Carabinieri - Mancati requisiti per il collocamento in pensione

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Categoria: Sentenze - Ordinanza - Parere - Decreto
Creato Venerdì, 09 Marzo 2012 15:56
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
IL  GIUDICE UNICO
Nella persona del Cons. dr.ssa Paola Briguori, alla pubblica udienza del 15 febbraio 2012, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul giudizio introdotto con il ricorso iscritto al n. 58345PM del registro di Segreteria, proposto da -
contro
Ministero della Difesa
avverso
il diniego 28.5.2003 con il quale si comunicava che il ricorrente non possedeva i requisiti per il collocamento in pensione
VISTI il ricorso e la memoria del Ministero della Difesa;
ESAMINATI tutti gli altri atti e documenti di causa.
FATTO e DIRITTO
1. Con il provvedimento in epigrafe l’Amministrazione resistente aveva rappresentato al ricorrente, da un lato, che la sua istanza pensionistica, presentata il 10.1.2003 e decorrente dal 30.9.2003, poteva essere accolta ma che la corresponsione del relativo trattamento sarebbe avvenuta a partire dal 1° gennaio 2008 e, dall’altro, lo invitava a confermare la propria volontà ad essere posto in congedo alla data richiesta.
         A fronte di quanto precede, il ricorrente assumeva di essere stato “costretto” a presentare domanda di revoca, con la riserva di instaurazione di giudizio per il riconoscimento del diritto pensionistico leso.
         Avverso la richiamata comunicazione l’interessato presentava il ricorso oggetto dell’odierno esame, nel quale chiedeva, in via principale, che fosse riconosciuto il suo diritto ad essere collocato in congedo con decorrenza giuridica dal 31.12.2003 ed economica dalla data di effettiva estinzione del rapporto, ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. 503/92; in via subordinata che, disapplicato l'art. 1 del D.M. 30.3.98 per violazione dell'art. 59 c. 55 della Legge 449/97 e dell'art. 8 del D. Lgs. 503/92, gli fosse riconosciuto il medesimo diritto pensionistico e, in via ulteriormente subordinata (e alle medesime conclusioni di cui al punto che precede), che fosse riconosciuto il medesimo diritto in applicazione della disciplina prevista dall'art. 6 c. 1 D. Lgs. 165/97 e  art. 1 c. 27 lett. 5 della Legge 335/95, così come riprodotto per il personale delle FF.AA. e FF.PP. dell'art. 6 c. 1 D.Lgs 165/97.
         Il ricorrente assumeva l'illegittimità dell'art. 1 del D.M. 30.3.98 (programmazione dell'accesso al pensionamento di anzianità dei militari, ai sensi dell'art. 59 c. 55 Legge 449/97), per violazione degli artt. 59 c. 55 e 63 della Legge 449/97, nonché dell'art. 8 del D.Lgs. 503/93 e dell'art. 11 c. 16 legge 537/93;  sosteneva che il D.Lgs. 165/97, considerata norma speciale in ordine all'area di estensione della Legge 335/95 per quanto concerne gli appartenenti alle forze armate, non fosse incompatibile con la disciplina dei pensionamenti di anzianità introdotta dall'art. 59 Legge 449/97, rispetto ai pensionamenti anticipati di anzianità previsti dall'art. 1 c. 27 Legge 335/95, essendo entrambe legate al calcolo delle penalizzazioni.
         Esponeva, altresì, che la legge 449/97 faceva salvi i diritti acquisiti in virtù della legislazione precedente e che il rinvio operato dall'art. 6 c. 1 del D.Lgs. 165/97 all'art. 1 c. 25, 26, 27 e 29 della Legge 335/95, era da intendersi quale rinvio fisso e non già dinamico, dunque non modificabile, se non espressamente, da una legge successiva.
         Si costituiva in giudizio per il Ministero delle Difesa - Comando Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri,  chiedendo il rigetto del ricorso in quanto, premesso un ampio richiamo alla normativa e giurisprudenza di settore, assumeva che il ricorrente aveva un’anzianità insufficiente a soddisfare il requisito previsto dal D.Lgs. n. 503/92.
All’udienza del 15 febbraio 2012 la causa era trattenuta in decisione.
