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Carabinieri - Danno erariale per incidente stradale

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REPUBBLICA ITALIANA            sent. 74/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LO@@ARDIA
composta dai Magistrati:
Claudio        GALTIERI                       Presidente
Adelisa         CORSETTI                      Consigliere
Maurizio       MASSA                           Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 27129, del registro di segreteria, ad istanza della Procura regionale per la Lo@@ardia contro @@ @@, nato a -, C.F. n. @@, rappresentato e difeso dall’Avv. @@ @@ ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in --
         Visto l’atto introduttivo e letti gli altri documenti di causa.   
         Richiamata la determinazione presidenziale del 26-7-2011 con la quale è stata fissata l’udienza per la trattazione del giudizio.
Uditi, nella pubblica udienza dell’11-1-2012, il Consigliere relatore Dott. Maurizio Massa ed il Pubblico Ministero in persona del procuratore regionale Consigliere Antonio Caruso.   
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione depo@@to in data 29-6-2011 e notificato in data 29-8-2011, la Procura regionale ha convenuto in giudizio il carabiniere scelto @@ @@, in servizio presso la stazione dei carabinieri di @@,  per sentirlo condannare al pagamento in favore del Comando Legione Carabinieri Lo@@ardia, della somma di Euro 5.300,80, oltre a rivalutazione monetaria, interessi e spese di giudizio, per il danno cagionato all’Erario a seguito di incidente stradale.
Nell’atto di citazione si deduce che in data 14/03/2006, in  località @@ (@@) si era verificato un incidente stradale che aveva visto coinvolto il mezzo militare FIAT PUNTO  targato @@, condotto dal Carabiniere @@ @@ e il veicolo FIAT PANDA condotto dal Sig. @@ @@’.
 Secondo la descrizione del fatto evidenziata nella relazione d’inchiesta amministrativa del 21.09.09, “l’autovettura FIAT PUNTO targata @@ condotta dal Carabiniere @@ @@, in località @@ (@@), percorreva la Via Marconi, giunta all’intersezione stradale con Via Dante, regolata da segnaletica orizzontale e verticale, ometteva di arrestare la marcia allo “stop” venendo in collisione con la sopraggiungente autovettura FIAT PANDA condotta dal Sig. @@’ @@”.
  A seguito del sinistro, che determinava lesioni sia ai passeggeri del mezzo militare e sia al conducente del veicolo privato Sig. @@’ @@, derivavano ingenti danni al mezzo di proprietà pubblica per il complessivo importo di euro 5.300,80, quantificati sulla base dell’effettiva spesa sostenuta dall’Amministrazione per la rimessa in efficienza dell’automezzo militare.
Risulta comminata al Carabiniere @@, in conseguenza dell’incidente, la sanzione disciplinare della “Consegna di 3 (tre) giorni” compendiata dalla seguente motivazione: “Carabiniere di rientro da servizio di pattuglia automontata, alla guida di automezzo militare, per minore senso di responsabilità e prudenza, inottemperante al segnale di stop, non adottava le necessarie cautele atte ad evitare un incidente stradale con autovettura civile, proveniente da destra, che causava danni ai mezzi e lesioni a persone”.
Con decreto n. 332 del 28/09/09 il Comandante della Legione Carabinieri Lo@@ardia, avendo riscontrato nella condotta di guida del Carabiniere @@ @@ gli estremi della “colpa grave”, determinava l’addebito del danno erariale quantificato in €.5.300,80 in capo al militare.
Con nota del 17.08.2009 il Comando Legione Carabinieri Lo@@ardia ha provveduto alla costituzione in mora del Carabiniere @@.
L’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, interessata dall’Amministrazione Militare ad avviare un’azione di rivalsa nei confronti del Comune di @@ (@@) per la mancanza di conformità della segnaletica stradale presente in luogo (parzialmente sbiadita), con nota del 21/04/09 ha comunicato di non ritenere opportuno agire in giudizio in virtù delle seguenti considerazioni:
a)        Il conducente del mezzo militare, percorrendo Via Marconi, giunto all’intersezione con Via Dante, ha proseguito la marcia, nonostante il segnale di STOP, andando a collidere con il veicolo che sopraggiungeva dalla sua destra;
b)        Non sussistono responsabilità del Comune per mancata manutenzione della segnaletica orizzontale, che divenuta ormai sbiadita, non sarebbe stata visibile, in quanto nel verbale di accertamento redatto dalla Polizia di Stato intervenuta per rilevare l’accaduto, è stato dato atto dell’esistenza anche della segnaletica verticale, di per sé sufficiente a imporre l’obbligo di arresto, considerato che ai sensi dell’art. 38, comma II, C.d.S. “Le prescrizioni dei segnali verticali prevalgono su quelle dei segnali orizzontali”;
c)         Anche laddove tale segnaletica non fosse stata visibile per mancata manutenzione, il conducente del mezzo erariale, avrebbe dovuto attenersi all’art. 145 C.d.S., in base al quale “Quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l’obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione”.
