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Polizia Penitenziaria - “Pregressa sindrome ansiosa con crisi depressiva”, ritenuta non dipendente da causa di servizio - Corte dei Conti ribalta parere

Dettagli



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIAN O
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE
in composizione monocratica ed in funzione di giudice unico delle pensioni, assistito dal segretario di udienza Ettore Colella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 20891/PC del registro di segreteria, proposto da @@, nato a omissis il omissis, residente a omissis, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente,--del Foro di Pesaro, giusta delega in margine all’atto introduttivo, elettivamente domiciliato ai fini del giudizio, presso la Segreteria di questa Sezione Giurisdizionale, in Via Matteotti, n. 2, contro il Ministero della Giustizia in persona del Ministro p.t. domiciliato per legge presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona e il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria avverso il decreto del Ministero della Giustizia n. 61074 del 17.12.2008 di reiezione della domanda di pensione privilegiata;
VISTA l’istanza di fissazione di udienza presentata dalla difesa in data 03.12.2010;
PRESENTE nella pubblica udienza del 26 ottobre 2011 l’Avv. Monica Olivi per il ricorrente; assente il Ministero della Giustizia.
Ritenuto in
FATTO
Con ricorso, depositato il 30.10.2009, il Sig. @@, Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria in forza presso la Casa di reclusione di @@, cessato dal servizio il 03.11.2003 in quanto ritenuto non idoneo al servizio in modo assoluto (Decreto del Ministero della Giustizia del 01.02.2005), perché affetto da “Sindrome cervicale su base artrosica” e “Disturbo ansioso depressivo misto reattivo persistente e resistente alla terapia farmacologica”, ha impugnato il Decreto del Ministero della Giustizia n. 61074 del 17.12.2008 di reiezione della domanda di pensione privilegiata (pervenuta all’Amministrazione in data 03.02.2004) per l’infermità “Pregressa sindrome ansiosa con crisi depressiva”, ritenuta non dipendente da causa di servizio.
Conclusivamente, chiedeva che fosse disposta, previa visita medico legale diretta del ricorrente, consulenza medico legale per il riconoscimento del diritto a pensione di privilegio a far tempo dalla data della domanda amministrativa o dalla diversa data che sarà di giustizia stabilita, oltre interessi, rivalutazione e spese di giudizio.
La Commissione medica ospedaliera di Perugia con verbale n. 725 del 11.10.2001, accettato dal ricorrente, ha ritenuto:
-      l’infermità “Pregressa sindrome ansiosa con crisi depressiva” dipendente da causa di servizio anche se non ascrivibile ad alcuna tabella o categoria di pensione;
-      l’infermità “Artrosi cervicale“, dipendente da causa di servizio e ascrivibile alla Tab B in misura massima ai fini dell’equo indennizzo.
La Commissione medica ospedaliera di Chieti, previa visita diretta del ricorrente, con verbale n. 1032843 del 03.11.2003, accettato dal ricorrente, ha ritenuto l’infermità “Pregressa sindrome ansiosa con crisi depressiva” meritevole di essere ascritta alla 7^ categoria della ta@@ A per la durata di anni quattro e l’infermità “Artrosi cervicale“ meritevole di indennità una tantum Ta@@ B di due annualità.
In sede di aggravamento la stessa Commissione medica ospedaliera di Chieti (con verbale n. 1030923 del 29.04.2004), previa visita diretta, ha ritenuto l’infermità psichica “non aggravata” e suscettibile di miglioramento; ha, poi, giudicato le due infermità (quella psichica e quella artrosica), unitamente all’infermità “Sindrome poliradicolare tipo Personal Turner con radicolopatia di C7 a dx”, complessivamente ascrivibili alla 7^ categoria per la durata di anni quattro a decorrere dalla data del congedo.
