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Comitato Tecnico Pensioni Privilegiate Ordinarie respinge l'istanza di causa di servizio, la Corte dei Conti ripristina il diritto

Dettagli



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
PER l’EMILIA-ROMAGNA
in composizione monocratica, in persona del Consigliere dott. Marco Pieroni,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
                 sul ricorso iscritto al n. 042170/Pensioni Civili del registro di segreteria, proposto dalla sig.ra @@, nata il omissis ed ivi residente in omissis, rappresentata e difesa dall’avv. @@ @@ @@ presso il cui studio in Bologna, -- ha eletto domicilio, avverso l’@@, Sede provinciale di Bologna, per l’annullamento della determinazione negativa n. 32 del 30 maggio 2005.
                 Udita, nella pubblica udienza del 26 gennaio 2012, l’avv. @@ @@ @@ per la parte privata ricorrente, assente l’Amministrazione previdenziale.
                 Visti gli atti di causa
FATTO
                 Con ricorso presentato in data 18 novembre 2009 presso la segreteria di questa Sezione giurisdizionale ed ivi iscritto al n. 042170/Pensioni civili, la sig.ra @@, ex dipendente omissis cessata dal servizio per sopravvenuta inidoneità assoluta e permanente allo svolgimento di qualsiasi lavoro a decorrere dal 3 luglio 1999, ha impugnato la determinazione n. 32 del 30 maggio 2005 con la quale l’@@, Sede provinciale di Bologna, ha deliberato di non accogliere la domanda di pensione di privilegio presentata dall’odierna ricorrente per non sussistenza del requisito della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “Artrosi diffusa del rachide con protrusioni discali multiple a livello L/S” per le quali è stata giudicata non inidonea in modo permanente ed assoluto alle mansioni di sua incombenza alla data di cessazione dal servizio (4 luglio 1999) dovendo essere ritenuta abile ad altro proficuo lavoro.
                 Risulta dagli atti che la ricorrente, già operatore di cucina di III livello, è stata collocata a riposo per inidoneità permanente alle mansioni della qualifica per l’infermità “Stenosi del canale midollare ed instabilità vertebrale per discomlacia e plurime ernie al disco l.s.” resa in data 11 maggio 1999 dall’Unità Operativa Medicina Legale dell’Azienda U.S.L. Città di Bologna.
                 A seguito della presentazione di istanza per la concessione dell’equo indennizzo, l’odierna ricorrente è stata sottoposta in data 29 novembre 1999 a visita collegiale presso la Commissione Medica Seconda del Centro Militare di Medicina Legale di Bologna che, con verbale n. 33 in data 12 gennaio 2001 ha posto diagnosi di “Artrosi diffusa del rachide con protrusioni discali multiple a livello d/s” con giudizio medico legale di dipendenza dell’affezione da causa di servizio nella considerazione che i compiti svolti in ottemperanza allo svolgimento del servizio hanno comportato continue e ripetute sollecitazioni statico—dinamiche sull’asse della colonna vertebrale, in particolare sul tratto lombare e che tale meccanismo può comportare la protrusione del nucleo polposo con conseguenze sull’integrità anatomo-funzionale del rachide l/s”.
                 Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, nella seduta del 13 aprile 2005, ha espresso parere favorevole al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità di cui si controverte nella considerazione che, dalla relazione trasmessa dall’Amministrazione e dalla documentazione in atti è dato ravvisare, nel caso di specie, il nesso eziologico tra l’infermità denunciata dalla richiedente e riscontrata dalla Commissione Medica e l’attività di servizio prestata e che, comunque, gli elementi e le circostanze di fatto evidenziati si prospettano in rapporto di valida efficienza eziopatogenetica con l’insorgenza e l’evoluzione dell’evento morboso.
                 Con determinazione n. 263 del 22 luglio 2006 l’Istituto Giovanni XXIII di Bologna ha preso atto di quanto espresso dal Comitato di verifica ed ha confermato che l’infermità segnalata è riconducibile a causa di servizio disponendo la liquidazione dell’equo indennizzo nella misura massima della settima categoria.
                 Con istanza in data 9 marzo 2001 la sig.ra @@ ha chiesto la corresponsione della pensione privilegiata per dipendenza da causa di servizio dell’infermità per la quale l’interessata era stata dispensata dal servizio per inidoneità alle mansioni della qualifica di appartenenza ed è stata quindi sottoposta a visita collegiale presso la Commissione Medica Seconda del Centro Militare di Medicina Legale di Bologna che, con verbale n. -- del 14 gennaio 2004 ha confermato la diagnosi già resa e l’ascrivibilità della stessa alla settima categoria tab. A ai fini del conferimento della pensione privilegiata, precisando che l’interessata è inidonea permanentemente alle mansioni della qualifica alla data di cessazione dal sevizio (4 luglio 1999) ed è abile a proficuo lavoro.
                 La Prefettura della Provincia di Bologna, con nota 2488/C.P.D.E.L. del 20 aprile 2004, ha espresso l’avviso che, sulla base degli accertamenti effettuati, si possa ritenere la sig.ra @@ non idonea a svolgere le mansioni della qualifica ma idonea ad altro proficuo lavoro.