Poichè a seguito dell’istruttoria dell’organo requirente il danno è risultato addebitabile ad un comportamento gravemente colposo del conducente @@ @@, nei confronti del menzionato soggetto veniva formalizzato l’invito a fornire deduzioni del 14.04.2011 (notificato in data 29.04.2011).
Il soggetto invitato a dedurre  faceva pervenire una memoria difensiva in data 27.05.2011 nella quale contestava la prospettazione accusatoria ed evidenziava elementi giustificativi della propria condotta. Il Carabiniere @@ chiedeva inoltre di essere sentito in audizione personale ai sensi dell’art. 5, comma 1, D.L. 453/93, conv. in L. 19/94 (che si teneva in data 28.06.2011).
La dinamica del sinistro ha indotto la Procura attrice a ritenere che il danno arrecato al veicolo di proprietà pubblica sia addebitabile ad un comportamento del conducente @@ @@ particolarmente imprudente. L’inosservanza del segnale di STOP e il mancato uso della massima prudenza durante la marcia in prossimità dell’intersezione stradale determina infatti violazione delle norme di comportamento del codice della strada (art. 145 del D. Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.) ed è di per sé fonte probabile di danni a persone o cose. La circostanza  che non fossero presenti tracce di frenata, che l’illuminazione fosse sufficiente, che la visibilità fosse buona e il traffico scarso, come accertato dal rapporto del Distaccamento della Polizia Stradale di Seregno (@@), intervenuto sul luogo dell’incidente, ad avviso dell’Accusa, determinano circostanze particolarmente qualificanti la gravità del comportamento del Carabiniere  @@ @@. Il superamento del segnale di STOP doveva pertanto essere effettuato apprestando particolari cautele, del tutto mancate nel caso di specie.
Sia per il tramite della memoria depo@@ta il 27.05.2011, sia in sede di audizione personale, il Carabiniere @@ ha evidenziato che sussisterebbero diversi elementi fattuali che varrebbero ad escludere la sussistenza della propria responsabilità, segnatamente il fatto che le condizioni di visibilità non fossero ottimali a causa del buio serale, che le sue condizioni psico-fisiche non fossero ottimali in ragione del fatto che l’evento dannoso è accaduto al termine dell’oneroso turno lavorativo espletato, che le condizioni della segnaletica stradale non fossero ottimali e che le conseguenze del sinistro non fossero invero risultate particolarmente gravi. 
Secondo l’Organo inquirente non sussistono elementi sufficienti a giustificare il comportamento del militare, atteso che la causa del sinistro, che è risultato di moderata gravità ed ha reso necessario l’utilizzazione di due a@@ulanze per prestare soccorso ai feriti, è da individuare fondamentalmente nella distrazione del conducente, che ha causato l’evento dannoso.
In ordine alla quantificazione del danno, il Carabiniere @@ @@ ha evidenziato che la spesa sostenuta per la riparazione del mezzo sarebbe stata eccessiva, tenuto in conto la circostanza, comprovata dal foglio di marcia (contenuto nella documentazione trasmessa dal Comando Legione Carabinieri  Lo@@ardia con il rapporto prot. n. 201/122-17-2006 del 01/12/09 - allegato n. 1, pag. 44 e 45), che l’autoveicolo incidentato aveva già percorso oltre 171.000 chilometri. In sede di audizione personale l’@@ ha inoltre affermato che l’autoveicolo sarebbe stato dismesso dopo circa un anno dall’evento dannoso.
In considerazione delle difese esposte dal militare l’organo requirente ha ritenuto di dover acquisire ulteriori informazioni in merito alla data di immatricolazione del veicolo e alla sua dismissione direttamente dall’Autorità militare.
Il Comando Legione Carabinieri Lo@@ardia, con nota del 29.06.2011, ha comunicato che l’autoveicolo FIAT Punto tg. @@ è stato immatricolato nel 2002 e successivamente dismesso in data 26.11.2009.