Il Comitato di verifica per le cause di servizio con parere n- del 17.10.2008 ha ritenuto che l’infermità “Pregressa sindrome ansiosa con crisi depressiva” non è dipendente da fatti di servizio, “in quanto trattasi di forma di nevrosi che si estrinseca con disturbi di somatizzazione attraverso i canali neuro-vegetativi, scatenata spesso da situazioni contingenti che si innescano, di frequente, su personalità predisposta. Non rinvenendosi, nel caso di specie, documentate situazioni conflittuali relative al sevizio, idonee, per intensità e durata, a favorirne lo sviluppo, l’infermità non può ricollegarsi agli invocati eventi, neppure sotto il profilo concausale ed efficiente e determinante. Quanto sopra, dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti”.
Con memoria difensiva, depositata il 30.03.2010, i legali di parte, nel depositare ampia documentazione medica (tra cui, certificati del Dott. @@ del 20.04.2004 e del Prof. M. @@, del 05.02.2009 e 23.02.2010), chiedevano, in via istruttoria, che fosse depositata tutta la documentazione relativa al caso e in particolare le relazioni amministrative sul servizio prestato; nel merito, insistevano per l’accoglimento del ricorso per le patologie sofferte, consistenti in sindrome cervicale su base artrosica e disturbo ansioso depressivo reattivo.
Con memoria di costituzione in giudizio, depositata il 16.03.2010, il Ministero della Giustizia ha trasmesso (anche se con riferimento al ricorso presentato da altro soggetto – Sig. @@) il fascicolo amministrativo e chiesto  il rigetto del ricorso avuto riguardo al parere del Comitato di verifica per le cause di servizio.
Con ordinanza 28/2010 è stata chiesta l’acquisizione di una consulenza presso il Collegio medico-legale del Ministero della Difesa della Corte dei conti, affinché, esaminata la documentazione sanitaria, venisse accertato, previa occorrendo visita diretta, con espresso riferimento sia ai principi elaborati dalla letteratura medica, sia alle deduzioni del consulente di parte ricorrente, se “l’insorgere o l’aggravarsi delle infermità debbano ritenersi dipendenti e/o interdipendenti da causa o da concausa di servizio; in caso affermativo, a quale categoria e classifica siano ascrivibili le predette infermità e con relativa decorrenza”.
Detto collegio, integrato da specialista nella materia, ha ritenuto sulla base della documentazione in atti che l’infermità “Pregressa sindrome ansiosa con disturbi depressivi” è da considerare non dipendente da causa di servizio; che l’infermità “Artrosi cervicale“ è da ritenere dipendente da causa di servizio e ascrivibile alla Ta@@ B pari a due annualità di 8^ categoria di Ta@@ A; che l’infermità “Sindrome poliradicolare tipo Personal Turner con radicolopatia di C7 a dx”, meglio rubricabile quale “Sindrome Parsonage Turner con radicolopatia di C7 a dx”, non risulta suscettibile di stima per difetto di atti in fascicolo.
La difesa con memoria depositata il 01.04.2011, ha fatto presente di non aver ricevuto alcun avviso di avvio delle operazioni peritali contestato le risultanze peritali per non aver detto Collegio svolto alcun accertamento diretto, né clinico, né strumentale sul paziente e per aver esso svolto una valutazione riduttiva della patologia psichiatrica, senza tenere in debita considerazione le caratteristiche del servizio svolto con riferimento tanto al profilo causale quanto a quello concausale.
Con ordinanza n. 21/2011 questa Sezione ha disposto un supplemento istruttorio presso l’Ufficio medico legale del Ministero della Salute per accertare, previa visita anche per delega, la dipendenza, la classifica e l’eventuale decorrenza di ciascuna delle tre lamentate infermità, tenuto conto delle particolari caratteristiche del servizio svolto e dell’eventuale sussistenza di un rapporto di causalità o di concausalità tra le malattie diagnosticate e il servizio effettivamente svolto.
In ottemperanza all’ordinanza, l’Ufficio medico legale del Ministero della Salute, integrato da esperto specialista neuropsichiatra, ha reso, previa visita diretta dell’interessato, il proprio parere ritenendo equa l’ascrizione singola delle infermità “Sindrome ansiosa depressiva in fase di cronicità” e “Artrosi cervicale” alla 8^ categoria e l’ascrizione per cumulo delle due infermità alla 7^ categoria di pensione a vita, dalla data del congedo, trattandosi di patologie croniche non emendabili.
