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Guardia di Finanza - “ Lievi note di artrosi della IV L” causa di servizio non riconosciuta - Corte dei Conti di diverso parere

Dettagli


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI Sent. 320/2012
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER  LA REGIONE PUGLIA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
( Art. 5 L. 21 luglio 2000 n. 205 )
ha pronunciato la seguente
SENTENZA  
sul ricorso, iscritto al n. 10956 del registro di segreteria, proposto  dal --, giusta mandato in calce all’atto di riassunzione;
Visto il ricorso, in epigrafe indicato, prodotto mediante deposito nella segreteria della Sezione IV Giurisdizionale per le pensioni militari;
Vista l’istanza di prosecuzione del giudizio, ritualmente presentata, innanzi a questa Sezione Giurisdizionale Regionale;
Visto l’atto di riassunzione del giudizio, proposto dagli eredi sopra generalizzati;
Esaminati gli atti ed i documenti tutti della causa;
 Considerato in
FATTO
Il brigadiere -- fu arruolato nel Corpo della G. di F. il 19.10.1927 e venne collocato in congedo per limiti di età il 20.9.1961.
Con verbale n. 2044 del 22.1.1962 la C.M.O. di Lecce riconobbe il ricorrente affetto da “ Lievi note di artrosi della IV L”, giudicandola dipendente da causa di servizio ed ascrivibile per cumulo con la “ Pregressa calcolosi renale “ alla indennità una tantum di tabella B, pari a due annualità di 8^ categoria.
La C.M. di II istanza di Napoli, con verbale n. 6702, confermò il giudizio della C.M.O. di Lecce.
Il Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie, con delibera n. 6595/62 del 17.5.1962, confermò la dipendenza da c.d.s. dell’infermità “ Pregressa calcolosi renale “, giudicandola ascrivibile alla tab. B per anni due e non liquidabile essendo il ricorrente in godimento di pensione normale di riposo ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.lt. n. 876/1917, mentre espresse parere negativo in ordine alla infermità “ Lievi note di artrosi del IV L “.
Per effetto di una successiva istanza di aggravamento, fu emesso il decreto negativo n. 9777 del 27.9.1988 ai sensi dell’art. 14, comma 1, legge 26.1.1980 n. 9, in quanto l’unica infermità giudicata aggravata fu dichiarata non dipendente da causa di servizio con il decreto negativo n. 4010 del 5.2.1962. per l’infermità “ Pregressa malattia perniciosa “ venne richiesto il prescritto parere al Comitato per le pensioni privilegiate, che, con delibera n. 31374/88 del 24.1.1989, non espresse alcun parere in merito alla dipendenza da causa di servizio, trattandosi di malattia riconducibile agli eventi bellici risalenti alla seconda guerra mondiale.
In ordine di tempo, ultimo è il decreto negativo n. 10849 in data 11.4.1996.
Considerato che il C.T.U. , nominato nel presente giudizio, nella persona del dott. @@ @@, ha depositato relazione scritta in data 24 agosto 2011, concludendo per il non aggravamento , sul presupposto che la infermità “ lieve epatosplenomegalia in esiti malarici “ non è aggravata  e la “ spondilodiscoartrosi lombare diffusa “ è di gravità  non tale da produrre invalidità in misura superiore al 20%, concludendo in senso favorevole alla concessione della indennità una tantum in misura massima;
Ritenuto che la documentazione medica prodotta in giudizio dalla parte attrice non è sufficientemente in grado di superare le argomentazioni medico-legali;
Ritenuto che , in assenza di elementi di prova di segno contrario, possa essere accolto il ricorso proposto dal Sig. ---, ai limitati dini della indennità una tantum, in misura pari a tre annualità di 8^ categoria, tab. B;
Sussistendo gravi ed eccezionali ragioni  per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio, in considerazione della data di proposizione del ricorso;
P.Q.M.
la Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, definitivamente pronunciando,
ACCOGLIE
parzialmente il ricorso n° 10956 e, per lo effetto, riconosce il diritto dei ricorrenti alla indennità una tantum di 8^ categoria, tab. B, nella misura di 3 annualità.
Spese di giudizio compensate
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio dell’undici novembre duemilòaundici.
IL GIUDICE
F.to ( V. Raeli )
Depositata in Segreteria il 27/02/2012
Il Funzionario di Cancelleria
F.to (dott. Pasquale ARBORE)
 
 
 
 
 
 
SEZIONE
ESITO
NUMERO
ANNO
MATERIA
PUBBLICAZIONE
PUGLIA
Sentenza
320
2012
Pensioni
27-02-2012

   

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