Alla luce dell’integrazione istruttoria la spesa di euro 5.300,80, sostenuta per la riparazione dell’autoveicolo, ad avviso della Procura sarebbe ragionevole, atteso che nonostante il cospicuo numero di chilometri percorsi alla data del sinistro, il bene mobile appartenente all’amministrazione aveva ancora un apprezzabile valore, direttamente collegato alla durata solo quadriennale dell’immatricolazione, come del resto confermato dalla circostanza che dopo la riparazione è stato mantenuto in esercizio per altri quattro anni circa.    
La responsabilità per il danno arrecato al mezzo di proprietà pubblica in conclusione è addebitata al Carabiniere @@ @@,  perché la Procura attrice ravvisa sussistenti gli elementi costitutivi della responsabilità per il danno erariale arrecato con colpa grave al patrimonio del Ministero della Difesa, quantificato in complessivi euro 5.300,80.
La difesa del convenuto ha trasmesso in data 22-12-2011, una nota difensiva (sottoscritta anche dal convento) in cui dichiara che il convenuto rinuncia ogni eccezione in ordine ai fatti contestati per i quali, ribadita la inesistenza di una colpa grave, si impegna a soddisfare la posizione debitoria in €.5.300,80, per cui chiede l’abbuono integrale degli interessi e la compensazione delle spese, comunque, si rimette alla valutazione del Collegio, chiedendo infine che la somma dovuta possa essere rateizzata nel termine più ampio di legge.
All’udienza, il P.M. ha confermato la tesi accusatoria,  ritenendo incontrovertibili gli elementi da cui si desume la condotta gravemente colposa del convenuto e insistendo per la condanna del convenuto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
   Nel merito osserva il Collegio che nei fatti descritti sussistono tutti gli estremi della responsabilità amministrativa, sia sotto il profilo dell’antigiuridicità del comportamento tenuto dal convenuto che con riguardo all’ingiustizia del danno causato all’Erario.
 La dinamica dell’incidente stradale risulta chiaramente dalla ricostruzione dei fatti fornita dalla Procura e supportata da adeguati riscontri probatori allegati agli atti, nonché espressamente riconosciuta nella nota difensiva del 22-12-2011, mentre le giustificazioni del convenuto sono inidonee ad escluderne la responsabilità nella causazione del sinistro.
Dalla lettura dei fatti di causa emerge che l’evento dannoso sotto il profilo etiologico è attribuibile esclusivamente al convenuto, in quanto non è stato dedotto né provato alcun elemento idoneo a dimostrare che nel processo causale sia intervenuto un fattore del tutto anomalo od eccezionale atto a modificare di per sé solo il normale e prevedibile svolgersi della concatenazione causale produttiva dell’evento stesso.
Il comportamento addebitato risulta, altresì, caratterizzato dall’elemento soggettivo della colpa grave, da intendersi come elevata prevedibilità dell’evento e cosciente inosservanza di una regola di condotta intesa, nella specie, a regolare una situazione pericolosa prescrivendo una cautela idonea ad evitarla (condotta di guida dell’automezzo adeguata alle condizioni di viabilità della strada percorsa e rispetto del segnale di stop).
Sussistono pertanto tutti gli elementi costitutivi della responsabilità per il danno erariale: 1) il danno costituito dalle spese di ripristino; 2) il rapporto d’impiego e/o di servizio in ragione del quale si è verificato il comportamento pregiudizievole; 3) il nesso di causalità tra il comportamento gravemente colposo posto in essere dal convenuto e l’evento lesivo;  4) l’elemento soggettivo della colpa grave.
Nel caso di specie l’elemento soggettivo è aggravato dal fatto che si tratta di soggetto che per professione conduce veicoli di servizio, per cui è esigibile un grado di diligenza, prudenza e perizia maggiore nello svolgimento della funzione in ragione della esperienza e conoscenza specifica dei pericoli della sua attività professionale.
Il Collegio conosce la giurisprudenza di questa Corte che, in relazione all’elemento soggettivo richiesto dall’art. 1 della legge n. 1833 del 1962 (attualmente rispondente alla previsione generale di cui all’art. 1 della legge n. 20 del 1994), non qualifica come grave la colpa del conducente di autoveicoli in attività di servizio per la mera inosservanza delle norme del Codice della Strada, qualora tale violazione non sia accompagnata da una condotta improntata alla massima pericolosità e sia stata gravemente imprudente (Sezioni Riunite di questa Corte, 5 febbraio 1992, n. 744/A).
