimità, essendo il decorso del termine suddetto rilevante al solo fine della formazione di una ipotesi di silenzio significativo, superabile, nell'interesse dello stesso richiedente, da un provvedimento successivo di concessione dell'accesso.
Con il quinto motivo di doglianza il ricorrente lamenta violazione degli artt. 24, 97 e 111 della Costituzione, del principio di sequela previsto dalla L. n. 382 del 1979, dell'art. 1 del D.P.R. n. 1199 del 1971, violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, eccesso di potere.
In sostanza il ricorrente richiama argomentazioni già svolte circa la insufficienza degli accertamenti svolti prima della contestazione degli addebiti, la strumentalità degli accertamenti successivi rispetto alla revoca della sua missione all'estero, la tardività del provvedimento di irrogazione della sanzione, contestando altresì l'intrinseca attendibilità delle dichiarazioni del @@ e dello stenotipista.
Sul punto è sufficiente richiamare quanto osservato in relazione al primo, al terzo e al quarto motivo di doglianza.
Con il settimo motivo di doglianza il ricorrente lamentato violazione degli artt. 24, 97 e 111 della Costituzione, degli artt. 28 e 59 del R.D.M., degli artt. 2, 3, 7 e 8 della L. n. 241 del 1990, eccesso di potere
Egli sostiene che il provvedimento di decisione del ricorso gerarchico presenti una motivazione stereotipata, che non analizza specificamente i motivi di ricorso da lui articolati e che sia affetta da illogicità e contraddittorietà. Lamenta inoltre violazione dei suoi diritti di difesa, concretizzata dalla mancata ostensione della lettera di cui al prot. n. 78/2-10 della Compagnia di @@ di @@, dall'erronea indicazione della data in cui è stato effettuato uno degli accessi (indicata nel 7 anziché nel 27 aprile).
Diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, la decisione del ricorso gerarchico risulta adottato sulla base di ampia istruttoria e diffusa e completa motivazione, nel cui testo si dà atto di tutte le censure mosse dal ricorrente al provvedimento impugnato e si contestano analiticamente tutte le doglianze mosse, con individuazione dei fatti, dei documenti e delle disposizioni di legge che ne determinano l'infondatezza.
La motivazione inoltre si presenta estremamente logica e priva dei prospettati profili di contraddittorietà, atteso che la stessa rappresenta come: a) gli accertamenti preliminari siano stati correttamente compiuti; b) il diritto di difesa del ricorrente non è stato violato, sia in considerazione dei ripetuti accessi effettuati - uno dei quali differito su sua richiesta - sia per la completezza e comprensibilità dei fatti contestati fin dal 29 gennaio 2009, sia per la facile calcolabilità del nuovo termine di definizione del procedimento a seguito dell'accoglimento della richiesta di proroga, c) l'acquisizione delle testimonianze dopo la presentazione delle giustificazioni è prevista dall'art. 59 R.D.M. come elemento utile alla decisione finale; d) non ricorrano margini di incertezza nella identificazione dell'incolpato alla luce delle dichiarazioni acquisite; d) risulti la tempestività dell'adozione dell'atto, a seguito della sospensione dei termini, la notifica del provvedimento relativo alla quale è stata rifiutata dal ricorrente; f) è stato rispettato l'art. 60 R.D.M. nella concreta correlazione della sanzione inflitta alla gravità dei fatti; g) risulta la sufficienza della motivazione dell'atto gravato e sua conformità alle prescrizioni previste dall'art. 59 R.D.M.
Quanto al documento prot. n. -/2-10 della Compagnia di @@ di @@ (consistente in una comunicazione del Comandante della Compagnia di @@ di @@ al Comando provinciale Carabinieri di @@ e al Gruppo Carabinieri di @@ @@, con cui si rappresenta che a pag. 4 del rapporto disciplinare redatto sul conto del ricorrente erroneamente è stato indicata la data del 7 aprile anziché quella del 27 aprile come data in cui lo stesso ha effettuato l'accesso agli atti successivamente redatti alla contestazione degli addebiti disciplinari e si precisa altresì che in data 24 aprile 2009 lo stesso, benché invitato a prendere visione degli atti suddetti, aveva dichiarato di voler esercitare il proprio diritto in un secondo momento e libero dal servizio), il ricorrente non chiarisce in che modo la mancata acquisizione abbia leso il suo diritto di difesa, atteso che tutte le circostanza attestate nel documento erano a lui note e potevano di conseguenza essere rappresentate all'organo investito del ricorso, né rappresenta come la circostanza sia stata determinante della determinazione di rigetto del ricorso gerarchico.
In conclusione il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate a favore della costituita amministrazione, in complessivi Euro 2.000,00 (duemila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

   

Lpd - documenti sfogliabili  

        Solo consultazione.  Non è possibile richiedere l'invio del Pdf.  

 

   
© LPD - Laboratorio di Polizia Democratica