2. La domanda odierna verte sul riconoscimento del diritto ad essere posto in quiescenza, con trattamento di anzianità, senza le penalizzazioni previste dalla normativa surrichiamata.
La risoluzione della questione posta dal ricorrente richiede che si proceda, preliminarmente, alla corretta individuazione della normativa applicabile al caso concreto, avendo riguardo al contenuto della domanda amministrativa posta dall’interessato, con particolare riferimento alla data della  domanda stessa.
Questo giudice – conformemente all’indirizzo consolidato di questa Corte - reputa opportuno precisare che la norma cui il ricorrente fa riferimento, in via principale, per sostenere la fondatezza della sua pretesa, l'art. 8 del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, non possa trovare applicazione nella presente fattispecie poiché la stessa è da ritenersi di temporanea applicazione, ovvero sino al 1° gennaio 1998.
E’, altresì, opportuno – a chiarimento - rammentare che le disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, non trovavano immediata applicazione al personale militare, per il quale, secondo il disposto dell'art. 2, comma 23, lett. b) del testo citato, il Governo ricevette delega per l’emanazione di norme di armonizzazione del trattamento di quiescenza, previa armonizzazione e rispetto dei principi ispiratori della legge stessa.
Tale delega è stata quindi esercitata con il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 il quale, all'art. 8, dispose che le norme del primo titolo - riguardante il personale delle Forze armate, ivi compresi il corpo dei Carabinieri - entrassero in vigore a decorrere dall'1 gennaio 1998 per cui è da ritenersi, come assunto dalla giurisprudenza di questa Corte, che solo fino al 1° gennaio 1998 fosse applicabile la normativa precedente (cfr. Sezione Giurisdizionale Sardegna n. 1084/2001, Sezione Trentino Alto Adige, sede di Bolzano, n. 15/2005, Sezione Calabria n. 925/2005; Sezione Lazio n. 1738/2009).
La chiara conclusione che ne discende è che il ricorrente non può avere accesso all'invocato beneficio della pensione anticipata in applicazione di una disciplina normativa non più in vigore al momento della domanda di collocamento in congedo.
Quanto al secondo ordine di argomentazioni poste dall'interessato a sostegno della domanda formulata in via subordinata, ossia il riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico anticipato in base ai requisiti stabiliti dall'art. 1, co. 27, lett. b) della legge 8 agosto 1995, n. 335, deve dirsi che essa appare priva di fondamento giuridico, ancorché il ricorrente abbia presentato domanda di collocamento a riposo successivamente all'entrata in vigore della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
In merito si deve affermare che con la Legge 449/97 sono stati introdotti nuovi e più restrittivi criteri di accesso alla pensione di anzianità rispetto al precedente regime, con il chiaro intento di portare a esaustivo e accelerato compimento l’opera di riforma di cui alla legge 335/95 (invero avviata con il D. Lgs. n. 503/92), nonché giungere ai conseguenti effetti di riduzione di spesa, sia con riferimento agli aumenti dei periodi di servizio richiesti, sia al possesso dei necessari requisiti e alla decorrenza dell'età pensionabile.
         Lo si desume avendo riguardo al dato letterale della norma citata, allorché si è proceduto alla sostituzione, per tutti i dipendenti pubblici, dei requisiti anagrafici e di anzianità  (indicati, ora, nella Tab. D della legge 449/97) e dove è prevista una progressione del limite minimo di anzianità e di contribuzione che parte dal congiunto requisito di 53 anni di età e 36 anni di contribuzione per il 1998 fino ai 57 anni di età e 40 anni di contribuzione dal 2008 in poi.
         Secondo l’avviso del ricorrente, la Legge 335/95 in quanto fissa “principi fondamentali” per la  materia di settore, non sarebbe stata derogabile dalla legge n. 449/97, se non mediante espresse modifiche, non contenute nella norma successiva.
         Tale assunto  non è condivisibile, proprio perché si ritiene errata l’impostazione data, ovvero la considerazione dell’insussistenza della prospettata intangibilità della legge 335/95 da parte della legge 449/97, poiché la normativa scrutinata non ha rango costituzionale e, pertanto, è sottoposta al normale regime di modificabilità delle leggi ordinarie nel tempo ad opera di norme di pari livello nella gerarchia delle fonti.