Detta posizione è coerente con la tendenza a socializzare la responsabilità civile mediante una ripartizione del rischio e, di conseguenza, a determinare quanto del rischio dell’attività debba restare a carico dell’apparato e quanto a carico del dipendente, nella ricerca di un punto di equilibrio tale da non scoraggiare l’attività di che trattasi, connotata da indubbi elementi di pericolosità (Corte Costituzionale n. 371 del 1998).
Il principio della ripartizione del rischio però ha rilevanza in sede di esercizio del potere riduttivo ex art. 52, comma 2, del R.D. n. 1214 del 1934 e 83 del R.D. n. 2440 del 1923, ma nessuna incidenza ha sull’accertamento dell’elemento soggettivo in concreto.
Ciò posto, la condotta dell’intimato appare contraria alle più elementari regole di prudenza e perizia,  la cui violazione appare tanto più grave se rapportata all’attività di servizio espletata dal medesimo.
Infatti, un soggetto che conduce un veicolo per ragioni professionali conosce (o quanto meno deve conoscere) le cautele che deve adottare nella condotta di  guida specie in prossimità di un incrocio e sa (o quanto meno deve sapere) quali norme di prudenza è tenuto ad osservare onde evitare collisioni con altri veicoli, specie quando le condizioni di visibilità sono scarse e il suo livello di attenzione attenuato dalla stanchezza del turno di lavoro.
Nel caso di specie, trattandosi di soggetto che per professione conduce veicoli di servizio, si rileva che il grado di diligenza, prudenza e perizia nello svolgimento della funzione è stato minore di quello dovuto, in ragione della esperienza e conoscenza specifica dei pericoli della attività professionale svolta, per cui sussiste l’elemento soggettivo  della colpa grave.
Ritenuta, quindi, la riconducibilità del fatto dannoso al comportamento gravemente colposo del convenuto, l’importo contestato al medesimo viene fatto consistere nel costo sopportato dall’Amministrazione per le riparazioni esterne del veicolo incidentato pari ad euro 5.300,80.
Tanto premesso, occorre stabilire l’esatto ammontare del danno risarcibile, considerato che ricorrono, nel caso di specie, le condizioni previste dagli articoli 52, comma 2, del R.D. n. 1214 del 1934 e 83 del R.D. n. 2440 del 1923 per la riduzione dell’addebito. L’esercizio in concreto di tale potere è inteso, secondo il prudente apprezzamento del Collegio, a proporzionare il danno risarcibile al rischio inco@@ente sul convenuto a causa delle mansioni esercitate e del fatto che l’incidente si è verificato a fine turno di servizio, ed allo stato di degrado del veicolo.
Su quest’ultimo punto il convenuto in sede di deduzioni difensive  ha evidenziato che la spesa sostenuta per la riparazione del mezzo appare eccessiva perché al momento dell’incidente il veicolo aveva già percorso oltre 171.000 chilometri, mentre la Procura riconosce “il cospicuo numero di chilometri percorsi alla data del sinistro, (ma ritiene che) il bene mobile appartenente all’amministrazione aveva ancora un apprezzabile valore, direttamente collegato alla durata solo quadriennale dell’immatricolazione”.
Il Collegio ritiene che il danno da porre a carico del convenuto non può essere determinato con automatico riferimento alla spesa sostenuta per la riparazione del mezzo, tenuto conto del degrado del veicolo dovuto al notevole numero di chilometri già percorsi, per cui il bene mobile appartenente all’amministrazione aveva ancora un apprezzabile valore, ma inferiore alla somma di denaro realmente spesa per la sua riparazione.
Di qui la quantificazione del danno in esercizio del potere riduttivo, nella minore somma di euro 3.000,00 (tremila) cui il convenuto va condannato.
La condanna alle spese segue la socco@@enza.
P.Q.M.
         La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lo@@ardia, definitivamente pronunciando, condanna il Sig. @@ @@, C.F. n. @@, al pagamento in favore del Comando Legione Carabinieri Lo@@ardia della somma di euro 3.000,00 (tremila), già rivalutati.
Le spese seguono la socco@@enza e sono liquidate in euro_________
Così deciso  in Milano, nella camera di consiglio del 11-1-2012.         
IL GIUDICE ESTENSORE                     IL PRESIDENTE     
(Maurizio MASSA)                               (Claudio GALTIERI)                 
 
 
    Depo@@ta in Segreteria 16/02/2012
IL DIRIGENTE
 
SEZIONE
ESITO
NUMERO
ANNO
MATERIA
PUBBLICAZIONE
LO@@ARDIA
Sentenza
74
2012
Responsabilità
16-02-2012


   

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