Sempre la difesa di parte ricorrente con memoria difensiva, depositata il 07.10.2011, ha insistito per l’accoglimento del ricorso e il riconoscimento del diritto a pensione di 7^ categoria a decorrere dalla data della domanda amministrativa (03.02.2004), evidenziando che la cessazione dal servizio è avvenuta per inidoneità permanente e assoluta al servizio per le stesse patologie di cui è causa e che l’attività di servizio prestata dal ricorrente è da ritenere caratterizzata da aspetti psichico stressanti ai fini dell’accertamento del rapporto di dipendenza e/o di interdipendenza delle malattie.
In udienza, il legale di parte ha insistito per l’accoglimento del ricorso, sottolineando ai fini quanto meno della verifica del rapporto di concausalità le particolari condizioni di lavoro in cui il ricorrente si è trovato ad operare e la continua esposizione a fenomeni stressogeni dovuti alle circostanze dell’ambiente di lavoro - carcere di massima sicurezza - a causa del contatto con individui particolarmente aggressivi e provveduto, altresì, al deposito di nota spese per complessivi € 3.730,50, oltre iva e cap. come per legge, di cui: € 1.306,00 per diritti, € 2.010,00 per onorari e € 414,50 per rimborso spese generali.
Considerato in
DIRITTO
La questione all’esame attiene al riconoscimento del diritto a pensione privilegiata per sindrome depressiva e artrosi cervicale.
Dalla documentazione in atti risulta che l’interessato ha prestato servizio per circa venti anni in qualità di assistente capo del Corpo di Polizia penitenziaria dal 22.03.1984 al 03.11.2003, epoca del congedo per inidoneità al servizio in modo assoluto.
Il rapporto informativo e la dichiarazione medico legale per il parere sulla dipendenza da causa di servizio, resi dall’Amministrazione di appartenenza, hanno evidenziato che il ricorrente, cessato dal servizio per inidoneità assoluta al servizio di istituto per l’infermità psichica e artrosica, ha svolto il normale servizio notturno e diurno, sia all’interno che all’esterno sul camminamento del muro di cinta, esponendosi ad intemperie e variazioni climatiche di varie entità, dato che la Casa di reclusione di @@, sede di servizio dell’interessato, era ubicata in una vallata, a ridosso del fiume, e quindi in zona particolarmente umida e fredda.
I disagi, ai quali il dipendente è stato esposto sono stati, per espressa ammissione del competente Dipartimento del Ministero di Grazia e Giustizia, di natura ambientale, perché a contatto con individui di difficile governo; di natura fisica, trattandosi di servizio particolarmente gravoso; di natura atmosferica, essendo il clima, nel quale egli si è trovato ad operare, umido e freddo.
L’analisi della documentazione clinica agli atti, la valutazione delle attività di servizio, le caratteristiche del test MMPI effettuato, i rilievi della visita diretta, i dati ottenuti dall’anamnesi hanno consentito all’Ufficio Medico Legale del Ministero della Salute, integrato da esperto specialista neuropsichiatra, di giudicare il @@ soggetto con struttura di personalità tendente alla depressione e orientamento sul versante paranoie, con un’attività di servizio caratterizzata da aspetti psicostressanti e di ritenere che detti fattori possano essere considerati come fattori di aggravamento sulla personalità di base e sull’assetto psichico globale del soggetto.
Per quanto riguarda la patologia artrosica cervicale, l’Ufficio Medico Legale del Ministero della Salute l’ha ritenuta concausalmente ricollegabile alla prestazione di servizio e alle sue manualità operative.
Lo stesso Collegio medico-legale del Ministero della Difesa della Corte dei conti ha, del resto, riconosciuto “validata l’esposizione continuativa ad attività di servizio con significativi carichi posturali per l’attività di vigilanza, con verosimile incidenza nell’induzione/sviluppo di quadro artrosico discopatico vertebrale a prevalente espressività cervicale”.