                 Il Comitato Tecnico Pensioni Privilegiate Ordinarie, con parere n. 252 in data 5 aprile 2005, ha affermato che non sussistono, sotto il profilo medico legale, le condizioni ed i requisiti per l’accoglimento della domanda per la pensione privilegiata nella considerazione che l’osteoartrosi è dovuta a fattori genetici “ereditari” ormonali, obesità ed altre affezioni morbose (diabete mellito, ipertensione arteriosa, iperuricemia), non avendo pertanto rilevanza alcuna le invocate condizioni climatiche in cui si svolge il lavoro (umidità, freddo, cosiddette “correnti d’aria”, sbalzi di temperatura) che sono del tutto ininfluenti sia sulla genesi che nella progressione della malattia, stante la genericità del rischio al quale è sottoposta l’intera popolazione. I soli casi che possono essere presi in considerazione, come causa di servizio, sono quelli della osteoartrosi secondaria post-traumatica (trauma durante e per il servizio) e quelli da movimenti notevolmente ripetitivi e stereotipici, imposti dal tipo di lavoro svolto e nel caso in questione mancano tali requisiti.
                 Ha fatto quindi seguito la determinazione negativa n. 32 del 30 maggio 2005, impugnata dalla ricorrente con l’atto introduttivo del presente giudizio previo ricorso gerarchico presentato in data 29 giugno 2005 da intendersi respinto per decorso del termine di legge.
Con l’atto introduttivo del presente giudizio la parte privata afferma, con riferimento alla perizia del dott. @@ @@ in data 2 marzo 2009, la dipendenza da causa di servizio della patologia denunciata dalla ricorrente, comportanti la limitazione della capacità lavorativa della paziente in correlazione alle mansioni svolte, determinando così una condizione di inidoneità di fatto alla propria mansione di operatore di cucina, III qualifica funzionale, in quanto a rischio per ulteriori peggioramenti del quadro clinico; la suddetta infermità, contratta a causa del servizio prestato, e tenuto conto del complesso invalidante, comporta una marcata riduzione della capacità lavorativa della paziente che va ritenuta ascrivibile alla settima categoria della tab. A., è sufficiente a determinare una condizione di non idoneità alle mansioni con conseguente diritto alla pensione di privilegio.
La parte privata chiede conclusivamente il riconoscimento del diritto del ricorrente alla pensione privilegiata ordinaria di settima categoria della tab. A con riferimento alla data di cessazione dal sevizio e con accessori sulle somme che risulteranno dovute; in subordine chiede che vengano disposti gli accertamenti medici sulla persona della ricorrente che si ravvisassero opportuni e necessari.
     L’@@, Sede provinciale di Bologna, si è costituito con memoria depositata in data 2 dicembre 2011 con la quale ribadisce l’assenza dei requisiti prescritti per la concessione della pensione privilegiata e specificamente della non dipendenza da causa di servizio dell’infermità di cui è controversia ed insiste per il rigetto del ricorso.
                 Con ordinanza n. 45/11/C, questa Sezione giurisdizionale ha chiesto parere all’Ufficio Medico Legale del Ministero della Salute circa l’accertamento della sussistenza del requisito della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “artrosi diffusa del rachide con protrusioni discali multiple a livello lombo-sacrale” per la quale la ricorrente è stata collocata a riposo per inidoneità permanente allo volgimento delle mansioni proprie della qualifica di appartenenza.
                 Con parere reso con nota depositata in data 30 giugno 2011, l’Ufficio medico legale del Ministero della salute ha ritenuto che l’infermità posta in  diagnosi sia dipendente da causa da servizio nel senso che il lavoro svolto dalla ricorrente quale operatore tecnico di cucina “ha senza dubbio giuocato un ruolo se non in termini causali sicuramente concausali nella genesi sia del quadro ernario discale multiplo sviluppato sia del quadro degenerativo cronico di spondilo-artrosi diffusa presentato dalla V., prospettandosi come antecedente necessario nella determinazione della infermità posta in diagnosi, avendo contribuito, in modo prevalente nonché preponderante rispetto a fattori estranei al servizio stesso”.
DIRITTO
1. Pregiudizialmente va rilevato che l’art. 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha soppresso l’@@, trasferendone le funzioni all’INPS e prevedendo che quest’ultimo subentri in tutti i rapporti attivi e passivi dell’ente soppresso.
Al riguardo occorre considerare che la funzione dell’istituto dell’interruzione del processo è quella di evitare che la cessazione o l’alterazione dell’effettività del contraddittorio, conseguenti a detti eventi, ostacoli l’effettiva e concreta possibilità di una delle parti di agire nel processo a proprio favore e di svolgere, volendolo, attività processuale a propria difesa che in concreto deve essere garantita a ciascuna delle parti del giudizio in ossequio del rispetto del diritto costituzionale alla difesa e del principio del contraddittorio e che ad esso si riconduce nonché in attuazione del postulato che da detto diritto discende, costituito dalla posizione di uguaglianza formale delle parti.