Del pari non è condivisibile l’affermazione di parte ricorrente, secondo cui l'istituto delle penalizzazioni non troverebbe applicazione nei confronti di coloro che, alla data del 1° gennaio 1998, avevano già maturato il diritto di accedere al pensionamento di anzianità.
Questo, poiché spetta solo al Legislatore, secondo criteri di razionalità e ragionevolezza, differenziare i trattamenti di quiescenza in base al fluire del tempo e non all’iniziativa del singolo che ritiene di poter autonomamente cristallizzare la propria posizione giuridica, in un certo momento, rendendola immutabile nel tempo e scevra da qualsiasi modificazione che, medio tempore, dovesse avvenire nel l’ordinamento giuridico, fatta salva l’eventualità che questa facoltà non discenda da una previsione normativa, inesistente nella fattispecie.
Quanto alla considerazione che, ai sensi dell'art. 59 c. 55 Legge 449/97, la facoltà di accesso alla pensione di anzianità, con termini diversificati rispetto a quelli di cui al comma 8, questo giudicante esprime l’avviso che, come da consolidato orientamento giurisprudenziale, compete esclusivamente al Legislatore il potere, secondo i criteri suindicati, di attribuire ad una ben indicata posizione contributiva e di anzianità del lavoratore dipendente, valenze del tutto peculiari.
In esito, poi, alla tesi difensiva che il rinvio alla legge n. 335 del 1995 deve intendersi fisso o ricettizio, questo Giudice reputa invece, attraverso il sistema di rinvii posto dalla normativa che precede, che esso debba intendersi come un rinvio dinamico alle disposizioni che consentono l’accesso alla pensione di anzianità.
Per l’effetto, non può che reputarsi abrogata tacitamente (per incompatibilità) la disposizione di cui all’art. 1, co. 27, della legge n. 335 del 1995, il cui dato letterale appare essere in chiara contrapposizione, per tutti i dipendenti pubblici, con i requisiti anagrafici e di anzianità posti nella menzionata tabella D, fatte salve, ovviamente, le eccezioni ivi previste per alcune categorie di lavoratori.
Il sillogismo che si sostanzia è che non possono più ritenersi applicabili, a partire dal 1° gennaio 1998, i requisiti di accesso già stabiliti all'art. 1, co. 27, della legge n. 335 e, quale effetto ulteriore, deve ritenersi susseguentemente abrogato l'art. 6, co.1, del D. Lgs. n. 165 del 1997, richiamato dalla predetta legge (cfr.  Sezione giurisdizionale Lombardia, 16 dicembre 2002, n. 1986 e 15 ottobre 2001, n. 1461).
Da ultimo, non può essere accolta la tesi difensiva della reviviscenza o sopravvivenza, per di più riservata ad una sola categoria di pubblici dipendenti, di una normativa superata in quanto ciò, oltre ad apparire in contrasto con il principio della programmazione degli accessi al trattamento pensionistico, reiterato dall'art. 59, co.55 della Legge finanziaria per il 1998 (cfr Sezione Giurisdizionale Piemonte 17 maggio 2001, n.543; III Giurisdizionale Centrale d'Appello 12 novembre 2002 n. 364), si pone in antitesi con la riserva di competenza esclusiva del Legislatore a porre regole generali ed astratte.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la pretesa attorea deve essere respinta in quanto non risulta meritevole di accoglimento.
Data la particolarità della domanda, che coinvolge aspetti squisitamente ermeneutici della normativa di settore, sussistono eccezionali ragioni per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la regione Toscana, in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed eccezione reiette, respinge il ricorso iscritto al n. 58345PM del registro di segreteria, proposto da --
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Firenze all’udienza 15 febbraio 2012, con riserva di deposito della sentenza ai sensi dell’art. 429 cod. proc. civ.
Trasmessa in segreteria per il deposito il 20 febbraio 2012.
                                                              IL GIUDICE UNICO
                                                               F.TO  Paola Briguori
 
Depositata in Segreteria il 28 febbraio 2012
Il Direttore di segreteria
F.TO PAOLA ALTINI
 
 
SEZIONE
ESITO
NUMERO
ANNO
MATERIA
PUBBLICAZIONE
TOSCANA
Sentenza
97
2012
Pensioni
28-02-2012