Carabinieri - Scontro a fuoco - benefici previsti dall’articolata normativa per le “vittime del dovere”.

Dettagli
Categoria: Sentenze - Ordinanza - Parere - Decreto
Creato Mercoledì, 14 Marzo 2012 05:39
Visite: 1964

d 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2294 del 2010, proposto da:
......
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata
per legge in Venezia, San Marco, 63;
Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze;
per l'annullamento
del decreto di quantificazione della percentuale di invalidita'.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2012 il dott. Roberto
Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO
Il maresciallo aiutante dell’Arma dei Carabinieri @@ @@, ed altri
militi, tutti in forza al Nucleo operativo del Gruppo Carabinieri di @@, in
data 18 dicembre 1990, nel corso di una operazione di polizia giudiziaria volta
alla repressione ed al contrasto di fenomeni di spaccio di sostanze
stupefacenti, si appiattavano nei pressi di un appartamento sito in Sesto San
Giovanni, ove, verso le ore 10,15, ne usciva un uomo che veniva fermato per un
controllo di identità.
I militari decidevano, quindi, di controllare l’appartamento in questione,
ignari che all’interno aveva trovato rifugio il pericoloso latitante @@
@@, il quale, al fine di sottrarsi alla cattura, esplodeva, con un revolver
di grosso calibro, a distanza ravvicinata, diversi colpi d’arma da fuoco, che
attingevano due carabinieri – tra cui il ricorrente - in modo da procurare
gravissime lesioni che mettevano in pericolo la vita dei predetti.
Il @@ guadagnava la fuga – verrà poi successivamente catturato e condannato
per il fatto descritto a diciannove anni e sei mesi di reclusione, che si
aggiungevano ai ventisei comminati per sequestro di persona - .
Il ricorrente chiedeva, all’Amministrazione dell’Interno, i benefici previsti
dall’articolata normativa per le “vittime del dovere”.
Con provvedimento del Capo della Polizia Direttore Generale della pubblica
sicurezza del giorno 8 aprile 2010 è stata riconosciuta al ricorrente, su
conforme determinazione della commissione medica militare di Padova, 1°
sezione, del 3 febbraio 2010, una invalidità complessiva del 23 per cento ( 18
per cento con riferimento al danno biologico e 5 per cento del danno morale).
Contro tale determinazione ricorre il @@, che censura l’indicato
provvedimento, anche per difetto di motivazione, per non avere l’
Amministrazione giustificato le ragioni della attribuita infermità permanente
nella misura del 23%.
Il ricorso è fondato in accoglimento dell’assorbente censura relativa al
difetto di motivazione del provvedimento che ha determinato il danno morale
nella misura del 5% della invalidità permanente.
Si deve precisare che la quantificazione della percentuale di invalidità
permanente è individuata attraverso la somma della percentuale di invalidità
biologica più l’eventuale danno morale secondo una quota del primo, quota che
non può eccedere la misura dei 2/3.
Nel caso in esame la Commissione medica ha giudicato la lesione biologica nel
18%, mentre quella morale nel 5%, per un totale del 23% di invalidità
permanente.
Invero la disamina del verbale della commissione medica militare consente di
affermare, senza ombra di dubbio, che le patologie esaminate e riscontrate
riguardano, tutte, l’aspetto biologico del ricorrente, poi distinte soltanto
sotto il profilo delle riscontrate lesioni di carattere fisico, da quelle di
natura psichica, ritenendo, erroneamente, queste ultime coincidenti con quelle
morali.
Il legislatore, invero, con l’allora vigente DPR 37/2009, ha, nell’articolo 5,
lettera c), inteso individuare un diverso e distinto nocumento rispetto a
quello biologico che non può, in nessun caso, essere ad esso confuso.
Al riguardo la norma testualmente recita :”…la determinazione della
percentuale del danno morale (DM) viene effettuata, caso per caso, tenendo
conto della entita' della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo,
oltre che della lesione alla dignita' della persona, connessi e in rapporto
all'evento dannoso, in una misura fino a un massimo di due terzi del valore
percentuale del danno biologico “.
Attraverso tale chiara precisazione il legislatore ha, quindi, inteso
riaffermare, nel campo esclusivo della solidarietà sociale, quella distinzione
del pregiudizio in danno della persona che, invece, nell’ambito dell’illecito è
stato ridotto, con le famose quattro sentenze della Suprema Corte del 2008, ad
un’unica ed ampia categoria del danno non patrimoniale.
La Commissione medica e, per essa, l’Amministrazione dell’Interno, ha, come
detto e come risulta dal verbale dell’organo medico collegiale in atti,
accertato e valutato tutti i pregiudizi che la vicenda storica ha cagionato al
ricorrente, sia sotto il profilo fisico che psichico e le conseguenti
alterazioni patologiche funzionali al diverso sistema morfologico.
Ma tali evenienze patologiche, puntualmente descritte e valutate nel loro
dinamico divenire e nella loro persistente attualità nel ricorrente, nulla
hanno a che fare con il nocumento morale previsto dal legislatore nella norma
citata.
A conforto della riferita tesi è utile osservare che tra le due categorie di
pregiudizio sussistono sostanziali differenze strutturali, i cui interessi
sottesi si riferiscono e si collocano anche in un diverso ambito di tutele
costituzionali, le prime garantite nell’art. 32, le altre presidiate dagli
artt. 2 e 3 della Carta.
Quindi, la diversità sostanziale del differente pregiudizio ( biologico e
morale) che attinge la vittima, pur convivendo ed originando dal medesimo fatto
storico, in realtà, ai fini indennitari previsti dalla normativa a favore delle
“vittime del dovere”, deve assumere una diseguale ed autonoma valenza, così che
il danno morale richiede, da parte della Commissione medica, una preventiva
disamina circa la sua sussistenza, quindi, in caso positivo, una conseguente
quantificazione, in proporzione al danno biologico accertato, che tenga
necessariamente conto dei puntuali fattori previsti dal legislatore ( entità
sofferenza e turbamento dello stato d’animo, lesione della dignità della
persona).
Tale valutazione istruttoria è necessaria ed indispensabile e deve essere, non
solo apoditticamente quantificata in termini numerici, ma deve costituire la
prodromica risultanza di un procedimento istruttorio che individui le
soggettive conseguenze negative che il fatto storico ha prodotto nella sfera
individuale ed intima della vittima in termini di sofferenza e turbamento.
Solo dopo aver appurato tali evenienze può sintetizzarsi il giudizio in
termini sintetici.
In realtà se è vero che il primo accertamento è indispensabile per affermare
la sussistenza di turbamenti morali, non vi è, tra i due, alcuna meccanica
coincidenza, in quanto l’entità ed la sussistenza del nocumento morale è
funzionalmente collegato a differenziati e soggettivi fattori, soltanto alcuni
dei quali sono normativamente sottoposti allo scrutinio della Commissione
medica.
Non consta, invece, dagli atti di causa, che la Commissione medica ha svolto
tali accertamenti istruttori, limitandosi, al riguardo, ad una mera disamina
delle sole patologie psichiche, ritenute, erroneamente, coincidenti con il
pregiudizio morale.
Per le considerazioni e nei limiti che precedono il ricorso va, dunque,
accolto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo
accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati nei limiti di cui in
motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2012
con l'intervento dei magistrati:
Claudio Rovis, Presidente FF
Silvia Coppari, Referendario
Roberto Vitanza, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE             IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/03/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)