Proprio ad evitare questo pregiudizio dell’eguaglianza delle possibilità difensive della parti a tutto danno della parte che subisce l’evento “interruttivo”, la legge, attraverso detto istituto processuale arresta il processo in una stasi destinata a durare, finché non sia ristabilita l’effettività del contradditorio.
Orbene l’art. 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevede al comma 1 che “In considerazione del processo di convergenza ed armonizzazione del sistema pensionistico attraverso l'applicazione del metodo contributivo, nonché al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa nel settore previdenziale e assistenziale, l'@@ e l'@@ sono soppressi dal 1° gennaio 2012 e le relative funzioni sono attribuite all' INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2011, l'@@ e l'@@ possono svolgere solo atti di ordinaria amministrazione”.
Il successivo comma 2-bis dispone che “In attesa dell'emanazione dei decreti di cui al comma 2, le strutture centrali e periferiche degli enti soppressi continuano ad espletare le attività connesse ai compiti istituzionali degli stessi. A tale scopo, l'INPS nei giudizi incardinati relativi alle attività degli enti soppressi è rappresentato e difeso in giudizio dai professionisti legali già in servizio presso l'@@ e l'@@”.
Appare dunque evidente che il legislatore con le disposizioni citate abbia inteso porre tutte le garanzie per salvaguardare l’effettività del principio del contraddittorio a tutela degli interessi processuali dell’INPS, ente subentrante all’@@, prevedendo (art. 21, comma 2-bis, seconda parte, del d.l. n. 201 citato) per i giudizi “incardinati” una peculiare forma di rappresentanza ex lege che esclude ogni plausibile ragione per determinare una soluzione di continuità dei giudizi già in essere, che vedono quale parte convenuta in giudizio l’Ente pubblico previdenziale, ora INPS subentrato all’@@. In tal modo il legislatore ha ragionevolmente contemperato il principio del contraddittorio con l’esigenza che, in base al principio della domanda di tutela giurisdizionale, la parte attrice, spesse volte “soggetti deboli” del rapporto giuridico, possa conseguire in tempi adeguati il proprio diritto al processo e al giudizio di merito.
                 2. Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.
                 Infatti, come ricordato in narrativa, con parere reso con nota depositata in data 30 giugno 2011, l’Ufficio medico legale del Ministero della salute ha ritenuto che l’infermità posta in  diagnosi sia dipendente da causa da servizio nel senso che il lavoro svolto dalla ricorrente quale operatore tecnico di cucina “ha senza dubbio giuocato un ruolo se non in termini causali sicuramente concausali nella genesi sia del quadro ernario discale multiplo sviluppato sia del quadro degenerativo cronico di spondilo-artrosi diffusa presentato dalla V., prospettandosi come antecedente necessario nella determinazione della infermità posta in diagnosi, avendo contribuito, in modo prevalente nonché preponderante rispetto a fattori estranei al servizio stesso”.
     Sussistono pertanto i presupposti per l’accoglimento della ricorso inteso ad ottenere la liquidazione della pensione privilegiata per l’infermità in parola in quanto dipendente da causa di servizio.
Sulle somme che risulteranno dovute spettano altresì rivalutazione monetaria ed interessi legali da ciascuna singola scadenza all’effettivo soddisfo.
Sussistono giusti motivi, anche per la difficoltà tecnico-giuridica della questione, per compensare le spese del presente giudizio.
P. Q. M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna, in funzione di giudice unico delle pensioni in composizione monocratica nella persona del Consigliere Marco Pieroni, visto l’art. 5 della l. 21 luglio 2000 n. 205 nonché gli artt. 420, 421, 429, 430 e 431 del codice di procedura civile, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, dichiara la dipendenza da causa di servizio dell’infermità “artrosi diffusa del rachide con protrusioni discali multiple a livello lombo-sacrale” e la sussistenza del requisito dell’inidoneità totale e permanente alle mansioni proprie del profilo rivestito dalla ricorrente a cagione unica dell’infermità in diagnosi, nonché il diritto della ricorrente medesima al richiesto trattamento pensionistico privilegiato.
Sulle somme che risulteranno dovute spettano altresì rivalutazione monetaria ed interessi legali da ciascuna singola scadenza all’effettivo soddisfo.
Spese compensate
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 26 gennaio 2012.
Il Giudice unico
(Marco Pieroni)
            f.to Marco Pieroni
Depositata in Segreteria il giorno 27 febbraio 2012
Il Direttore di Segreteria
f.to Nicoletta Natalucci
DECRETO
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.
Il Giudice unico
(Marco Pieroni)
                        f.to Marco Pieroni
Depositato in Segreteria il giorno 27 febbraio 2012
                                               Il Direttore della Segreteria
                                               f.to Nicoletta Natalucci
In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte privata e se esistenti del dante causa e degli eventi causa.
Data, 27 febbraio 2012
Il Direttore della Segreteria
f.to Nicoletta Natalucci
SEZIONE
ESITO
NUMERO
ANNO
MATERIA
PUBBLICAZIONE
EMILIA ROMAGNA
Sentenza
24
2012
Pensioni
27-02-2012


   

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