Le considerazioni sin qui esposte consentono di ritenere che le modalità operative del servizio siano causalmente responsabili della patologia artrosica e cervicale e che la sussistenza di fattori stressanti, accompagnati da uno stato di continua tensione emotiva, abbiano contribuito ad aggravare l’infermità psichica.
In base a tali argomentazioni e in assenza di nuovi o ulteriori elementi di giudizio, idonei a mutare le diagnosi o ad introdurre ragionevoli elementi di dubbio, in conformità con il parere e il giudizio, reso dall’Ufficio Medico Legale del Ministero della Salute, che si condivide pienamente, ritiene questo Giudice che il ricorso sia fondato.
Per l’effetto, al Sig. @@ va riconosciuto il diritto a pensione per cumulo di 7^ categoria Ta@@ A a vita, a decorrere dalla data del congedo, trattandosi di patologie croniche non emendabili, il cui accertamento ha dato luogo al collocamento a riposo per inidoneità assoluta al servizio.
Spetta, inoltre, al ricorrente, ai sensi dell’articolo 429, comma 3, del codice di procedura civile, il diritto alla percezione degli interessi e alla rivalutazione monetaria, nei termini fondamentalmente chiariti dalle Sezioni Riunite di questa Corte con sentenze 18 ottobre 2002, n. 10/QM/2002 - al c.d. “maggior importo” tra le percentuali degli interessi e della rivalutazione, secondo gli indici ISTAT, ex articolo 150 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, rilevati anno per anno, da applicarsi sulle somme dovute alle scadenze normativamente previste ed a decorrere da ciascun rateo.
Le spese seguono la soccombenza (articolo 91, comma 1, cod. proc .civ.). Si liquidano, in via forfettaria, in € 1.000,00 (mille/00), oltre IVA e CAP, tenuto conto del numero delle udienze; della natura e dell'oggetto della causa - di non particolare complessità giuridica o difficoltà processuale; della possibilità riconosciuta al Giudice di derogare ai limiti minimi di tariffa concernenti gli onorari allorquando la causa risulti di facile trattazione (art. 60, comma 5, del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 – “Ordinamento delle professioni di Avvocato e Procuratore”); dell’abolizione dei minimi tariffari (disposta in generale con l’art. 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248); dell’essenziale gratuità del processo pensionistico e della possibilità per i pensionati di proporre ricorso dinanzi alla Corte dei conti personalmente (art. 6 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19).
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Marche, definitivamente pronunciando,
Accoglie il ricorso e, per l’effetto, riconosce al ricorrente il diritto al trattamento di pensione privilegiata per cumulo di 7^ categoria a vita a decorrere dalla data del congedo, oltre arretrati, interessi e rivalutazione nei termini indicati in motivazione.
Le spese di giudizio, liquidate in favore del ricorrente in € 1.000,00 (mille/00) - nei sensi di cui in motivazione - seguono la soccombenza.
Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del 26 ottobre 2011.
          IL GIUDICE UNICO
                                  F.to Dott.ssa Donatella SCANDURRA)
 
PUBBLICATA MEDIANTE DEPOSITO IN SEGRETERIA IL 27 febbraio 2012
 
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
       (f.to Dott.ssa Raffaella OMICIOLI)
 
DECRETO
Il Giudice unico nella materia pensionistica, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 1996 n. 196
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52, nei confronti di parte ricorrente.
Ancona, 26 ottobre 2011.
          IL GIUDICE UNICO
                               (Fto Dott.ssa Donatella SCANDURRA)
 
In esecuzione del provvedimento del Giudice unico delle Pensioni ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte ricorrente.
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
                                                  ( F.to Dott.ssa Raffaella OMICIOLI)
SEZIONE
ESITO
NUMERO
ANNO
MATERIA
PUBBLICAZIONE
MARCHE
Sentenza
26
2012
Pensioni
27-02-2012



   

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